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IL NUOVISSIMO PROCESSO CIVILE A TRE RITI
Il d.lgs 150/2011 in vigore da ottobre: indicazioni e
problematiche
Roma, Torino, Padova, Milano, Bologna, Firenze - dal 27
ottobre<
PROCESSO CIVILE A TRE RITI
(Aggiornata alla
Riforma del processo civile a tre riti approvato con
D.Lgs. n. 150/2011)
Materia |
Normativa |
Articolo modificato |
Ambiente |
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) |
Art. 262
(Competenza e giurisdizione)
1. Fatte salve le altre disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di
accertamento degli illeciti amministrativi,
all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla
parte quarta del presente decreto provvede
la provincia nel cui territorio è stata
commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'articolo 261, comma
3, in relazione al divieto di cui
all'articolo 226, comma 1, per le quali è
competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative
alle sanzioni amministrative di cui al comma
1 è esperibile il giudizio di opposizione
previsto dall'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla
data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto l'autorità giudiziaria,
se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento,
dispone la trasmissione degli atti agli Enti
indicati ai comma 1 ai fini
dell'applicazione delle sanzioni
amministrative. |
Codice della strada |
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) |
Art. 204-bis
(Ricorso in sede giurisdizionale)
1. Alternativamente alla proposizione del
ricorso di cui all'articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta
nei casi in cui e' consentito, possono
proporre opposizione davanti all'autorità
giudiziaria ordinaria. L'opposizione e'
regolata dall'articolo 7 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Art. 205
(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione davanti all'autorità giudiziaria
ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6
del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150. |
Concessioni governative per le
radiodiffusioni |
D.L. 1 febbraio 1977, n. 11
(Modificazioni alle norme in materia di
tasse sulle concessioni governative per le
radiodiffusioni) |
Art. 26 [abrogato] |
Consigli regionali |
L. 17 febbraio 1968, n. 108
(Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale) |
Art. 19
(Ricorsi)
1. [abrogato]
2. Le azioni popolari e le impugnative
previste per qualsiasi elettore del comune
dal decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono consentite a qualsiasi elettore
della regione nonché al Prefetto del
capoluogo di Regione, in qualità di
rappresentante dello Stato per i rapporti
con il sistema delle autonomie. Alle
controversie previste dal presente comma si
applica l'articolo 22 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. [abrogato]
4. La tutela in materia di operazioni per
l’elezione dei consiglieri regionali,
successive all’emanazione del decreto di
convocazione dei comizi, è disciplinata
dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo. |
Contenzioso elettorale amministrativo |
L. 23 dicembre 1966, n. 1147
(Modificazioni alle norme sul contenzioso
elettorale amministrativo) |
Art. 3
1. [abrogato]
2. Tutti gli atti relativi ai procedimenti
amministrativi o giudiziari in materia
elettorale sono redatti in carta libera, e
sono esenti dalla tassa di registro, dal
deposito per il ricorso in Cassazione, e
dalle spese di cancelleria.
Art. 7
1. L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951,
n. 328 , è abrogato.
2. Le azioni popolari e le impugnative
consentite dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dall'articolo 70 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore
del Comune per quanto concerne elezioni
comunali, sono consentite a qualsiasi
cittadino elettore della Provincia per
quanto concerne le elezioni provinciali. Le
attribuzioni conferite da tali norme al
Consiglio comunale, si intendono devolute al
Consiglio provinciale; quelle devolute al
sindaco si intendono devolute al presidente
della Giunta provinciale. Alle controversie
previste dal presente comma si applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
3. La tutela contro le operazioni per
l’elezione dei consiglieri provinciali,
successive all’emanazione del decreto di
convocazione dei comizi, è disciplinata
dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo.
4. [abrogato] |
Contratti agrari |
L. 3 maggio 1982, n. 203
(Norme sui contratti agrari) |
Art. 46 [abrogato]
Art. 47 [abrogato] |
Contratti agrari associativi |
L. 14 febbraio 1990, n. 29
(Modifiche ed integrazioni alla L. 3 maggio
1982, n. 203, relativa alla conversione in
affitto dei contratti agrari associativi) |
Art. 9 [abrogato] |
Diritti di circolazione UE |
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri) |
Art. 8
(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento
del diritto di soggiorno)
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e
revoca del diritto di cui agli articoli 6 e
7, e' ammesso ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Le controversie
previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n.150.
Art. 22
(Ricorsi avverso i provvedimenti di
allontanamento)
1. Avverso i provvedimenti di allontanamento
per motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi di ordine pubblico di cui
all’articolo 20, comma 1, la tutela
giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo è disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
2. Avverso il provvedimento di
allontanamento per motivi di pubblica
sicurezza, per motivi imperativi di pubblica
sicurezza e per i motivi di cui all'articolo
21 può essere presentato ricorso
all'autorità giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 17 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. I ricorsi di cui al comma 1,
sottoscritti personalmente dall'interessato,
possono essere presentati anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana; in tale caso
l'autenticazione della sottoscrizione e
l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana
sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza. La procura speciale al
patrocinante legale è rilasciata avanti
all'autorità consolare, presso cui sono
eseguite le comunicazioni relative al
procedimento.
4. I ricorsi di cui al comma 1 possono
essere accompagnati da una istanza di
sospensione dell'esecutorietà del
provvedimento di allontanamento. Fino
all'esito dell'istanza di cui al presente
comma, l'efficacia del provvedimento
impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento di allontanamento si basi su
una precedente decisione giudiziale ovvero
sia fondato su motivi di sicurezza dello
Stato.
5. [abrogato]
6. Al cittadino comunitario o al suo
familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, cui è stata negata la
sospensione del provvedimento di
allontanamento sono consentiti, a domanda,
l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
nazionale per partecipare al procedimento di
ricorso, salvo che la sua presenza possa
procurare gravi turbative o grave pericolo
all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal
questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su
documentata richiesta dell'interessato.
7. Nel caso in cui il ricorso è respinto,
l'interessato presente sul territorio dello
Stato deve lasciare immediatamente il
territorio nazionale. |
Diritto internazionale privato |
L. 31 maggio 1995, n. 218
(Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato) |
Art. 67
(Attuazione di sentenze e provvedimenti
stranieri di giurisdizione volontaria e
contestazione del riconoscimento)
1. In caso di mancata ottemperanza o di
contestazione del riconoscimento della
sentenza straniera o del provvedimento
straniero di volontaria giurisdizione,
ovvero quando sia necessario procedere ad
esecuzione forzata, chiunque vi abbia
interesse può chiedere all'autorità
giudiziaria ordinaria l'accertamento dei
requisiti del riconoscimento.
1-bis. Le controversie di cui al comma 1
sono disciplinate dall'articolo 30 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
2. La sentenza straniera o il provvedimento
straniero di volontaria giurisdizione,
unitamente al provvedimento che accoglie la
domanda di cui al comma 1, costituiscono
titolo per l'attuazione e per l'esecuzione
forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di
un processo, il giudice adito pronuncia con
efficacia limitata al giudizio. |
Disabili |
L. 1 marzo 2006, n. 67
(Misure per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità vittime di
discriminazioni) |
Art. 3
(Tutela giurisdizionale)
1. I giudizi civili avverso gli atti e i
comportamenti di cui all'articolo 2 sono
regolati dall'articolo 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2-4 [abrogati] |
Elettorato attivo |
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
(Approvazione del testo unico delle leggi
per la disciplina dell'elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali) |
Art. 42
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e
legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma
5°)
1. Contro le decisioni della Commissione
elettorale circondariale o delle sue
Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il
procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente possono proporre
impugnativa davanti all'autorita'
giudiziaria ordinaria.
2. Analoga azione può essere promossa per
falsa o erronea rettificazione delle liste
elettorali, fatta a norma dell'art. 30,
secondo comma.
3. Alle controversie previste dal presente
articolo si applica l'articolo 24 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
Art. 43 [abrogato]
Art. 44 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art.
35)
Il pubblico ministero, se riscontra nel
fatto che ha dato origine al ricorso estremi
di reato, promuove l'azione penale entro il
medesimo termine previsto per la
proposizione dell'impugnativa.
Art. 45 [abrogato]
Art. 46 [abrogato] |
Enti locali |
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali) |
Art. 70
(Azione popolare)
1. La decadenza dalla carica di sindaco,
presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale può
essere promossa in prima istanza da
qualsiasi cittadino elettore del comune, o
da chiunque altro vi abbia interesse davanti
al tribunale civile.
2. L'azione può essere promossa anche dal
prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente
articolo si applica l'articolo 22 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
4. [abrogato] |
Entrate dello stato |
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
(Disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici) |
Art. 3.
(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).
Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2
si puo' proporre opposizione davanti
all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' disciplinata dall'articolo
32 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150. |
Espropriazione per pubblica utilità |
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità) |
Art. Opposizioni alla stima.
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione
prevista dall'articolo 27, comma 2, il
proprietario espropriato, il promotore
dell'espropriazione o il terzo che ne abbia
interesse può impugnare innanzi all'autorità
giudiziaria gli atti dei procedimenti di
nomina dei periti e di determinazione
dell'indennità, la stima fatta dai tecnici,
la liquidazione delle spese di stima e
comunque può chiedere la determinazione
giudiziale dell'indennità. Le controversie
di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 29 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
2-4 [abrogati]
5. Trascorso il termine per la proposizione
dell'opposizione alla stima, l'indennità è
fissata definitivamente nella somma
risultante dalla perizia. |
Flussi di denaro nell’UE |
D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195
(Modifiche ed integrazioni alla normativa in
materia valutaria in attuazione del
regolamento (CE) n. 1889/2005) |
Art. 8
(Istruttoria e provvedimento di irrogazione
delle sanzioni)
1. Chi non si avvale della facoltà prevista
dall'articolo 7 può presentare scritti
difensivi e documenti al Ministero
dell'economia e delle finanze, nonché
chiedere di essere sentito dalla stessa
Amministrazione, entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione dell'atto di
contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, udito il parere della commissione
di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 114, determina con decreto motivato la
somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato
dal Ministero dell'economia e delle finanze
nel termine perentorio di centottanta giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma
1.
4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere
valutazioni tecniche di organi od enti
appositi, che devono provvedere entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai
sensi del comma 1, o in caso di richiesta di
valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il
termine di cui al comma 3 è prorogato di
sessanta giorni.
6. La mancata emanazione del decreto nel
termine indicato al comma 3 comporta
l'estinzione dell'obbligazione al pagamento
delle somme dovute per le violazioni
contestate.
7. Contro il decreto può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Il decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze che infligge la sanzione
pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Si applica l'articolo 18, comma 6, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. |
Funzioni ispettive |
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive
in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14
febbraio 2003, n. 30) |
Art. 17
(Ricorso al Comitato regionale per i
rapporti di lavoro)
1. Presso la direzione regionale del lavoro
è costituito il Comitato regionale per i
rapporti di lavoro, composto dal direttore
della direzione regionale del lavoro, che la
presiede, dal Direttore regionale dell'INPS
e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di
missione ed al funzionamento dei comitati
stessi si provvede con le risorse assegnate
a normativa vigente sui pertinenti capitoli
di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di
accertamento e le ordinanze-ingiunzioni
delle direzioni provinciali del lavoro e
avverso i verbali di accertamento degli
istituti previdenziali e assicurativi che
abbiano ad oggetto la sussistenza o la
qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno
inoltrati alla direzione regionale del
lavoro e sono decisi, con provvedimento
motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel
termine di novanta giorni dal ricevimento,
sulla base della documentazione prodotta dal
ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il
termine previsto per la decisione il ricorso
si intende respinto. Il ricorso non sospende
l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione,
salvo che la direzione regionale del lavoro,
su richiesta del ricorrente, disponga la
sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli
articoli 14 e 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ed all'articolo 6, comma 6,
del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi
giurisdizionali avverso verbali degli enti
previdenziali. |
Giornalisti |
L. 3 febbraio 1963, n. 69
(Ordinamento della professione di
giornalista) |
Art. 63
(Azione giudiziaria)
1. Le deliberazioni indicate nell'articolo
precedente possono essere impugnate dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Le controversie previste dal presente
articolo sono disciplinate dall'articolo 27
del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
3. [abrogato]
4. Possono proporre il reclamo all'Autorità
giudiziaria sia l'interessato sia il
procuratore della Repubblica e il
procuratore generale competenti per
territorio. |
Immigrazione |
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) |
Art. 13
(Espulsione amministrativa)
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il
questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione, al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento
con il quale e' disposto l'accompagnamento
alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento
dal territorio nazionale e' sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L'udienza
per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria
di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un
difensore di fiducia munito di procura
speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso
al gratuito patrocinio a spese dello Stato,
e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un
interprete. L'autorita' che ha adottato il
provvedimento puo' stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di
funzionari appositamente delegati. Il
giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della
definizione del procedimento di convalida,
lo straniero espulso e' trattenuto in uno
dei centri di identificazione ed espulsione,
di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo
in cui e' stato adottato il provvedimento di
allontanamento anche prima del trasferimento
in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa
esecutivo. Se la convalida non e' concessa
ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e'
proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore
entro il quale il giudice di pace deve
provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.
8. Avverso il decreto di espulsione puo'
essere presentato ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Le controversie di
cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
Art. 13-bis [abrogato]
Art. 14
(Esecuzione dell'espulsione)
4. L'udienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo
straniero e' ammesso all'assistenza legale
da parte di un difensore di fiducia munito
di procura speciale. Lo straniero e'
altresi' ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche',
ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento
puo' stare in giudizio personalmente anche
avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal
presente articolo, escluso il requisito
della vicinanza del centro di
identificazione e di espulsione di cui al
comma 1, e sentito l'interessato, se
comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida puo'
essere disposta anche in occasione della
convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di
espulsione.
Art. 30
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di
soggiorno per motivi familiari, nonche'
contro gli altri provvedimenti
dell'autorita' amministrativa in materia di
diritto all'unita' familiare, l'interessato
puo' proporre opposizione all'autorita'
giudiziaria ordinaria. L'opposizione e'
disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Art. 44
(Azione civile contro la discriminazione)
1. Quando il comportamento di un privato o
della pubblica amministrazione produce una
discriminazione per motivi razziali, etnici,
linguistici, nazionali, di provenienza
geografica o religiosi, è possibile
ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del
comportamento pregiudizievole e la rimozione
degli effetti della discriminazione.
2. Alle controversie previste dal presente
articolo si applica l'articolo 28 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
3-7 [abrogati]
8. Chiunque elude l'esecuzione di
provvedimenti, diversi dalla condanna al
risarcimento del danno, resi dal giudice
nelle controversie previste dal presente
articolo è punito ai sensi dell'articolo
388, primo comma, del codice penale.
9. [abrogato]
10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili
in modo immediato e diretto i lavoratori
lesi dalle discriminazioni, il ricorso può
essere presentato dalle rappresentanze
locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
11. Ogni accertamento di atti o
comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 43 posti in essere da imprese
alle quali siano stati accordati benefìci ai
sensi delle leggi vigenti dello Stato o
delle regioni, ovvero che abbiano stipulato
contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di
servizi o di forniture, è immediatamente
comunicato dal Pretore, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici
che abbiano disposto la concessione del
beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni, o enti revocano il
beneficio e, nei casi più gravi, dispongono
l'esclusione del responsabile per due anni
da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie,
ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni, con le associazioni
di immigrati e del volontariato sociale, ai
fini dell'applicazione delle norme del
presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di
osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime
delle discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi. |
Intercettazioni telefoniche |
D.L. 22 settembre 2006, n. 259
(Disposizioni urgenti per il riordino della
normativa in tema di intercettazioni
telefoniche) |
Art. 4
1. A titolo di riparazione può essere
richiesta all'autore della pubblicazione
degli atti o dei documenti di cui al comma 2
dell'articolo 240 del codice di procedura
penale, al direttore responsabile e
all'editore, in solido fra loro, una somma
di denaro determinata in ragione di
cinquanta centesimi per ogni copia stampata,
ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo
l'entità del bacino di utenza ove la
diffusione sia avvenuta con mezzo
radiofonico, televisivo o telematico. In
ogni caso, l'entità della riparazione non
può essere inferiore a 10.000 euro.
2. L'azione può essere proposta da parte di
coloro a cui i detti atti o documenti fanno
riferimento. L'azione si prescrive nel
termine di cinque anni dalla data della
pubblicazione. Agli effetti della prova
della corrispondenza degli atti o dei
documenti pubblicati con quelli di cui al
comma 2 dell'articolo 240 del codice di
procedura penale fa fede il verbale di cui
al comma 6 dello stesso articolo. Si
applica l'articolo 25 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. L'azione è esercitata senza pregiudizio
di quanto il Garante per la protezione dei
dati personali possa disporre ove accerti o
inibisca l'illecita diffusione di dati o di
documenti, anche a seguito dell'esercizio di
diritti da parte dell'interessato.
4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti
di cui al comma 1 anche l'azione per il
risarcimento del danno, il giudice tiene
conto, in sede di determinazione e
liquidazione dello stesso, della somma
corrisposta ai sensi del comma 1. |
Mafia |
L. 13 agosto 2010, n. 136
(Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa
antimafia) |
Art. 6
(Sanzioni)
1. Le transazioni relative ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui all’
articolo 3, comma 1, e le erogazioni e
concessioni di provvidenze pubbliche
effettuate senza avvalersi di banche o della
società Poste italiane Spa comportano, a
carico del soggetto inadempiente, fatta
salva l’applicazione dell’ articolo 3, comma
9-bis, l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per
cento del valore della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui all’
articolo 3, comma 1, effettuate su un conto
corrente non dedicato ovvero senza impiegare
lo strumento del bonifico bancario o postale
o altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni comportano, a carico del
soggetto inadempiente, l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al
10 per cento del valore della transazione
stessa. La medesima sanzione si applica
anche nel caso in cui nel bonifico bancario
o postale, ovvero in altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni,
venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG
di cui all’ articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui
all’ articolo 3, comma 1, effettuato con
modalità diverse da quelle indicate all’
articolo 3, comma 4, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al
5 per cento del valore di ciascun accredito.
4. L’omessa, tardiva o incompleta
comunicazione degli elementi informativi di
cui all’ articolo 3, comma 7, comporta, a
carico del soggetto inadempiente,
l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di
contestazione delle violazioni di cui al
presente articolo, nonché per quello di
applicazione delle relative sanzioni, si
applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, e del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 17, quinto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, le
sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni di cui ai precedenti commi sono
applicate dal prefetto della provincia ove
ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente e, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150,
l'opposizione è proposta davanti al giudice
del luogo ove ha sede l'autorità che ha
applicato la sanzione.
5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve
le esigenze investigative, comunica al
prefetto territorialmente competente i fatti
di cui è venuta a conoscenza che determinano
violazione degli obblighi di tracciabilità
previsti dall'articolo 3. |
Notai |
Legge 16 febbraio 1913, n. 89
(Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili) |
Art. 158.
1. Le decisioni della Commissione possono
essere impugnate in sede giurisdizionale,
anche dalle parti intervenute ai sensi
dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni
caso, dal procuratore della Repubblica
competente per l'esercizio dell'azione
disciplinare.
2. Alle controversie previste dal presente
articolo si applica l'articolo 26 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
3. Le decisioni della Commissione diventano
esecutive, se non è proposto reclamo nei
termini previsti dall'articolo 26 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
Artt. 158-bis e 158-ter [abrogati]
Art. 158-novies.
1. I provvedimenti cautelari pronunciati
dalla Commissione e dalla corte di appello
sono reclamabili nei modi previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
Art. 158-decies.
1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni
relativi al procedimento disciplinare ed al
procedimento cautelare sono comunicati o
notificati al notaio nel suo studio o presso
il domicilio eletto.
2. Le comunicazioni e le notificazioni agli
altri soggetti sono eseguite presso le loro
sedi.
3. [abrogato]
4. Le comunicazioni e le notificazioni
previste dal presente capo possono essere
eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta
elettronica certificata, ai sensi
dell'articolo 48 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, con le modalità e le
decorrenze stabilite con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle innovazioni tecnologiche. |
Obblighi e sentenze comunitarie |
D.L. 8 aprile 2008, n. 59
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee) |
Art. 1
(Disposizioni in materia di recupero di
aiuti di Stato innanzi agli organi di
giustizia civile)
1. I giudizi civili concernenti gli atti e
le procedure volti al recupero di aiuti di
Stato in esecuzione di una decisione di
recupero adottata dalla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 14 del regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999 sono regolati dall'articolo 9 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
2-6 [abrogati] |
Onorari |
L. 13 giugno 1942, n. 794
(Onorari di avvocato e di procuratore per
prestazioni giudiziali in materia civile) |
Art. 28.
Per la liquidazione delle spese, degli
onorari e dei diritti nei confronti del
proprio cliente l'avvocato, dopo la
decisione della causa o l'estinzione della
procura, se non intende seguire il
procedimento di cui agli articoli 633 e
seguenti del codice di procedura civile,
procede ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
Artt. 29-30 [abrogati] |
Organi comunali |
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(Testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali) |
Art. 82
1. Le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilità dal Consiglio comunale possono
essere impugnate da qualsiasi cittadino
elettore del Comune, o da chiunque altro vi
abbia diretto interesse, dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. La deliberazione adottata in via
surrogatoria dalla Giunta provinciale
amministrativa o da altro competente organo
tutorio deve essere immediatamente
comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo
pretorio del Comune entro ventiquattro ore
dal ricevimento, a cura del segretario
comunale che ne è il responsabile. La
impugnativa delle deliberazioni adottate dal
Consiglio comunale può essere promossa anche
dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente
articolo si applica l'articolo 22 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
4-8 [abrogati]
Artt. 82/2, 82/3, 84 [abrogati] |
Pari opportunità |
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
(Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28
novembre 2005, n. 246) |
Art.
55-quinquies (Procedimento per la
tutela contro le discriminazioni per ragioni
di sesso nell'accesso a beni e servizi e
loro fornitura)
1. In caso di violazione dei divieti di cui
all'articolo 55-ter, è possibile ricorrere
all'autorità giudiziaria ordinaria per
domandare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e la rimozione degli effetti
della discriminazione.
2. Alle controversie previste dal presente
articolo si applica l'articolo 28 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
3-7 [abrogati]
8. In caso di accertata violazione del
divieto di cui all'articolo 55-ter, da parte
di soggetti pubblici o privati ai quali
siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle
regioni, ovvero che abbiano stipulato
contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di
servizi o di forniture, il giudice dà
immediata comunicazione alle amministrazioni
pubbliche o enti pubblici che abbiano
disposto la concessione dei benefici,
incluse le agevolazioni finanziarie o
creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano i benefici
e, nei casi più gravi, dispongono
l'esclusione del responsabile per due anni
da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie,
ovvero da qualsiasi appalto.
9. Chiunque non ottempera o elude
l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla
condanna al risarcimento del danno, resi dal
giudice nelle controversie previste dal
presente articolo è punito con l'ammenda
fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre
anni.
Art. 55-sexies [abrogato] |
Parità di trattamento in materia di lavoro |
D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216
(Attuazione della direttiva 2000/78/CE per
la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro) |
Art. 4
(Tutela giurisdizionale dei diritti)
1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20
maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso»
sono aggiunte le seguenti: «, di handicap,
di età o basata sull'orientamento sessuale o
sulle convinzioni personali».
2. I giudizi civili avverso gli atti e i
comportamenti di cui all'articolo 2 sono
regolati dall'articolo 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In
caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo
2 del presente decreto, si applica, altresì,
l'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Chi intende agire in giudizio per il
riconoscimento della sussistenza di una
delle discriminazioni di cui all'articolo 2
e non ritiene di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti
collettivi, può promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del
codice di procedura civile o, nell'ipotesi
di rapporti di lavoro con le amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche tramite le rappresentanze locali di
cui all'articolo 5.
4-7 [abrogati]
8. Resta salva la giurisdizione del giudice
amministrativo per il personale di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
Parità di trattamento indipendentemente
dalla razza |
D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parità di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica) |
Art. 4
(Tutela giurisdizionale dei diritti)
1. I giudizi civili avverso gli atti e i
comportamenti di cui all'articolo 2 sono
regolati dall'articolo 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In
caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo
2 del presente decreto, si applica, altresì,
l'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Chi intende agire in giudizio per il
riconoscimento della sussistenza di una
delle discriminazioni di cui all'articolo 2
e non ritiene di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti
collettivi, può promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del
codice di procedura civile o, nell'ipotesi
di rapporti di lavoro con le amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche tramite le associazioni di cui
all'articolo 5, comma 1.
3-6 [abrogati]
7. Resta salva la giurisdizione del giudice
amministrativo per il personale di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
Parlamento europeo |
L. 24 gennaio 1979, n. 18
(Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia) |
Art. 44
1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66 della Costituzione, ai
giudizi relativi alle condizioni di
eleggibilità e di compatibilità, stabilite
dalla presente legge in relazione alla
carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia, si applica l'articolo
23 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
2. L'azione si propone da parte di qualsiasi
cittadino elettore.
3-8 [abrogati]
Art. 45 [abrogato]
Art. 47 [abrogato] |
Privacy |
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati
personali) |
Art. 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano,
comunque, l'applicazione delle disposizioni
del presente codice, comprese quelle
inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o
alla loro mancata adozione, nonché le
controversie previste dall'articolo 10,
comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
e successive modificazioni, sono
attribuite all'autorità giudiziaria
ordinaria.
1-bis. Le controversie di cui al comma 1
sono disciplinate dall'articolo 10 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
2-14 [abrogati] |
Protesti |
L. 12 febbraio 1955, n. 77
(Pubblicazione degli elenchi dei protesti
cambiari) |
Art. 4.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di
mancata decisione sulla stessa, da parte del
responsabile dirigente dell'ufficio
protesti, entro il termine di cui al comma
3, l'interessato può ricorrere all'autorità
giudiziaria ordinaria. Le controversie di
cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 12 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150. |
Rettificazione di attribuzione sesso |
L. 14 aprile 1982, n. 164
(Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso) |
Art. 1
1. La rettificazione si fa in forza di
sentenza del tribunale passata in giudicato
che attribuisca ad una persona sesso diverso
da quello enunciato nell'atto di nascita a
seguito di intervenute modificazioni dei
suoi caratteri sessuali.
2. Le controversie di cui al primo comma
sono disciplinate dall'articolo 31 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
Art. 2 [abrogato]
Art. 3 [abrogato]
Art. 6
1. Nel caso che alla data di entrata in
vigore della presente legge l'attore si sia
già sottoposto a trattamento
medico-chirurgico di adeguamento del sesso,
la domanda di rettificazione di attribuzione
di sesso deve essere proposta entro il
termine di un anno dalla data suddetta.
2. [abrogato] |
Sezioni agrarie |
L. 2 marzo 1963, n. 320
(Disciplina delle controversie innanzi alle
Sezioni specializzate agrarie) |
Artt. 5, 6, 7 [abrogati] |
Sistema penale |
L. 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) |
Art. 22
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 133
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, e da altre disposizioni di legge,
contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
e contro l'ordinanza che dispone la sola
confisca gli interessati possono proporre
opposizione dinanzi all'autorita'
giudiziaria ordinaria. L'opposizione e'
regolata dall'articolo 6 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2-7 [abrogati]
Art. 22-bis [abrogato]
Art. 23 [abrogato] |
Spese di giustizia |
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di
giustizia) |
Art. 170
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a
favore dell'ausiliario del magistrato, del
custode e delle imprese private cui e'
affidato l'incarico di demolizione e
riduzione in pristino, il beneficiario e le
parti processuali, compreso il pubblico
ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione e' disciplinata dall'articolo
15 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
2. [abrogato]
3. [abrogato] |
Status di rifugiato |
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status
di rifugiato) |
Art. 35
(Impugnazione)
1. Avverso la decisione della Commissione
territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla
cessazione dello status di rifugiato o di
persona cui è accordata la protezione
sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria. Il
ricorso è ammesso anche nel caso in cui
l'interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e
sia stato ammesso esclusivamente alla
protezione sussidiaria.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono
disciplinate dall'articolo 19 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3-14 [abrogati] |
Stupefacenti |
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) |
Art. 75
(Condotte integranti illeciti
amministrativi)
9. Avverso il decreto con il quale il
prefetto irroga le sanzioni di cui al comma
1 ed eventualmente formula l'invito di cui
al comma 2, che ha effetto dal momento della
notifica all'interessato, puo' essere fatta
opposizione dinanzi all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Le controversie di
cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 8 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150. Copia del decreto e'
contestualmente inviata al questore di cui
al comma 8. |
Trattamenti sanitari |
L. 13 maggio 1978, n. 180
(Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori) |
Art. 5
(Tutela giurisdizionale)
1. Chi è sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,
può proporre ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
2. Il sindaco può proporre analogo ricorso
avverso la mancata convalida del
provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio.
3. Alle controversie previste dal presente
articolo si applica l'articolo 21 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
Commi 4-8 [abrogati] |
Usi civici |
L. 16 giugno 1927, n. 1766
(Conversione in legge del R.D. 22 maggio
1924, n. 751, riguardante il riordinamento
degli usi civici nel Regno, del R.D. 28
agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26
del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D.
16 maggio 1926, n. 895, che proroga i
termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22
maggio 1924, n. 751) |
Art. 32.
1. Contro le decisioni dei commissari delle
questioni concernenti l'esistenza, la natura
e la estensione dei diritti di cui all'art.
1 e la rivendicazione delle terre è ammesso
reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria
ordinaria. Le controversie previste dal
presente comma sono disciplinate
dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
2-5 [abrogati] |
Usi civici |
Legge 10 luglio 1930, n. 1078
(Definizione delle controversie in materia
di usi civici) |
Artt. 2-8 [abrogati] |
Usura |
L. 7 marzo 1996, n. 108
(Disposizioni in materia di usura) |
Art. 17
1. Il debitore protestato che abbia
adempiuto all'obbligazione per la quale il
protesto è stato levato e non abbia subìto
ulteriore protesto ha diritto ad ottenere,
trascorso un anno dal levato protesto, la
riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto
del presidente del tribunale su istanza
dell'interessato corredata dai documenti
giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il
debitore può proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo
13 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato
nel Bollettino dei protesti cambiari ed è
opponibile ai sensi del comma 3 da
chiunque vi abbia interesse.
5. [abrogato]
6. Per effetto della riabilitazione il
protesto si considera, a tutti gli effetti,
come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato
ha diritto di ottenere la cancellazione
definitiva dei dati relativi al protesto
anche dal registro informatico di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995,
n. 480. La cancellazione dei dati del
protesto è disposta dal responsabile
dirigente dell'ufficio protesti competente
per territorio non oltre il termine di venti
giorni dalla data di presentazione della
relativa istanza, corredata del
provvedimento di riabilitazione. |
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