Mustafaj Ilir
1. Il quadro normativo del
risarcimento danni all'interno del processo penale.
Il diritto penale1 ha come sua
precipua funzione la repressione di fatti previsti dalla
legge come reato poiché lesivi di bene giuridici
ritenuti dal legislatore come centrali ai fini di una
pacifica convivenza e dunque meritevoli di un
particolare grado di tutela, tanto da sacrificare la
libertà dei singoli consociati (protagonisti in negativo
nella realizzazione di tali fatti); libertà che viene
limitata poiché il fatto realizzato in violazione della
norma penale manifesta una carenza di socializzazione da
parte di costoro; pertanto si rende indispensabile
l’applicazione di una sanzione (necessariamente penale)
nei confronti degli stessi ai fini della loro
rieducazione verso i valori negati con la realizzazione
del reato2.
E’ corretto dire, dunque, che la
funzione principale del diritto penale è la tutela della
società3, con la norma penale che non ha la funzione di
mero comando, ma deve essere finalizzata ad orientare lo
sviluppo della collettività attraverso la selezione
delle condotte vietate, dalle quali i cittadini devono
necessariamente esimersi dal realizzare4.
Ma non solo.
Scopo precipuo del diritto penale è
anche la tutela della persona offesa del reato, alla
quale, per il torto subito5, deve garantirle i giusti
rimedi procedimentali al fine di avere un giusto ristoro
di natura patrimoniale per il danno subito6.
Il legislatore prevede a tal fine
una duplice possibilità: la persona offesa può procedere
alla costituzione di parte civile nel processo penale7
oppure può agire in sede civile8.
Si tratta di due istituti simili
che si pongono entrambi la stessa finalità, ossia di
soddisfare le pretese risarcitorie della persona offesa
dal reato.
Elemento essenziale in entrambi i
casi – e che funge da presupposto al fine di proporre
ricorso per il risarcimento danni – è l'esistenza di un
danno da reato causato da un soggetto il quale può
essere chiamato a rispondere per lo stesso sia in sede
civile che penale.
Il risarcimento può avvenire sia in
termini economici, obbligando la parte condannata a
corrispondere una somma di denaro a favore della parte
lesa, sia in natura.
Il codice di procedura penale
albanese9 disciplina l’istituto della costituzione di
parte civile nel processo penale all’articolo 58 e
seguenti10, ove si afferma che “chiunque viene
danneggiato dalla commissione di un reato rivolta ai sui
danni, ha il diritto di richiedere, oltre alla condanna
penale anche il risarcimento del danno (da un punto di
vista civilistico), in special modo se da esso ne sia
derivato un danno patrimoniale”.
La facoltà di far parte del
processo penale con la costituzione di parte civile,
spetta alla persona offesa dal reato e, in caso di morte
di quest'ultimo ai suoi eredi; trattasi di un atto
scritto che si rivolge tanto all'imputato che al
responsabile, la costituzione di parte civile è
finalizzata a soddisfare la persona offesa dal danno
procurato dalla realizzazione del reato.
Sotto il profilo pratico, la
costituzione di parte civile nel processo penale ha
rilevanti avvantaggi in quanto il giudice penale ha una
visione più completa dei fatti per cui si procede;
pertanto è più “coscienzioso” nel stabilire i termini
del risarcimento11.
Il processo penale è più celere e
più economico di quello civile e la parte è esonerata
dal raccoglimento delle prove, dal momento che ciò è
compito della procura. Si evita, che si possa avere
discordanze tra le due sentenze, penale e civile, in
merito allo stesso oggetto di causa. Si argina la
possibilità che la parte lesa possa non venire a
conoscenza della sentenza d’assoluzione dell'imputato:
in questi casi la parte civile può chiedere al Pubblico
Ministero l’impugnazione della stessa.
Nella prassi l’istituto trova
riscontro con riferimento a determinate categorie di
reati; nello specifico i reati per i quali c'è il
maggior numero di costituzione di parte civile in
Albania sono:
a) furto12, truffa13, abuso
d'ufficio14, violazione del codice della strada15, reati
tributari16, omissione di soccorso17, responsabilità
medica18, reati contro la dignità morale19, in
particolare allo sfruttamento della prostituzione,
diffamazione, ingiuria ecc.
2. Limiti normativi e pratici della
costituzione di parte civile.
Dall’analisi della giurisprudenza
albanese emerge che la costituzione di parte civile
all'interno del processo penale trova un margine di
applicabilità molto bassa. Ciò è dovuto sia alla poca
conoscenza da parte dei pratici delle norme che
disciplinano tale istituto, sia al fatto che la
normativa albanese prevede che la parte offesa debba
presentare l'atto di costituzione di parte civile prima
dell'apertura del dibattimento senza che però la stessa
sia posta in condizione di poter conoscere la data in
cui verrà celebrata la prima udienza di comparizione,
con il legislatore che – in tali casi – non prevede
alcuna nullità del decreto di citazione.
La conseguenza è che spesso la
parte offesa risulta priva di qualsiasi possibilità per
porre argine a tale incolpevole deficit cognitivo. Sotto
questo profilo sarebbe a nostro modo di vedere
necessario un intervento del legislatore, o, al limite,
della Corte Costituzionale con una sentenza additiva di
rigetto nella parte in cui il codice non prevede la
notifica del decreto di citazione oltre all’imputato
anche alla persona offesa dal reato, per violazione del
diritto di eguaglianza.
A sommesso avviso di chi scrive,
alla parte lesa che si costituisce regolarmente in
giudizio, vada riservato lo stesso grado di importanza a
quello dell'imputato. Infatti, all'interno del processo
penale, con la costituzione di parte civile, la parte
offesa assume un ruolo attivo nella ricostruzione della
dinamica fattuale.
Tuttavia, la prassi evidenzia che
spesso gli stessi giudici penali si esimono dalla
valutazione della domanda di risarcimento avanzata in
sede penale quando ritengono che essa possa prolungare i
tempi processuali. In sostanza in nome della rapida
definizione del giudizio penale, i giudici decidono di
non pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, devolvendo
la questione al giudice civile20.
Altro ostacolo deriva dal fatto che
la normativa richiede, prima della costituzione, il
versamento di una tassa pari all’1% dell'ammontare
complessivo oggetto di richiesta. Tale tassa deve essere
pagata obbligatoriamente prima dell’avanzamento della
richiesta di risarcimento: nella stragrande maggioranza
dei casi – vista anche la situazione economica in
Albania – il danneggiato non ha possibilità di potere
pagare questa somma con la conseguenza che il giudice
non può prendere in considerazione l'atto, limitatandosi
– al più – a richiamare la parte offesa all’adempiere di
detto obbligo21.
3. Problemi riscontrabili nella
prassi albanese in merito alla costituzione di parte
civile nel processo penale.
L'Albania ha ratificato molte
Convenzioni internazionali riguardanti i diritti dei
danneggiati ad essere risarciti, con l'obiettivo di22 di
promuovere ed unificare in più ampia scala la procedura
di risarcimento danni e di riabilitazione delle vittime.
Infatti, memore delle convenzioni
ratificate, la Cassazione a Sezioni Unite con la
Sentenza n°12/2007, ha rilevato che il danno da reato
deve essere risarcito nei termini previsti dal codice
civile quale danno extracontrattuale.
Ciò sulla carta. Sta di fatto però
che nei processi nei quali è stata ammessa la
costituzione di parte civile, si sono riscontrati
innumerevoli problemi dei quali si cercherà di rendere
partecipi nelle pagine che seguono.
Ma andiamo per ordine.
Ai sensi dell'art. 62/1 codice
procedura penale albanese si può costituire parte civile
nel processo penale solo ed unicamente prima
dell'instaurazione del procedimento - ovvero prima
dell'apertura del dibattimento.
Il pubblico ministero, l'imputato
(o il civilmente obbligato per il fatto dell'imputato),
possono opporsi all'ammissione della parte civile
all'interno del processo penale, con il giudice che
valutata la richiesta – accogliendola o rigettandola –
discrezionalmente.
Tuttavia, vi è stato un caso in
cui, in controtendenza, la Corte d'Appello Penale di
Tirana23 ammetteva la costituzione di parte civile
successivamente all'apertura del dibattimento, ritenendo
i termini di cui all’articolo 62/1 c.p.p. alb. meramente
ordinatorio24.
Proposto ricorso per Cassazione, la
questione veniva devoluta alle Sezioni Unite25, la quale
ha dichiarato illegittima la decisione, osservando al
riguardo che l'art. 62 del c.p.p.al. prevede che "la
legittimazione della parte offesa a costituirsi parte
civile può essere ammesso dall'organo giudicante fino a
che il procedimento non sia instaurato – apertura del
dibattimento" e che "questo termine è improrogabile".
La conclusione è condivisibile dal
momento che l'art. 62 c.p.p. alb. disciplina in modo
netto il dies a quem entro il quale deve avvenire la
costituzione di parte civile, circostanza questa che
preclude qualsiasi ulteriore possibilità di potersi
costituire in fasi procedimentali diverse e non previste
dal codice di procedura, pena la violazione delle norme
procedurali.
Certo problematica rimane
l’applicazione dell’istituto nei casi in cui l'imputato
sceglie di essere giudicato con un rito alternativo (si
pensi al rito abbreviato), dal momento che in questi
casi i giudici, facendo leva sul fatto che tali riti ha
come precipua funzione quella di accelerare i tempi
processuali26, frequentemente interpretano la
costituzione di parte civile quale intralcio e pertanto
nemmeno la prendono in considerazione27, rinviando a sul
punto al giudice civile.
Comunque, l'art. 405 c.p.p.alb.
prevede la possibilità della parte offesa di costituirsi
parte civile anche nel procedimento instaurato nelle
forme del rito alternativo, a condizione che anche la
parte civile ammetta che il giudizio si svolga in base
alle risultanze contenute nel fascicolo del p.m.: nel
caso in cui la parte civile non ammetta l'acquisizione
di detti atti, il giudice con apposita ordinanza procede
allo stralcio della costituzione di parte civile dal
fascicolo, inviandola al giudice civile per
l'instaurazione di un separato giudizio.
Nel caso di più imputati che hanno
agito in concorso tra loro e vi è stata costituzione di
parte civile nei confronti di tutti28, in caso di
condanna, gli stessi dovranno rispondere in solido29 per
il danno cagionato alla persona offesa. Il giudice è
comunque tenuto a valutare, di volta in volta, i
comportamenti individuali tenuti dai concorrenti durante
la commissione del reato30, tenendo conto del nesso
causale tra la condotta di ciascuno dei correi e degli
effetti derivanti dalla propria condotta criminale,
seguendo a tal fine le indicazioni dell’art. 28 del
codice penale albanese31 il quale impone al giudice di
valutare minuziosamente il comportamento tenuto da parte
di ciascun concorrente32, al fine, non solo di
proporzionare la pena alla gravità della condotta, ma
anche per meglio decidere sulla risarcibilità del danno
prodotto33.
Problema molto dibattuto sia in
sede dottrinale è se l'imputato, il quale nel processo
si confronta non solo con l'accusa ma anche con la
costituita parte civile, possa o meno avere diritto a
contro presentare una richiesta di risarcimento – ovvero
domanda riconvenzionale, come avviene nell'art.160/134
del codice di procedura civile albanese.
Tenendo presente quale riferimento
normativo l'art 61 c.p.p. alb., nel quale viene disposto
che "legittimati a potere costituirsi parte civile nel
processo penale sono il danneggiato che ha subito un
danno materiale in conseguenza della commissione del
reato, o i suoi eredi nel caso di morte del
danneggiato", è intuitivo dedurre che è inammissibile
l'ammissione di una domanda riconvenzionale da parte del
imputato all'interno del processo penale: oggetto del
giudizio penale è un fatto preveduto dalla legge come
reato, il che rende impossibile la proposizione di una
domanda riconvenzionale. Certo, laddove l’imputato venga
assolto dalle accuse e si abbia prova dell’infondatezza
del giudizio instaurato a seguito di denuncia o querela
da parte della parte civile, lo stesso potrà proporre a
sua volta querela per il delitto di calunnia perpetrato
a suo danno, riservandosi la possibilità di costituirsi
a sua volta parte civile e chiedere il risarcimento per
il danno subito.
Diverso è il caso di più persone
che hanno realizzato il reato l’uno in danno all’altro
(si pensi al riguardo al delitto di lesioni realizzato
da due imputato reciprocamente: c.d. delitto di lesioni
reciproche), ove, laddove il processo sia svolto
simultaneamente per entrambi, ciascuno degli imputati è
anche danneggiato e dunque può costituirsi parte civile
nei confronti dell’altro e viceversa.
Per quanto riguarda le ipotesi di
intervenuta amnistia nel corso del processo penale35 in
cui e stata ammessa anche la costituzione di parte
civile, se l'imputato sia stato condannato in primo
grado od in appello e le sentenze così emesse siano
state appellate oppure sia stato fatto ricorso per
cassazione e il giudice di prime cure ha sentenziato
anche sulla risarcibilità del danno per la parte civile,
a prescindere l'intervento dell'amnistia, il profilo
risarcitorio dovrebbe essere preservato36.
Infine, va detto che nel sistema
albanese (cosi come anche in quello italiano) non vi è
traccia di alcuna norma cui il giudice penale debba
attenersi al fine di stabilire l’ammontare del danno in
relazione alla tipologia del danno causato dal reato.
L’art. 61 c.p.p.alb., infatti, si limita a dire che "le
persone le quali hanno subito un danno materiale
derivante da reato, hanno diritto di costituirsi parte
civile nel processo penale", mentre l'art. 58/1
c.p..p.alb., recita che "le persone danneggiate dal
danno derivante dal reato hanno diritto a chiedere che
l'indagato venga rinviato a giudizio nonché il
risarcimento del danno": entrambe le norme nulla
dispongono in merito alla tipologia del danno
risarcibile alla costituita parte civile, né in merito
ai criteri che il giudicante deve seguire a tal fine.
4. Prospettive di riforma del
nostro ordinamento, in relazione all’istituto della
costituzione di parte civile nel processo penale.
La legislazione albanese in materia
di costituzione di parte civile all’interno del processo
penale, negli artt. 61 e seguenti del codice di
procedura penale, legittima la costituzione di parte
civile solo per i danneggiati dalla commissione di un
reato e i suoi eredi in caso di morte dello stesso.
Questa definizione sembra restringere e pertanto
precludere la possibilità ad altri soggetti diversi dai
sopra menzionati a potersi costituire parte civile.
Ad esempio, il dettato normativo
sembra escludere dalla costituzione di parte civile sia
altre persone fisiche – esempio il convivente del
danneggiato che non è legalmente sposato o direttamente
suo erede – o le persone giuridiche.
Fatto che ha fatto molto riflettere
lo scrivente, fu un giudizio tenutosi davanti al
Tribunale di Milano in composizione Collegiale, nel cui
processo gli imputati erano accusati di associazione per
delinquere. In quella sede si costituì parte civile il
Comune di Milano, in quanto i comportamenti criminali
posti in essere dagli imputati oltraggiavano l’immagine
della città. Questo intervento nei paesi europei è ben
disciplinato a differenza dell’ordinamento penale
albanese che nulla recita circa la possibilità delle
persone giuridiche a costituirsi parte civile in un
processo penale. Tant’è che la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (sentenza n°12/2007) ha segnalato
l’opportunità che l’articolo 61 del c.p.p.alb. venga
modificato, nel senso di ampliare il suo contenuto anche
in riferimento ad altre categorie di soggetti sia essi
giuridici o fisici.
In riferimento poi al problema
della qualifica della tipologia del danno da riconoscere
alla parte costituita, l’art. 61 c.p.p.alb. stabilisce
che la costituzione di parte civile è finalizzata ad
ottenere il risarcimento per un danno patrimoniale
patito in conseguenza della commissione di un reato da
parte dell’imputato. La pratica giudiziaria, però,
insegna che i danneggiati subiscono molti altri danni
oltre a quello patrimoniale, quale il danno morale, il
danno biologico, danno all’immagine ecc. Prendendo
spunto dal monito lanciato dalla Suprema Corte con la
sentenza 12/2007, sarebbe opportuno che il legislatore
prevedesse la risarcibilità in sede penale anche di
queste forme di danno.
Infine, le istituzioni governative
nonché l’Avvocatura dello Stato, nei processi dove
vengono giudicati coloro che hanno leso gli interessi
dello stato, non dovrebbero rimaner inerti ma adoperarsi
per la costituzione di parte civile, poiché, a sommesso
avviso di chi scrive, sono proprio quest’ultimi che per
primi si devono attivare a finché l’istituto oggetto di
questo scritto diventi una parte essenziale del processo
penale e non solo, come attualmente, un accessorio del
processo.
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procedimin penal, Tirane, 2009.
1 Dr. Ilir Mustafaj è Membro del
Consiglio Superiore della Magistratura della Repubblica
d’Albania; nonché Giudice presso il Tribunale Penale di
Tirana e Docente in Diritto Penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università “Madre Teresa” di Tirana.
2Sul punto v. E. BOZHEKU, Parimi i
legalitetit dhe nenparimet e tij, in Jeta Juridike,
Tirane, n. 2, 2009, p. 91 e ss.; guarda anche E.
BOZHEKU, Pergjegjesia penale e personave juridik.
Probleme interpretues dhe aspekte krahasuese me
legjizlacionin italian, in Jus&Justicia, 4, Tirane,
2010.
3 F. RAMACCI, Corsi di diritto
penale, Torino, 2001, p. 13 e ss; F. RAMACCI, I delitti
di omicidio, III ed., Torino, 2008, p. 11.
4 Cosi E. BOZHEKU, Histori dhe mite
ne modelet penale, ne Edukologjia, Prishtine n. 4, 2010,
p. 121 e ss.
5 Per uno sguardo in chiave
comparata del diritto penale v. A. SHEGANI, E drejte
penale e krahasuar, ed. III, 2005.
6 Sulla posizione della vittima nel
quadro del sistema penale v. R. HALILI, Viktimologjia,
Prishtine, 2007, p. 8 e ss; F. RAMACCI, Reo e vittima,
in “Indice penale”, 2001.
7 Sulla risarcibilità del danno in
sede civile v. M. J. HETIMI, Obligime dhe kontrata,
Tirana 1998; G. ALPA, Famiglia di fatto e risarcimento
del danno, in Foro italiano, 1976, IV, p. 63 e ss..
8 Sul risarcimento del danno da
reato v. G. DE MURO, Diritto penale e risarcimento del
danno: la tutela del bene giuridico concretamente leso,
in rivista penale, 1994, p. 1201 e ss.; D. FONDAROLI,
Risarcibilità del danno non patrimoniale, reato e colpa
(civilmente) presunta, in Diritto penale e processo,
2004, p. 568 e ss.. D. FONDAROLI, Illecito penale e
riparazione del danno, Milano 1999.
9 Sullo sviluppo delle discipline
penalistiche in Albania v. I. ELEZI – E. ELEZI,
Zhvillimi i mendimit teoriko – juridik shqiptar, Tirane
2010, p. 25 ss.; I. ELEZI – E. ELEZI, Histori e se
drejtes penale, Tirane, 2010, p. 10 ss.; I. ELEZI, La
tradizione giuridica penale dell’Italia in Albania, in
Diritto&Diritti, Rivista giuridica elettronica
pubblicata su internet, URL : http://www.diritto.it ,
ISSN : 1127-8579, marzo 2011, www.diritto.it
/docs/31399.
10 Gli artt. 58 e 61 del codice
penale albanese prevedono: la persona danneggiata dal
reato (oppure i suoi eredi) ha diritto di chiedere che
si proceda penalmente verso il colpevole, nonché
pretendere il risarcimento dei danni subiti.
11 Sulla costituzione di parte
civile nel processo penale v. G. SPANGHER, Nuovi profili
nei rapporti tra processo civile e processo penale, in
AA.VV., Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e
processo penale, Milano, 1995, p. 31 e ss.
12 Vedi l’art 134 del Codice Penale
13 Vedi l’art 143 del Codice
Penale.
14 Vedi l’art 248 del Codice Penale
15 Vedi l’art 290 del Codice
Penale.
16 Vedi gli art. 171, 179 del
Codice Penale.
17 Vedi gli art. 96 dhe 97 del
Codice Penale.
18 Vedi gli art. 114, 114/a, 114/b
del Codice Penale.
19 Vedi gli art. 119, 120 del
Codice Penale.
20 Su tali aspetti v. F. ABDIU La
costituzione di parte civile nel processo penale, Tirana
2003; E. TURTULLI, Pretendimi civil ne procedimin penal,
Tirane, 2009, p. 5 e ss.
21 Classici esempi di danno per il
quale può invocarsi la responsabilità civile in sede
penale sono la distruzione, la sottrazione o la
degradazione dei beni materiali; le percosse o le
lesioni, la messa a rischio o la perdita della capacità
di lavoro; le status morale della persona; la
diffamazione o l'ingiuria relative all'operato creativo
della persona e tutto ciò che attiene alla sfera morale
della persona.
22 La Convenzione Europea “Per la
compensazione delle vittime dai crimini gravi,
ratificato con la legge n. 9265, del .29.07.2004,
Convenzione del Consiglio Europeo“Per le misure contro
il traffico degli esseri umani” ratificato con la legge
n. 9632, del 20.11.2006, etc.
23 Sentenza 284, del .26.06.2000,
Corte d’Appello di Tirana.
24 La questione riguardava
l'ammissione di costituzione di parte civile, in un
processo per truffa disciplinato dall'art. 143 c.p.alb.
25 Corte di Cassazione della
repubblica d’Albania – Sezioni Unite Penali, sentenza n.
284, del 15.09.2000.
26 Sulle problematiche attinenti
alla costituzione di parte civile in relazione ai riti
alternativi in Italia v. M. GIALUZ, Patteggiamento e
spese della parte civile: tra logica negoziale e
prerogative del giudice, in Diritto penale e processo,
2001, p. 1201 e ss.
27 Art 403 del Codice della
Procedura Penale.
La richiesta di rito abbreviato può
essere presentata personalmente dall'imputato o dal
difensore munito di procura speciale, prima dell'inizio
del processo. Ex art. 404 c.p.p.alb., il Giudice può
ammettere la richiesta di mutamento del rito solo nel
caso in cui reputi che il procedimento si possa svolgere
allo stato degli atti, altrimenti rigetta la domanda e
procede nelle forme ordinarie. Se accolta la richiesta
di abbreviato, l’imputato accetta di essere giudicato in
base agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, rinunciando all’acquisizione della prova in
contraddittorio tra le parti, in dibattimento.
28 Sentenza n 24 del .26.02.2004,
Corte d’Appello di Gjirokastra
29 In un giudizio d'Appello
promosso nei confronti di più imputati, i quali erano
stati condannati in primo grado per il reato di
"sequestro di persona in concorso tra loro" ex art.
109/1 – 25 del c.p.al., i giudici del secondo grado
hanno confermato la sentenza emessa in primo grado,
condannando gli imputati in solido al risarcimento del
danno derivante dal reato per una somma pari ad euro
18.300 cadauno, e di euro 1.700 cadauno, per avere
causato un danno non patrimoniale – danno morale alla
parte lesa. Decisione n. 54, del 30.04.2003, Tribunale
di Primo Grado di Gjirokastra.
30 In un altro procedimento il
Tribunale di Tirana nonostante avesse riconosciuta la
responsabilità di tutti gli imputati condannandoli in
concorso per il reato commesso, non condannava gli
stessi in solido anche al risarcimento del danno in
favore della parte costituita; con riferimento a
quest’ultimo il Tribunale stabiliva per ciascuno dei
condannati una specifica somma da corrispondere alla
parte civile.
Sentenza n. 634 del 21.10.1999,
Tribunale di Primo Grado di Tirana.
31 Sulla disciplina del concorso di
persone nel codice penale della Repubblica d’Albania e
in generale per una illustrazione del diritto penale
albanese v. I. ELEZI – S. KAÇUPI –M. HAXHIA, Komentar i
kodit penal te Republikes se Shqiperise, Tirane 2006;
SH. MUÇI, E drejte penale pjese e pergjithshme, Tirane,
2007.
32 Tale interpretazione è stato
confermata anche dalle Sezioni Unite Penali della Corte
di Cassazione della Repubblica d’Albania con la sentenza
n°284/2000.
33 Sentenza n.1113 del 16.11.2005,
Tribunale di Primo Grado di Tirana
34 L'art. 160/1 recita che: " il
resistente ha diritto a presentare domanda
riconvenzionale, quando l'oggetto del ricorso sia in
stretto collegamento con la domanda riconvenzionale, o
quando fra le due si può applicare il principio della
compensazione. La domanda riconvenzionale può essere
depositata fino a quando non siano ancora concluso il
giudizio con sentenza. Alla stessa, inoltre, si
applicano tutte le disposizioni in merito al ricorso".
35 Sentenza n. 284, del 15.09.2000,
Corte Cassazione della Repubblica d’Albania – Sezioni
Unite Penali.
36 Questo orientamento è stato
confermato anche dalla Corte Cassazione della Repubblica
d’Albania – Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 357,
del 04.04.2004. |