1) Le norme sull’attività di
agenzia di viaggio introdotte dal Codice del Turismo
(Allegato I del Decreto Legislativo n° 79 del 2011) e la
loro efficacia.
L’Allegato I del Decreto
Legislativo n° 79 del 2011 contiene il Testo Unico
denomianto “Codice della normativa statale in materia
turistica” o “Codice del turismo” che raccoglie,
appunto, le norme statali in materia di turismo, quindi
sia quelle di derivazione comunitaria, emanate per
recepire Direttive europee, sia alcune norme di
emanazione esclusivamente statale.
Questa distinzione fra norme
legislative di derivazione comunitaria e norme di
emanazione statale è molto importante perché i commi 1°
e 4° dell’articolo 117 della Costituzione assegnano alle
Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia
di turismo, fatto salvo il rispetto “dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali”, vale a dire, sostanzialmente, gli
obblighi di adeguamento dell’ordinamento italiano alle
norme contenute nelle Direttive comunitarie e nelle
convenzioni internazionali. Il titolare della competenza
relativa all’adeguamento legislativo della legislazione
italiana alle Direttive europee è lo Stato (e non le
Regioni), ai sensi della lettera a) del 2° comma
dell’art. 117 Cost. Le Regioni, a loro volta, hanno
l’obbligo di conformarsi alle (e di fare rispettare le)
norme legislative statali con cui sono state recepite le
Direttive europee in materia di turismo, come pure in
qualsiasi altra materia, anche di competenza legislativa
regionale esclusiva.
Se, invece, una norma legislativa
statale in materia di turismo non è stata emanata in
attuazione di una Direttiva comunitaria su di essa
prevalgono le norme legislative regionali in virtù della
competenza legislativa esclusiva che l’art. 117 Cost.
assegna alle Regioni sul turismo. Vi è un’unica
eccezione a questa regola ed è quella che la norma
legislativa statale si applica se non vi sono norme
regionali su quello specifico aspetto dell’attività
turistica ed, ovviamente, fino al momento in cui la
Regione non le emana. Ma è un caso piuttosto difficile a
verificarsi.
Il Codice del turismo, agli
articoli 1 e 2, comma 1°, ricorda che le sue norme
devono rispettare i limiti della competenza legislativa
statale in materia di turismo, ma, come vedremo, in
pratica non lo fa, perché assieme a norme di attuazione
di Direttive comunitarie1 esso contiene anche norme di
emanazione esclusivamente statale che violano tale
competenza e che sono, pertanto, costituzionalmente
illeggittime ed inefficaci rispetto alle contrastanti
norme legislative regionali.
In particolare, il Codice del
turismo contiene alcune norme in materia di disciplina
dell’attività di agenzia di viaggio, precisamente quelle
riportate dagli articoli da 18 a 21 che costituiscono il
Capo I del Titolo IV di questo testo legislativo. Queste
norme, eccetto l’ultima dell’elenco che riportiamo di
seguito, non sono state emanate in attuazione di
Direttive comunitarie, ma sono di origine esclusivamente
statale.
Verificheremo, pertanto, se queste
norme siano efficaci o meno (e costituzionalmente
legittime o meno), cioè se violano la competenza
legislativa esclusiva che l’art. 117 Cost. assegna alle
Regioni in materia di turismo. Vedremo, in tal modo, nel
caso di contrasto fra queste norme statali e le norme
regionali che regolano l’attività delle agenzie di
viaggio, quale di esse prevalga e, di conseguenza, trovi
applicazione nella pratica.
Queste norme introducono od,
almeno, vorrebbero introdurre delle importanti novità
nella disciplina legislativa dell’attività di agenzia di
viaggio e precisamente:
sono considerate agenzie di
viaggio “le imprese esercenti in via principale
l’organizzazione dell’attività di trasporto (di persone)
terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando
assumono direttamente l’organizzazione di viaggi,
crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e
servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente
necessari al trasporto (delle persone) ed altresì quelle
che esercitano attività locali e territoriali di
noleggio (di mezzi di trasporto), nonché ogni altra
impresa che svolge attività ricollegabili alle
precedenti (comma 2° dell’art. 18 del Codice del
turismo)”. La norma significa chiaramente che queste
imprese sono considerate agenzie di viaggio ex lege (e
quindi possono organizzare e/o vendere viaggi
organizzati) perché, altrimenti, non cambierebbe quasi
nulla rispetto alla situazione attuale in cui, per
esempio, le compagnie crocieristiche che vogliono
organizzare e/o vendere le crociere da effettuare sulle
proprie navi devono dotarsi dell’autorizzazione
regionale all’esercizio dell’attività di agenzia di
viaggio2. E’ evidente che una norma simile apre il
mercato dell’organizzazione e dalla vendita al dettaglio
dei viaggi ad un grande numero di imprese di trasporto
di persone senza nemmeno richiedere ad esse
l’acquisizione delle competenze professionali necessarie
per l’esercizio di queste attività.
Questa disposizione non attua
nessuna norma contenuta in una Direttiva europea ed è in
contrasto con le disposizioni di tutte le leggi
regionali che riservano esclusivamente alle agenzie di
viaggio l’attività di organizzazione e di vendita al
pubblico di viaggi (per esempio, per la Puglia, la
lettera a del comma 1° dell’art. 3 della Legge Regionale
34/2007). Per tali motivi il 2° comma dell’art. 18 del
Codice del turismo è illegittimo costituzionalmente per
violazione della competenza legislativa esclusiva che
l’art. 117 Cost. assegna alle Regioni ed è inefficace,
cioè si può disapplicare, nella pratica perché, nel
contrasto di esso con le leggi regionali, si applicano
queste ultime.
Di conseguenza, se un’impresa che
esercita l’attività di trasporto di persone vuole anche
organizzare viaggi deve dotarsi (o deve dotare una
società controllata) di tutti i requisiti che le leggi
regionali richiedono per l’esercizio dell’attività di
agenzia di viaggio (perché, essendo state abrogate le
Leggi 217/1983 e 135/2001, tali requisiti sono oggi
previsti soltanto dalle leggi regionali), ma non
dell’autorizzazione regionale all’esercizio
dell’attività che, come vedremo nel quarto punto di
questo elenco, è stata sostituita da una segnalazione
certificata di inizio attività (c.d. S.C.I.A.) da
inviare alla Regione (o alla Provincia, se delegata
dalla Regione per esercitare le sue competenze in
materia di agenzie di viaggio) in cui la nuova agenzia
ha la sua sede operativa principale;
l’esclusione dalle attività di
organizzazione di viaggi di cui al punto precedente
della mera distribuzione di titoli di viaggio
(biglietti) (3° comma dell’art. 18). Questa norma non
può che interpretarsi come riferita alle imprese di
trasporto di persone di cui al punto precedente e non
come riferita alle agenzie di viaggio perché togliere a
queste ultime l’esclusiva della vendita di biglietteria
significherebbe privarle di uno dei loro core business.
Questa norma non rappresenta una novità perché già prima
dell’entrata in vigore del Codice del turismo le imprese
di trasporto di persone erano le uniche abilitate a
vendere i biglietti per i loro mezzi di trasporto,
assieme alle agenzie di viaggio, così come previsto, per
esempio, in Puglia dagli artt. 23 e 3, 1° comma, lettera
b, della Legge Regionale 34/2007. Quindi non cambia
nulla rispetto a prima e si continua ad applicare la
norma regionale citata e le altre (di tutte le altre
Regioni) che contenugono norme simili;
l’esclusione dall’attività di
agenzia di viaggio dell’attività di distribuzione di
voucher regalo3 (la norma dice erroneamente anche di
“vendita” di questi voucher, ma se un voucher è in
vendita non è in regalo e viceversa e, comunque, la
vendita di voucher turistici è riservata da tutte le
leggi regionali oggi in vigore alle agenzie di viaggio),
cioè di buoni di credito di servizi turistici che
permettono a chi li acquista o a chi ne dispone di
fruire di questi ultimi. La produzione o emissione di
questi voucher (detti anche “cofanetti”) spetta soltanto
alle agenzie di viaggio. Anche questa norma non
rappresenta una novità perché a questa conclusione si
arrivava già prima in via interpretativa. Anche in
questo caso non cambia nulla rispetto al passato e si
continua ad applicare, per esempio, la lettera d del
comma 1° dell’art. 3 della Legge Regionale pugliese
34/2007 che assegna all’esclusiva competenza delle
agenzie di viaggio l’emissione di voucher di servizi
turistici;
la novità più importante che ha
introdotto il Codice del turismo, cioè l’Allegato I del
Dlgs 79/2011, in materia di attività delle agenzie di
viaggio è contenuta nel 1° comma dell’art. 21 di questo
Testo Unico e consiste nel fatto che, fermi restando i
requisiti professionali, di onorabilità e finanziari
previsti dalle leggi regionali, l’avvio di questa
attività di impresa è soggetto “alla Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA) […] alle
condizioni di cui alla Legge n° 241 del 1990”.
L’attività dell’agenzia può essere
avviata dalla data della presentazione della
segnalazione all’amministrazione competente (in Puglia è
la Provincia competente per territorio in quanto
delegata dalla Regione con la Legge Regionale 34/2007),
vale a dire dal giorno in cui si è presentata
personalmente la SCIA presso l’ufficio protocollo
dell’amministrazione oppure dal giorno in cui si è
ricevuto l’avviso di ricevimento della SCIA inviata con
raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata
(in questo caso l’avviso di ricevimento è un documento
informatico chiamato ricevuta elettronica).
Quindi, l’avvio dell’attività di
una agenzia di viaggio in Puglia non è più soggetta
all’accoglimento della richiesta di apertura della
stessa disciplinata dagli artt. 5 e 6 della Legge
Regionale 34/2006, che abbiamo esaminato nel secondo
paragrafo di questo articolo, ma solo alla presentazione
alla Provincia di una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività4 (SCIA) a cui, come prevede il comma 1°
dell’art. 19 della Legge 241/1990, devono essere
allegati i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti professionali, di onorabilità e finanziari
previsti, per esempio, dalla Legge Regionale pugliese
34/2007 al 2° comma del suo art. 6 e necessari per
l’avvio di questa attività imprenditoriale che l’art. 21
del Codice del turismo ha lasciato immutati5. Allo
stesso modo, i contenuti della Segnalazione non possono
che essere quelli della previgente richiesta di
autorizzazione all’avvio dell’attività previsti, per
esempio, dal comma 2° dell’art. 5 sempre della Legge
Regionale 34/2007. L’amministrazione a cui si presenta
la SCIA ha sessanta giorni di tempo per verificare la
carenza dei requisiti e dei presupposti che la legge
richiede per l’avvio dell’attività. Se verifica ciò deve
adottare un “provvedimento motivato di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa6, salvo che, ove ciò
sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro
un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso
non inferiore a trenta giorni” (3° comma dell’art. 19
della Legge 241/1990).
La norma statale del 1° comma
dell’art. 21 del Codice del turismo che assoggetta
l’avvio di una agenzia di viaggio alla sola
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività prevale sulle norme legislative regionali in
contrasto con essa poiché essa attua la Direttiva CE n°
123 del 2006 (la c.d. Direttiva “Bolkestein”) sulla
liberalizzazione delle attività di servizio. Infatti, se
si esamina l’art. 2 di questa Direttiva, attuato dagli
artt. da 2 a 7 del Decreto Legislativo n° 59 del 2010
che ha recepito per la prima volta in Italia questo atto
normativo comunitario, si vede come il turismo (che è,
com’è noto, un’attività di servizio) non compare fra le
attività a cui essa non si applica e, di conseguenza,
rientra fra le attività a cui la Direttiva si deve
applicare. Pertanto, lo Stato Italiano, dovendo
ottemperare ad un obbligo comunitario di
liberalizzazione dell’avvio delle attività
imprenditoriali turistiche, ha una competenza
legislativa esclusiva od, almeno, concorrente (se
ritiene di non esercitare quella esclusiva) per
raggiungere questo obbiettivo. Le norme di legge che lo
Stato emana con questa finalità sono, quindi,
costituzionalmente legittime e sono efficaci, nel senso
che prevalgono sulle eventuali norme legislative
regionali in contrasto con esse.
Del resto, nel Codice del turismo
vi è anche un’altra norma, il 1° comma dell’art. 16, che
sottopone alla presentazione di una SCIA l’avvio di
un’altra attività imprenditoriale turistica, vale a dire
quella relativa all’esercizio delle strutture turistico
– ricettive di qualsiasi tipo, alberghiere od
extralberghiere. Anche con questa norma lo Stato
Italiano ottempera all’obbligo di liberalizzazione
dell’avvio delle attività imprenditoriali turistiche
posto dalla Direttiva CE 123/2006. Quest’ultima norma
sostituisce l’art. 83 del Dlgs 59/2010, abrogato dal
Codice del turismo (art. 3, 1° comma, lettera o della
prima parte del Dlgs 79/2011) che per la prima volta
aveva liberalizzato l’avvio delle imprese turistico –
ricettive.
A tutt’oggi, non essendo ancora
stato compreso bene il significato dell’art. 21 del
Codice del turismo, l’avvio dell’attività delle agenzie
di viaggio continua ad essere fatto attraverso il
procedimento di autorizzazione previsto dalle leggi
regionali. Vi è stata, quindi e finora, una mancata
applicazione di fatto della norma.
Ciò non comporta un grave problema
dal punto di vista della possibilità di ottenimento
dell’autorizzazione all’avvio dell’attività perché il
provvedimento non è discrezionale: se un’impresa ha i
requisiti previsti dalla legge per esercitare l’attività
di agenzia di viaggio ha il diritto di ottenere la
relativa autorizzazione. Questo procedimento non è,
pertanto, “discriminatorio” dato che è basato su
requisiti oggettivi, chiari e inequivocabili,
trasparenti e accessibili (cioè conoscibili
preventivamete) come prevedono l’art. 10, 2° comma,
della Direttiva CE 123/2006 e l’art. 15, 1° comma, del
Dlgs 59/2010 che l’ha recepito nell’ordinamento
italiano.
L’unico svantaggio concreto
rispetto alla SCIA è la maggiore lentezza del
procedimento autorizzatorio (in Puglia, per esempio,
esso può durare fino ad un massimo di 150 giorni7)
rispetto alla possibilità di avvio immediato
dell’attività che si ha con la presentazione della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, così come
previsto dal comma 2° dell’art. 2 della Legge 241/1990.
§ 2) L’esercizio dell’attività di
organizzazione e vendita di viaggi da parte di
associazioni senza scopo di lucro nell’articolo 5 del
Codice del turismo.
Per quanto riguarda lo svolgimento
di attività di organizzazione e vendita di viaggi da
parte di associazioni senza scopo di lucro, la
disciplina legislativa regionale è quella oggi in
vigore, anche dopo l’emanazione dell’art. 5 del Codice
del turismo contenuto nell’Allegato I del Decreto
Legislativo n° 79 del 2011. Vediamo perché.
L’art. 5 del Codice del turismo,
intitolato erroneamente “imprese turistiche senza scopo
di lucro”8, stabilisce, al suo 1° comma, che “le
associazioni che operano nel settore del turismo
giovanile e per finalità ricreative, culturali,
religiose, assistenziali o sociali (praticamente tutte o
quasi), sono autorizzate ad esercitare le attività di
cui all’art. 4 (cioè le attività di produzione,
commercializzazione, intermediazione e gestione di
prodotti e di servizi […] concorrenti alla formazione
dell’offerta turistica, quindi, essenzialmente, le
attività ricettive9 e quelle di produzione e vendita di
viaggi organizzati), nel rispetto delle medesime regole
e condizioni (quelle previste per le imprese turistiche,
ditte individuali e società, quindi organizzazioni a
scopo di lucro), esclusivamente per gli associati, anche
se appartenenti ad associazioni straniere aventi
finalità analoghe e legate tra loro da accordi di
collaborazione” (1° comma). Esse hanno l’obbligo di
rispettare i diritti del turista (soprattutto quelli di
cui egli gode come consumatore dei servizi turistici)
riconosciuti dall’ordinamento nazionale e dall’Unione
Europea (2° comma): non si capisce perché quest’ultima
norma non ricordi anche quelli riconosciuti dalle norme
legislative statali (quando applicabili) e regionali. Ma
l’obbligo di rispettare anche questi diritti del turista
è, comunque, scontato.
Interpretando letteralmente la
norma riportata dal comma 1° dell’art. 5 del Codice del
turismo si ricava che tutte le associazioni, sia quelle
di livello nazionale che quelle di livello locale o,
comunque, inferiore a quello nazionale, che vogliono
svolgere attività di organizzazione vendita di viaggi
per i loro associati devono possedere i requisiti
professionali (in primo luogo l’assunzione di un
direttore tecnico), di onorabilità e finanziari previsti
dalle leggi regionali per l’esercizio dell’attività di
agenzia di viaggio in forma imprenditoriale e che
possono avviare l’attività presentando all’autorità
competente (per esempio, in Puglia, la Provincia, ma,
nelle altre regioni quasi sempre la Regione) una
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai
sensi dell’art. 21 del Codice del turismo.
In realtà, come abbiamo visto in
modo più approfondito nel precedente paragrafo, data la
competenza legislativa esclusiva in materia di turismo
che l’articolo 117 della Costituzione assegna alla
Regioni, l’unica possibilità perché una norma
legislativa statale in materia di turismo prevalga sulle
norme legislative regionali contrastanti è che essa sia
stata emanata per ottemperare ad un obbligo comunitario,
cioè, essenzialmente, in attuazione (c.d. “recepimento”)
di una Direttiva Europea.
Orbene, non c’è nessuna Direttiva
comunitaria che pone questi obblighi allo Stato Italiano
in materia di attività di organizzazione e vendita di
viaggi da parte di associazioni. La Direttiva CE n° 123
del 2006 (o Direttiva “Bolkestein”, che esaminaremo nel
prossimo paragrafo) sulla liberalizzazione delle
attività di servizio (fra cui il turismo) si applica
alle attività imprenditoriali, quindi a scopo di lucro,
esercitate dalle imprese individuali e dalle società, ma
non a quelle svolte dalle associazioni senza scopo di
lucro, come si ricava dal numero 2) dell’art. 4 della
Direttiva e dal comma 1° dell’art. 1 del Decreto
Legislativo n° 59 del 2010 con cui questa Direttiva è
stata recepita nell’ordinamento italiano.
Da ciò consegue che, per quanto
riguarda le attività di organizzazione di viaggi
esercitate per i loro associati dalle associazioni che
operano a livello nazionale continuano ad applicarsi le
norme previste dalle leggi regionali come, per la
Puglia, gli artt. 20 e 21 della Legge Regionale 34/2007,
tutte derivanti dall’attuazione dell’art. 10 della prima
Legge – Quadro sul turismo, la n° 217 del 1983 (oggi
abrogata). Pertanto, queste associazioni non hanno
bisogno del direttore tecnico, non devono presentare la
SCIA e devono iscriversi, se ciò è obbligatorio (come in
Puglia, per esempio), nell’elenco regionale per esse
previsto.
Per le stesse attività gestite
dalle associazioni che non operano a livello nazionale,
si applicano le norme che, eventualmente, le leggi
regionali prevedono come, per esempio, l’art. 22 della
Legge Regionale pugliese 34/2007 che limita la capacità
di esse all’organizzazione di gite occasionali. Norme
simili vi sono anche in altre regioni come, per esempio,
l’art. 78 della Legge Regionale dell’Umbria n° 19 del
2006 oppure vi sono norme che escludono del tutto questa
possibilità come il comma 8° dell’art. 19 della Legge
della Regione Liguria n° 28 del 1997 secondo cui, le
associazioni di livello regionale o locale che vogliono
organizzare viaggi per i loro associati devono servirsi
delle agenzie di viaggio.
Solo nel caso in cui le leggi
regionali non prevedano nulla per le associazioni senza
scopo di lucro che non operano a livello nazionale10,
queste potranno esercitare l’attività di organizzazione
di viaggi esclusivamente per i propri associati se
possiedono i requisiti professionali (in primo luogo
l’assunzione di un direttore tecnico), di onorabilità e
finanziari previsti dalle leggi regionali per
l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio in forma
imprenditoriale ed avviando l’attività stessa per mezzo
della presentazione all’autorità competente (per
esempio, in Puglia, la Provincia, ma spesso nelle altre
regioni, la Regione) di una Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 21 del Codice
del turismo (su cui rimandiamo a quanto esposto nel
precedente paragrafo).
La documentazione da allegare alla
Segnalazione per dimostrare il possesso dei requisiti
previsti dalla legge per avviare una attività di
organizzazione e vendita di viaggi da parte di una
associazione che non opera a livello nazionale è quella
prevista dalle leggi regionali in materia di agenzie di
viaggio come, per esempio, dall comma 2° dell’art. 6
della Legge Regionale pugliese n° 34 del 2007 o dagli
artt. 65 e 66 della Legge Regionale umbra n° 18 del
2006. Allo stesso modo, le indicazioni da riportare
nella Segnalazione non possono che essere quelle della
previgente richiesta di autorizzazione all’avvio
dell’attività previste, per esempio, dal comma 2°
dell’art. 5 sempre della Legge Regionale pugliese
34/2007. Per il resto, la disciplina della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività con cui una associazione
che non opera a livello nazionale può avviare
un’attività di organizzazione e vendita di viaggi è
quella esposta nel paragrafo precedente e nella Nota n°
6.
§ 3) L’esercizio dell’attività
ricettiva da parte di associazioni senza scopo di lucro
negli articoli 5 e 16 del Codice del turismo.
Per quanto riguarda l’esercizio
dell’attività ricettiva da parte di associazioni senza
scopo di lucro esclusivamente per i propri associati,
l’avvio di essa è disciplinato dall’art. 16 del Codice
del turismo, il cui contenuto è stato esposto nel
paragrafo precedente, vale a dire per mezzo della
presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) all’autorità competente, vale a dire il
Comune in cui è ubicata la struttura ricettiva che si
intende gestire.
La documentazione che deve essere
allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio
Attività in questo caso non può che essere quella
prevista dalle norme legislative regionali sulla
presentazione della domanda per ottenere
l’autorizzazione del Sindaco del Comune competente per
territorio che era necessaria per l’avvio dell’attività
turistico – ricettiva fino all’entrata in vigore
dell’art. 83 del Dlgs 59/2010 sostituito poi dall’art.
16 del Codice del turismo. Per esempio, in Puglia,
dall’art. 59 della Legge Regionale n° 11 del 1999
oppure, in Umbria, dall’art. 52 della Legge Regionale n°
18 del 2006, leggi aventi entrambe per oggetto la
disciplina dell’attività ricettiva. Lo stesso dicasi per
le indicazioni che la Segnalazione deve contenere. Per
il resto, la disciplina della Segnalazione Certificata
di Inizio attività con cui si avvia un’attività
ricettiva è quella esposta nel primo paragrafo e nella
Nota n° 6.
Le leggi regionali possono
prevedere che alcune particolari tipologie di strutture
ricettive non possano essere gestite da associazioni o
da altri enti senza scopo di lucro (per esempio, in
Puglia, i Bed & Breakfast, gli agriturismi, i residence
e le case o appartamenti per vacanza) in forza della
competenza legislativa regionale esclusiva in materia di
turismo che l’art. 117 Cost. assegna alle Regioni. Allo
stesso modo queste ultime possono stabilire che certe
altre categorie di strutture ricettive possano essere
gestite solo da enti non profit (per esempio, le “case
per ferie” od, in Puglia, i c.d. “campeggi
naturalistici”) oppure sia da imprese che da
organizzazioni senza scopo di lucro (per esempio, in
Puglia, gli alberghi, i campeggi, i villaggi turistici e
gli ostelli della gioventù, come prevede la Legge
Regionale n° 11 del 1999 che disciplina e classifica le
strutture ricettive).
Sempre in virtù di questa
competenza legislativa esclusiva le leggi regionali che
disciplinano l’attività di organizzazione e vendita di
viaggi e l’attività ricettiva prevalgono anche sulla
norma statale (precedente alla riforma dell’art. 117
Cost. del 2001) contenuta nel 3° comma dell’art. 31
della Legge n° 383 del 2000 che riguarda le associazioni
di promozione sociale (APS). Essa stabilisce che le
associazioni di promozione sociale “sono autorizzate ad
esercitare attività turistiche e ricettive per i propri
associati”, senza distinguere fra APS nazionali e
locali. Ma, in virtù della competenza legislativa
esclusiva delle Regioni in materia di turismo, anche
queste associazioni, per l’avvio e l’esercizio sia
dell’attività ricettiva che dell’attività di
organizzazione di viaggi per i propri associati, devono
osservare le norme, regionali o statali (del Codice del
turismo), che abbiamo illustrato in questo paragrafo ed
in quello precedente.
Ricordiamo, infine, che se questa
attività ricettiva o quella di organizzazione e/o di
vendita di viaggi e servizi turistici esaminata nel
paragrafo precedente viene svolta verso il pagamento di
corrispettivi specifici11 da parte degli associati essa
è considerata commerciale si sensi del comma 2°
dell’art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(TUIR). Se in un periodo di imposta questa attività
diventa prevalente rispetto alle attività istituzionali
(cioè quelle previste dallo statuto) senza scopo di
lucro dell’associazione, questa perde la qualifica di
“ente non commerciale” ai fini fiscali (art. 149, commi
1 e 2, TUIR).
1 Come, per esempio, le norme
contenute negli artt. da 32 a 51 del Codice del turismo
sulla disciplina del contratto di acquisto di un viaggio
organizzato che attuano la Direttiva CEE n° 314 del 1990
sulla tutela del consumatore acquirente di viaggi
organizzati.
I viaggi organizzati o pacchetti
(di servizi) turistici aventi ad oggetto i viaggi, le
vacanze, i circuiti “tutto compreso” e le crociere
turistiche, sono, secondo la definizione dell’art. 34
del Codice del turismo, quelli offerti in vendita ad un
prezzo forfetario e che comprendono almeno due fra
questi elementi (servizi):
trasporto,
alloggio,
altri servizi turistici non
accessori ai primi due che costituiscano parte
significativa del “pacchetto turistico” (per esempio:
escursioni e visite, pasti principali, spettacoli,
servizi per il benessere e la cura del corpo, ecc.).
Gli elementi del pacchetto
turistico possono anche essere fatturati separatamente.
2 Altro esempio molto frequente di
imprese di trasporto di persone che hanno creato agenzie
di viaggio per sviluppare il business è quello dei
gestori di autolinee per mezzo di pullman.
3 Per esempio (classico), con un
concorso a premi.
4 La Segnalazione Cerificata di
Inizio Attività (SCIA) si differenzia dalla
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) perché è
corredata, come prevede il 1° comma dell’art. 19 della
Legge 241/1990 riformato dal comma 4°-bis dell’art. 49
della Legge n° 122 del 2010, dalla documentazione
relativa alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi a contenuto generale per l’ottenimento di
un atto di autorizzazione, licenza, concessione,
iscrizione in albi o ruoli necessari all’esercizio di
una attività di impresa il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento dei requisiti o
presupposti prima citati. Questa documentazione può
consistere in dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell’atto di notorietà, attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati, elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell’Amministrazione.
La dichiarazione, contenuta nella
documentazione allegata alla SCIA, attestante falsamente
l’esistenza dei requisiti o presupposti richiesti dalla
legge per l’avvio dell’attività è punita con la
reclusione da uno a tre anni, a meno che il fatto non
costituisca un reato più grave (6° comma dell’art. 19
della Legge 241/1990).
5 Giustamente, dal momento che la
determinazione dei requisiti per l’apertura di una
agenzia di viaggio rientra nella competenza legislativa
regionale esclusiva sul turismo che l’art. 117 Cost.
assegna alle Regioni.
6 Questi provvedimenti possono
essere presi dall’amministrazione oltre il termine di
sessanta giorni se chi ha presentato la Segnalazione ha
reso, in essa e/o nella documentazione allegata,
dichiarazioni false o mendaci e nel caso di pericolo di
verificazione di un danno al patrimonio artistico o
culturale, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza
pubblica od alla difesa nazionale. In tutti i casi,
tranne il primo, l’amministrazione deve motivare il
provvedimento adottato sulla base del preventivo
“accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque
tali interessi mediante conformazione dell’attività dei
privati alla normativa vigente” (commi 3°, ultimo
periodo, e 4° dell’art. 19 della Legge 241/1990).
E’ fatta salva, infine , la
possibilità dell’amministrazione competente (o di un
altro organo previsto dalla legge) di adottare senza
limiti di tempo i provvedimenti di autotutela previsti
dagli srtt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge
241/1990, vale a dire, rispettivamente, la revoca o
l’annullamento d’ufficio del provvedimento (in questo
caso ciò che viene revocato o annullato è la possibilità
dell’esercizio dell’attività avviata a seguito della
presentazione della SCIA) per “sopravvenuti motivi di
interesse pubblico o nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario”. Se la revoca (ma
non l’annullamento d’ufficio) comporta pregiudizi in
danno dei soggetti diretamente interessati,
l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro
indennizzo che è parametrato al solo danno emergente con
le modalità previste dall’art. 21 – quinquies.
7 Ma questa è la durata massima del
procedimento prevista dalla legge, ma il termine non è
perentorio. In pratica, alle volte, il procedimento dura
anche di più.
8 Le associazioni a cui, come
riportato di seguito in questo capoverso, si riferisce
l’art. 5 citato sono per definizione organizzazioni
senza scopo di lucro (o non profit). Qualche volta esse
possono avere ottenuto la qualifica di “impresa
sociale”, cioè di impresa senza scopo di lucro (che,
comunque, non è il concetto normale di impresa a cui è
connaturato l’obbiettivo della generazione di un utile),
disciplinata dal Decreto Legislativo n° 155 del 2006, ma
questo è un caso raro. Pertanto, il concetto di impresa
è estraneo a quello di associazione e viceversa.
9 Ricettività significa ospitalità:
le strutture ricettive sono, pertanto, quelle che
ospitano le persone che si sono spostate fuori dalla
loro località di residenza e non possono o non vogliono
rientrarvi per passare la notte.
10 E sul presupposto che è stata
abrogata la norma contenuta nel comma 9° dell’art. 7
della Legge 135/2001 che permetteva a tutte queste
associazioni di organizzare viaggi per i propri
associati previo ottenimento dell’autorizzazione
regionale all’esercizio dell’attività di agenzia di
viaggio (che oggi, come abbiamo visto nel precedente
paragrafo, non è più necessaria essendo stata sostituita
dalla presentazione di una Segnalazione Certificata di
Inizio Attività) anche nel caso di previsione contraria
contenuta nelle leggi regionali, dato che questa norma
statale era precedente alla riforma dell’art. 117 Cost.
avvenuta con la Legge Costituzionale n° 3 del 2001.
11 Cioè se essa viene remunerata
attraverso il pagamento di un compenso o prezzo
specifico per il servizio prestato e non solamente per
mezzo del versamento della quota di iscrizione
all’associazione. |