Avv. Alessandro Gallucci
La Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 18420 resa lo scorso 8 settembre, è tornata
ad occuparsi dell’applicabilità dell’art. 1125 c.c. In
particolare i giudici di legittimità hanno ribadito
quando l’articolo testé citato trova applicazione. In
breve: l’art. 1125 c.c. è inapplicabile allorquando la
responsabilità dell’intervento da realizzarsi è
attribuibile esclusivamente ad uno dei due
comproprietari.
Prima di andare nello specifico
esame del dictum degli ermellini è bene soffermarsi
sulla portata generale del precetto normativo. Che cosa
dice l’art. 1125 c.c.? Secondo tale norma:
“ Le spese per la manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono
sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani
l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del
pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto”.
In pratica il codice civile, salvo
diversa disposizione degli atti d’acquisto, pone a
carico delle parti interessate (che devono essere
considerate le comproprietarie di quella parte
dell’edificio) le spese inerenti il così detto solaio
interpiano.
Un esempio chiarirà il concetto.
Si pensi a Tizio, proprietario del
piano superiore, che decida di rifare la pavimentazione
del suo appartamento. Ebbene, a meno di diversa
convenzione, le spese per il massetto e la coperture del
pavimento saranno a suo totale carico. Stesso discorso
se Caio, proprietario del piano inferiore, decide di
tinteggiare il soffitto della sua abitazione. Che cosa
accade, invece, se quest’ultimo è costretto a
intervenire per ripristinare quella parte del proprio
appartamento a causa d’infiltrazioni provenienti
dall’unità immobiliare sovrastante? E’ questo il caso di
cui s’è occupata la Suprema Corte di Cassazione con la
sentenza n. 18420. In una fattispecie avente ad oggetto
il crollo del tetto di edificio e le annesse
responsabilità per i danni scaturenti dall’evento, i
giudici nomofilattici hanno avuto modo di specificare
che " è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il
principio secondo cui, in tema di condominio di edifici,
la ripartizione delle spese per la manutenzione,
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
secondo i criteri dell'art. 1125 cod. civ,, riguarda le
ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da
attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il
danno sia ascrivibile a singoli condomini trova
applicazione il principio generale secondo cui il
risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha
cagionati (sentenza 23/6/1999 n. 6398)" (Cass. 8
settembre 2010 n. 18420).
In definitiva: nel caso
d’interventi manutentivi o ricostruttivi del solaio
interpiano< strong>la spesa per tali opere potrà essere
posta in capo ad uno soltanto dei comproprietari (o ad
un soggetto diverso dagli stessi) solamente se lo stesso
è da ascriversi alla responsabilità esclusiva di uno di
essi. Al di fuori di questui casi la norma di
riferimento è l’art. 1125 c.c.
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