Massima
In caso di fallimento, non è
considerato credito privilegiato il credito di un
professionista di uno studio associato anche se composto
da due soli avvocati, in quanto esclude la personalità
del rapporto d’opera professionale.
La presente pronuncia prevede che
l'esclusione del privilegio possa riguardare lo studio
associato, formato oggi di due soli avvocati.
Non v'è dubbio in realtà che, come
è stato già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(1), nell'art. 2751 bis c.c., n. 2 "non confluisce solo
l'aspetto compensativo di un'attività di natura
oggettivamente professionale, ma altresì, ed
essenzialmente, l'aspetto retributivo di un'attività
soggettivamente professionale". Sicchè "non rientra
nella previsione il compenso ad un professionista per
un'attività non professionale, ma in essa non rientra
neppure, nella sua letterale formulazione che fa
espresso riferimento ai professionisti ed ai prestatori
di opera intellettuale, un compenso per un'attività
identica a quella integrante la professionalità, ma
svolta da soggetto cui la qualifica di prestatore
d'opera intellettuale, nelle forme delle professioni
protette o non, non competa".
Tuttavia secondo l'interpretazione
dell'art. 2751 bis c.c., n. 2, ad escludere la
riconoscibilità del privilegio, è sufficiente che
l'attività professionale risulti prestata, benchè
personalmente, nell'ambito di un'associazione
professionale.
E' invece necessario accertare se
il rapporto professionale si instauri tra un singolo
professionista e il suo cliente ovvero tra costui e
un'entità collettiva nella quale il professionista
risulti organicamente inserito quale prestatore d'opera
qualificato.
Nel primo caso infatti il credito
del professionista ha per oggetto prevalente la
remunerazione di una prestazione lavorativa, anche se
include le spese organizzative essenziali al suo
autonomo svolgimento. Nel secondo caso il credito ha per
oggetto un corrispettivo, certamente riferibile anche al
lavoro del professionista organico, oltre che al
capitale, ma solo quale voce del coste complessivo di
un'attività essenzialmente imprenditoriale.
E secondo la giurisprudenza di
legittimità, "i professionisti che si associano per
dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi
della propria attività non trasferiscono per ciò solo
all'associazione tra loro costituita la titolarità del
rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la
rispettiva legittimazione attiva nei confronti del
proprio cliente, sicchè non sussiste una legittimazione
alternativa del professionista e dello studio
professionale" (2). Solo quando "l'oggetto della
prestazione di cui si chiede la liquidazione non
presupponga la personalità del rapporto fra cliente e
professionista", allora "l'associazione professionale,
costituendo un autonomo centro di imputazione di
interessi, ha la capacità di stare in giudizio in
persona dei componenti o di chi ne abbia la
rappresentanza legale" (3).
E' infatti dalla natura del
rapporto instauratosi tra l'avvocato e il suo cliente
che dipende la riconoscibilità del privilegio per il
credito del professionista, indipendentemente dal suo
inserimento in un'associazione professionale.
In sintesi, l'associazione di
professionisti non è configurabile come ente collettivo
dotato di soggettività giuridica, delineandosi come un
patto con efficacia meramente interna avente ad oggetto
la disciplina della comunione dei beni e la suddivisione
degli oneri comuni.
E' stato ritenuto, seppur attunde,
che il credito per le prestazioni d'opera eseguite da un
professionista, facente parte di un'associazione
professionale, è assistito dal privilegio di cui
all'art. 2751 bis n. 2 c.c., qualora il mandato gli sia
stato affidato personalmente, il credito faccia capo a
colui che ha svolto l'attività, anche se richiesto dallo
studio associato, e l'associazione professionale non sia
costituita in forma di società commerciale (4).
Per le obbligazioni assunte
contrattualmente in nome e per conto dello studio
associato risponde, innanzitutto, il professionista che
ha agito personalmente e poi gli altri componenti dello
studio associato secondo le norme generali in materia di
mandato e di rappresentanza (5).
Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente
formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e
Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre
2010
Avvocato, Componente, dal 1 °
novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per
l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile
e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del
Dipartimento della Gioventù
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(1) Cass. civ., sez. I, 14 aprile
1992, n. 4549.
(2) Cass. civ., sez. I, 22 marzo
2007, n. 6994; Cass. civ., sez. II, 10 luglio 2006, n.
15633; Cass. civ., sez. II, 9 settembre 2003, n. 13142.
(3) Cass. civ., sez. II, 16
novembre 2006, n. 24410.
(4) Cfr. Tribunale Milano, 24
aprile 2003, in Il Fallimento 2003, 901.
(5) Tribunale Cagliari, 05 marzo
1993, in Riv. giur. Sarda, 1994, 327. |