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DOLO E CONCORSO IN BANCAROTTA FRAUDOLENTA" -  Persona  e  danno.it

 

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MAZZON Riccardo

 

La consapevolezza (per una completa esemplificazione, cfr. "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011), da parte dell'amministratore di diritto, che l'amministratore di fatto distrae, occulta, dissimula distrugge o dissipa i beni sociali, ovvero espone o riconosce passività inesistenti, non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire la carica di amministratore:

“in tema di bancarotta fraudolenta, mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio che l'amministratore di diritto ne può rispondere unitamente all'amministratore di fatto per non aver impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 comma 2 c.p.), dal punto di vista soggettivo si richiede tuttavia, per poter fondare la responsabilità, la consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistenti: tale consapevolezza a tal fine basta che sia generica, nel senso che non è necessario che investa i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire la carica di amministratore”.

Cassazione penale, sez. V, 05 maggio 2009, n. 31142 P. e altro Guida al diritto 2009, 41 105

Sempre in ambito di disseto societario, è stato deciso che

“la statuizione del consiglio di amministrazione che ratifichi la sottoscrizione di un contratto d’opzione per l’acquisizione di una certa percentuale di un pacchetto azionario effettuato a nome della società da parte dell’amministratore delegato che ha in seguito causato il dissesto della società non può fondare "ex se" alcuna ipotesi di concorso punibile degli amministratori, poiché tale ratifica, ai sensi degli art. 2384 e 2385 c.c., ha rilievo in concreto esclusivamente nei rapporti interni. Non potendo i componenti del consiglio di amministrazione rimuovere l’efficacia giuridica di tale atto, salvo dimostrare con una “probatio” diabolica la volontà dell’altra parte di concludere un atto con un rappresentante sfornito di potere, non rispondono del dissesto successivamente verificatosi se non vi sono elementi che consentano di sostenere con adeguata plausibilità logica che tali espressioni fossero frutto di una dolosa preordinazione intesa a dissimulare profili di responsabilità penale”.

Uff. Indagini preliminari Milano, 22 dicembre 2008 - Foro ambrosiano 2008, 4 452 (SOLO MASSIMA)

Si confronti, inoltre, la seguente pronuncia:

“in tema di reati fallimentari, se all'amministratore di diritto (c.d. "testa di legno") sotto il profilo oggettivo devono essere ascritte le conseguenze della condotta dell'amministratore di fatto che egli, in virtù della carica, aveva l'obbligo giuridico di impedire, sotto il profilo soggettivo possono a lui ricollegarsi quegli eventi di cui ha avuto anche semplice generica consapevolezza, sicché non è necessario per integrare l'elemento psicologico della bancarotta che tale consapevolezza investa i singoli episodi di distrazione ed occultamento, fermo restando che essa non può presumersi in base al semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica predetta”.

Cassazione penale, sez. V, 05 febbraio 1998, n. 3328 Riccieri Cass. pen. 1998, 3415 Ced Cassazione 1998, Giust. pen. 1998, I, 727 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1999, 467 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 2001, 189 nota BULSO

 

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