MAZZON Riccardo
La consapevolezza (per una completa
esemplificazione, cfr. "Il concorso di reati e il
concorso di persone nel reato", Cedam 2011), da parte
dell'amministratore di diritto, che l'amministratore di
fatto distrae, occulta, dissimula distrugge o dissipa i
beni sociali, ovvero espone o riconosce passività
inesistenti, non può essere semplicemente desunta dal
fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire la
carica di amministratore:
“in tema di bancarotta fraudolenta,
mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio che
l'amministratore di diritto ne può rispondere unitamente
all'amministratore di fatto per non aver impedito
l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire (art.
40 comma 2 c.p.), dal punto di vista soggettivo si
richiede tuttavia, per poter fondare la responsabilità,
la consapevolezza, da parte del primo, che
l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula
distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o
riconosce passività inesistenti: tale consapevolezza a
tal fine basta che sia generica, nel senso che non è
necessario che investa i singoli episodi nei quali
l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata.
Tuttavia, tale consapevolezza non può essere
semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia
acconsentito a ricoprire la carica di amministratore”.
Cassazione penale, sez. V, 05
maggio 2009, n. 31142 P. e altro Guida al diritto 2009,
41 105
Sempre in ambito di disseto
societario, è stato deciso che
“la statuizione del consiglio di
amministrazione che ratifichi la sottoscrizione di un
contratto d’opzione per l’acquisizione di una certa
percentuale di un pacchetto azionario effettuato a nome
della società da parte dell’amministratore delegato che
ha in seguito causato il dissesto della società non può
fondare "ex se" alcuna ipotesi di concorso punibile
degli amministratori, poiché tale ratifica, ai sensi
degli art. 2384 e 2385 c.c., ha rilievo in concreto
esclusivamente nei rapporti interni. Non potendo i
componenti del consiglio di amministrazione rimuovere
l’efficacia giuridica di tale atto, salvo dimostrare con
una “probatio” diabolica la volontà dell’altra parte di
concludere un atto con un rappresentante sfornito di
potere, non rispondono del dissesto successivamente
verificatosi se non vi sono elementi che consentano di
sostenere con adeguata plausibilità logica che tali
espressioni fossero frutto di una dolosa preordinazione
intesa a dissimulare profili di responsabilità penale”.
Uff. Indagini preliminari Milano,
22 dicembre 2008 - Foro ambrosiano 2008, 4 452 (SOLO
MASSIMA)
Si confronti, inoltre, la seguente
pronuncia:
“in tema di reati fallimentari, se
all'amministratore di diritto (c.d. "testa di legno")
sotto il profilo oggettivo devono essere ascritte le
conseguenze della condotta dell'amministratore di fatto
che egli, in virtù della carica, aveva l'obbligo
giuridico di impedire, sotto il profilo soggettivo
possono a lui ricollegarsi quegli eventi di cui ha avuto
anche semplice generica consapevolezza, sicché non è
necessario per integrare l'elemento psicologico della
bancarotta che tale consapevolezza investa i singoli
episodi di distrazione ed occultamento, fermo restando
che essa non può presumersi in base al semplice dato di
avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente
la carica predetta”.
Cassazione penale, sez. V, 05
febbraio 1998, n. 3328 Riccieri Cass. pen. 1998, 3415
Ced Cassazione 1998, Giust. pen. 1998, I, 727 (s.m.) Riv.
trim. dir. pen. economia 1999, 467 (s.m.) Riv. trim.
dir. pen. economia 2001, 189 nota BULSO |