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Si trascrive, per comodità del
lettore, l’art. 13 delle Regole Tecniche D.M. 21
febbraio 2011 n. 44.
Art. 13 – Trasmissione dei
documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e
degli utenti privati.
1. I documenti informatici di cui
agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei
soggetti abilitati esterni e degli utenti privati
mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata
risultante dal registro generale degli indirizzi
elettronici, all’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’ufficio destinatario, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. I documenti informatici di cui
al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia
nel momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la
ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresi’,
l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso
l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è
rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera
effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
4. Ai fini della comunicazione
prevista dall’articolo 170, quarto comma, del codice di
procedura civile, la parte che procede al deposito
invia ai procuratori delle parti costituite copia
informatica dell’atto e dei documenti allegati con le
modalità previste dall’articolo 18 del presente
decreto. Fuori del caso di rifiuto per omessa
sottoscrizione, il rigetto del deposito da parte
dell’ufficio non impedisce il successivo deposito entro
i termini assegnati o previsti dal codice di procedura
civile.
5. La certificazione dei
professionisti abilitati e dei soggetti abilitati
esterni pubblici è effettuata dal gestore dei servizi
telematici sulla base dei dati presenti nel registro
generale degli indirizzi elettronici, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34.
6. Al fine di garantire la
riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto
abilitato esterno utilizza un meccanismo di
crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite
ai sensi dell’articolo 34.
7. Il gestore dei servizi
telematici restituisce al mittente l’esito dei
controlli effettuati dal dominio giustizia nonchè dagli
operatori della cancelleria o della segreteria, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34.
8. La dimensione massima del
messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui
all’articolo 34. Se il messaggio eccede tale
dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e
invia automaticamente al mittente un messaggio di
errore, contenente l’avviso del rifiuto del messaggio,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
9. I soggetti abilitati esterni
possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di
cui all’articolo 23, per la trasmissione dei documenti;
in tale caso il punto di accesso si attiene alle
modalità di trasmissione dei documenti di cui al
presente articolo.
Tale articolo prevede, quindi, che
a) gli atti processuali in forma di
documenti informatici sono trasmessi da parte dei
soggetti abilitati esterni mediante PEC all’indirizzo
PEC dell’Ufficio destinatario (art. 13 n.1 Regole
Tecniche D.M. 21 febbraio 2011 n. 44).
b) Gli atti processuali in forma di
documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio
giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del
Ministero della Giustizia e ciò ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 n. 2 Regole Tecniche D.M. 21
febbraio 2011 n. 44.
c) Se la ricevuta viene rilasciata
dopo le ore 14.00, il citato articolo prevede che il
deposito si considera effettuato il giorno feriale
immediatamente successivo.
Tale norma mette a rischio la
certezza del deposito dell’atto o del documento entro i
termini stabiliti nel processo e ciò indipendentemente
dalla volontà o dalla diligenza del professionista in
quanto:
supponiamo, per ipotesi, che la mia
memoria ex art. 183 c.p.c. abbia come data di scadenza
quella del 21 luglio 2011 e che in pari data,
avvalendomi del PCT mediante la mia PEC invii il detto
atto (atto processuale - documento informatico)
all’ufficio giudiziario competente alle ore 09.00.
Immediatamente la mia PEC dovrebbe
(e sottolineo dovrebbe) ricevere due attestazioni:
1) la ricevuta di accettazione a
conferma della presa in carico del messaggio da parte
del mio gestore di PEC (gestore del professionista).
2) la ricevuta di avvenuta consegna
a conferma che il messaggio è stato effettivamente
consegnato al destinatario (inviata dal gestore del
destinatario = Ministero della Giustizia).
Teoricamente e, aggiungo,
logicamente, dovrebbe essere la ricevuta di accettazione
rilasciata dal gestore della mia PEC a far decorrere il
momento del deposito della comparsa in quanto, la stessa
contiene tutti i riferimenti temporali; purtroppo così
non è in quanto, per avere certezza dell’avvenuto
deposito, dovrò attendere la seconda ricevuta, quella di
avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del
Ministero della Giustizia.
Se la ricevuta di consegna del
gestore di PEC del Ministero della Giustizia venisse
rilasciata comunque dopo le ore 14.00 (ad es. per
problemi tecnici che già in un recentissimo passato e
più di una volta hanno paralizzato l’attività del PCT)
la “logica” conseguenza sarebbe quella di avere
depositato fuori termine la mia memoria in quanto:
“…Quando la ricevuta è rilasciata
dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il
giorno feriale immediatamente successivo”. (cfr. art. 13
n. 3 delle Regole Tecniche D.M. 21 febbraio 2011 n. 44)
e questo nonostante che l’atto sia
stato “spedito” telematicamente da me in tempo utile ma
non recapitato per responsabilità a me non addebitabile.
E allora mi chiedo: qualora si
dovesse verificare tale o simile ipotesi, sarà
applicabile quanto previsto dalla L. 69/2009, di
modifica al codice di procedura civile, che ha aggiunto
un secondo comma all’articolo 153 c.p.c., mediante il
quale la parte che dimostra di essere incorsa in
decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere
al giudice di essere rimessa in termini?
E, pur ammessa l’utilizzabilità di
tale norma, se il PCT deve avere come primo obiettivo
quello di facilitare l’iter processuale e agevolare
l’attività dei protagonisti è, per tale considerazione,
impensabile che poi si debba far ricorso al disposto di
cui all’art. 153 c.p.c. per rimediare ad una anomalia
prevedibile e, in quanto tale, evitabile sin
dall’origine.
Si consideri poi, in caso di
istanza ex art. 153 c.p.c., la difficoltà di provare il
presupposto per ottenere la rimessione in termini in
quanto al Giudice (fino a quando sul punto non vi sia
giurisprudenza) non potrebbe essere sufficiente
l’attestazione di accettazione rilasciata dalla mia PEC
considerando che per il legislatore il presupposto della
certezza dell’avvenuto deposito è la seconda ricevuta,
quella di consegna, emessa dal gestore di PEC del
Ministero; occorrerebbe quindi una attestazione di tale
ultimo gestore che riconosca il problema tecnico nel
rilascio (posticipato) della ricevuta di consegna
(avvenuta nei termini).
Probabilmente, a seconda dei casi o
delle problematiche, tutti avremo la necessità di
diventare profondi conoscitori dell’informatica forense
(computer forensics) ossia la scienza che studia
l'individuazione, la conservazione, la protezione,
l'estrazione, la documentazione e ogni altra forma di
trattamento del dato informatico al fine di essere
valutato e considerato come prova in un processo
giuridico.
Qualcuno potrebbe suggerire (per
superare il verificarsi di tale problema) di depositare
l’atto qualche giorno prima rispetto al termine di
scadenza in maniera tale di avere il tempo per
effettuare una seconda spedizione telematica in assenza
di ricevuta di consegna del gestore di PEC del Ministero
della Giustizia; tale suggerimento, a mio avviso, è in
re ipsa del tutto contrastante con i presupposti e le
finalità del processo telematico.
Per cui, nell’auspicare una
modifica normativa che possa eliminare il rischio
dell’incertezza del deposito dell’atto o del documento
informatico entro i termini stabiliti nel processo non
posso, a conclusione di questa riflessione, non pormi
una domanda:
l’informatizzazione del processo
deve semplificare il lavoro di chi opera o renderlo
ancora più difficile e insidioso?
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