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Autore: Daniele Minussi

 

Elenco dei capitoli

 

    Note

    Bibliografia

 

 

I condomini in via generale sono tenuti a sostenere le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 cod.civ. , per la prestazione dei servizi nell'interesse comune (es.: le condutture di scarico dell'acqua piovana (Cass. Civ. Sez. II, 11423/1990 ), l'impianto idrico (Cass. Civ. Sez. II, 7172/1983), i servizi di riscaldamento (Cass. Civ. Sez. II, 3966/1984 ), portierato (Cass. Civ. Sez.II, 962/1986 ), impianto ascensore etc.) nonchè per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (art. 1123 cod.civ. ) nota1. Particolari problemi (che verranno analizzati a parte) sorgono in tema di scale, di soffitti, volte e solai nonchè di lastrico solare.

Gli esborsi sono sostenuti in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino, salvo diversa convenzione (art. 1123 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. II, 12281/1992) nota2.

La relativa obbligazione possiede natura parziaria, dovendosi escludere che il creditore possa legittimamente rivolgere la richiesta di pagamento ad uno soltanto dei condomini, dovendo piuttosto parametrare la propria pretesa in riferimento alla quota millesimale facente capo a ciascuno (Cass. Civ. Sez. Unite, 9148/2008).

 

I predetti principi si pongono, dal punto di vista degli oneri, in modo simmetricamente opposto a quanto prescritto dall'art. 1118 cod.civ. in tema di facoltà di godimento, parimenti commisurata alla quota millesimale di ciascun partecipe al condominio.

Il II comma della norma in esame prevede che, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne nota3. Si pensi ad esempio ad un ascensore montacarichi riservato all'uso esclusivo di un unità immobiliare adibita a magazzino posta al piano primo. In applicazione di detta regola è stato deciso che le spese di pulizia ed illuminazione delle scale comuni debbano essere ripartite in via proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo, essendo precluso all'assemblea di stabilire che la detta ripartizione avvenga in base all'utilizzo concreto conseguente alla destinazione delle varie unità immobiliari (Cass. Civ. Sez.II, 432/2007).

Si rammenta che, ai sensi del II comma dell'art. 1118 cod.civ. il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

 

Cosa dire dell'ipotesi in cui, nelle more tra la deliberazione di compiere determinate spese condominiali e l'attuazione delle relative opere, il proprietario di una delle unità immobiliari in condominio la alieni?

In proposito è stato deciso che l'obbligazione di contribuire al pagamento della spesa tragga origine dalla deliberazione assembleare e che, pertanto, tenuto al pagamento sia colui che era proprietario in tale momento (Cass. Civ. Sez. III, 10370/2002). In senso potenzialmente divergente, si è tuttavia statuito che obbligato al pagamento debba essere considerato il proprietario nel momento in cui vengono eseguiti i lavori approvati (palesandosi insignificante l'eventuale susseguente deliberazione di mero riparto della spesa: Cass. Civ. Sez. II, 6323/2003). Da ultimo la S.C. ha comunque statuito ancora ribadendo il principio in base al quale è tenuto a far fronte alla spesa chi era proprietario al tempo della deliberazione assembleare che l'ha decisa (Cass. Civ., Sez. II, 24654/2010).

E' inoltre il caso di osservare come l'obbligo di provvedere al pagamento incomba sul reale proprietario e non chi possa apparire come tale. (cfr. Cass.Civ. Sez.Unite, 5035/2002 che, negando l'operatività in materia del principio dell'apparenza, ha statuito nel senso della legittimazione passiva del vero proprietario dell'immobile con riferimento all'azione promossa dall'amministratore. Il principio è stato ribadito dalla più recente Cass. Civ., Sez. II, 574/2011).

 

Per quanto attiene alle opere che possiedano un'incidenza sulle parti dell'edificio di proprietà comune, l'art. 1122 cod.civ. prevede che ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio (Cass. Civ. Sez. II, 12152/93; Cass. Civ. Sez. II, 3351/77) nota4.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1123 cod.civ. , che costituisce una specificazione delle regole enunciate, nell'ipotesi in cui un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (Cass. Civ. Sez. II, 1255/1995) nota5.

Sulla scorta della disposizione in esame la giurisprudenza ha elaborato una nozione di "condominio parziale" (cfr. Cass. Civ. Sez.II, 8136/2004) destinata a manifestare la propria portata anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale nota6. Si pensi al caso in cui il condominio venga condannato a risarcire il danno subito da un terzo in conseguenza della cattiva manutenzione di una parte comune soltanto a parte del condominio. In questa ipotesi la S.C. ha stabilito che siano tenuti al risarcimento soltanto i proprietari effettivi utenti di detta parte (Cass.Civ. Sez. II, 1959/2001).

 

Note

 

 

nota1

 

Cfr. Guidi, Il condominio nel nuovo Codice Civile, Milano, 1942, pp.167 e ss.; Visco, La disciplina delle case in condominio, Milano, 1953, pp.163 e ss..

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nota2

 

Si veda Girino, Il condominio negli edifici, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.385. Il criterio della proporzionalità, salva diversa convenzione, implica l'impossibilità di procedere, in forza di una deliberazione dell'assemblea a maggioranza, a ripartire tra i condomini non morosi le somme dovute da quelli morosi, sia pure sulla scorta dell'urgenza e dell'improrogabilità di "fare cassa". Al proposito si paleserebbe praticabile unicamente la creazione di un fondo comune, dovendo l'obbligo di restituzione far capo al condominio (Cass. Civ. Sez. II, 13631/2001).

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nota3

 

Salis, Condominio negli edifici, in N.mo Dig. it., pp.1137 e ss..

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nota4

 

Si confrontino Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.333; Alvino, Limiti nell'interesse comune all'esercizio del diritto da parte del condomino sulla cosa di sua esclusiva proprietà, in Giust. civ., I, 1969, pp.1140 e ss..

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nota5

 

V. Marina-Giacobbe, Condominio negli edifici, in Enc. dir., p.828.

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nota6

 

In dottrina si vedano, tra gli altri, Salis, Le comunioni parziali nel condominio edilizio, in Scritti in tema di condominio, Torino, 1997, p.203; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.528; Conserva, in Cod. civ.: annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p.515.

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Bibliografia

 

    ALVINO, Limiti all'esenzione dalla servitù di passaggio coattivo dei beni di cui al co. 4 dell'art.1051, Giust. civ., t. I, 1969

    BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999

    BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980

    CONSERVA, Torino, Cod.civ. a cura di Perlingieri, 1983

    GIRINO, Il condominio negli edifici, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1982

    GUIDI, Il condominio nel nuovo Codice Civile, Milano, 1942

    MARINA GIACOBBE, Condominio negli edifici, Enc.dir.

    SALIS, Condominio negli edifici, N.mo Dig.it.

    SALIS, Le comunioni parziali nel condominio edilizio, Torino, Scritti in tema di condominio, 1997

    VISCO, La disciplina giuridica delle case in condominio, Milano, 1953

 

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