Autore: Daniele Minussi
Elenco dei capitoli
Note
Bibliografia
La legge tutela alcuni soggetti
legati al de cuius da un rapporto particolarmente
intenso (discendenti, ascendenti, coniuge). Si vuole
che, in ogni caso, a costoro vada una quota dei beni
lasciati dal defunto. Neppure la volontà di quest'ultimo
è abilitata a porre nel nulla il diritto del
legittimario ad ottenere la c.d. "porzione legittima"
(tale dovendo assumersi la quota astrattamente
individuabile nel tempo dell'apertura della successione:
cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 13524/06 , senza che neppure
possa rilevare la successiva rinunzia all'azione di
riduzione da parte di taluno dei riservatari, come anche
la prescrizione della medesima: cfr. Cass. Civ. Sez.
Unite, 13429/06 ). Per questo motivo il codice civile
(artt. 553 , 554 , 555 , 556 , 557 , 558 , 559 , 560 ,
561 , 562 , 563 e 564 cod. civ.) prevede una serie di
disposizioni volte a proteggere gli interessi dei
legittimari, compendiate nel titolo "Della
reintegrazione della quota riservata ai legittimari".
La c.d. azione di riduzione,
espressione con la quale viene per lo più
riassuntivamente evocata questa tutela, può essere in
effetti distinta in una triplice impugnativa, a seconda
della fase e dei soggetti nei cui confronti viene
attivata. A questo riguardo si può individuare l'azione
di riduzione in senso stretto, l'azione di restituzione
contro i beneficiari delle disposizioni ridotte e
l'azione di restituzione promossa contro gli eventuali
terzi subacquirenti (aventi causa dal soggetto
beneficiato) nota1.
La prima azione ha ad oggetto la
disposizione liberale (la donazione, l'istituzione
d'erede, il legato: il tutto secondo i principi di cui
agli artt. 558 e 559 cod.civ., in base ai quali in primo
luogo si riducono le disposizioni testamentarie,
soltanto successivamente le donazioni, iniziando
dall'ultima e risalendo a quelle anteriori, cfr.
Tribunale Milano, 20 aprile 2006) lesiva della quota di
legittima. Essa, come tale, è volta a far dichiarare
l'inefficacia (in tutto o in parte, in dipendenza della
gravità della lesione) di dette disposizioni, in quanto
eccedenti la quota disponibile. Il secondo rimedio è
finalizzato, in esito al positivo esperimento
dell'azione predetta, a far recuperare al legittimario
le attività che si trovassero ancora nel patrimonio dei
soggetti beneficiati. La terza azione, la cui
esperibilità dipende dall'eventuale alienazione dei
cespiti oggetto delle disposizioni lesive a terzi, ha
parimenti finalità recuperatorie, rivolgendosi tuttavia
nei confronti dei terzi subacquirenti aventi causa dal
soggetto beneficiato. Quest'ultimo aspetto palesa la
peculiare forza dell'azione di riduzione, valevole cioè
anche al di fuori dell'ambito dei soggetti direttamente
interessati dal fenomeno successorio e da un diretto
legame con il de cuius nota2. Va osservato come l'azione
recuperatoria nei confronti del terzo sia subordinata
alla situazione di incapienxza del donatario (Cass.
Civ., Sez. II, 5042/11).
Per effetto dell'entrata in vigore
delle disposizioni portate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35
(convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio
2005, n. 80) gli artt. 561 e 563 cod. civ. sono stati
oggetto di sostanziali innovazioni (successivamente
oggetto di integrazione per effetto della Legge 28
dicembre 2005, n. 263).
E' stato infatti posto un limite
temporale alla possibilità di ottenere il bene oggetto
dell'azione libero da pesi e vincoli ovvero di
promuovere l'azione recuperatoria nei confronti dei
terzi non già a far tempo dal decesso del disponente,
bensì con decorrenza dall'atto di liberalità lesivo.
Ai sensi del novellato art. 561
cod. civ. infatti l'azione di riduzione purga il bene
dalle ipoteche e dai pesi iscritti/trascritti sugli
immobili oggetto di donazioni lesive della legittima
soltanto se essa viene esercitata prima del decorso di
venti anni dalla trascrizione della donazione. Ne segue
che il decorso del ventennio rende comunque stabile e
inoppugnabile l'acquisto del terzo e l'iscrizione della
garanzia reale. Per quanto invece attiene all'art. 563
cod. civ. , lo stesso è stato modificato, nel senso di
prevedere analogo limite temporale (vale a dire venti
anni) ai fini del'azione recuperatoria presso i terzi
relativamente al bene oggetto della donazione che fosse
stato oggetto di successiva alienazione, previa
escussione del donatario. Al legittimario peraltro
compete ex IV comma art. 563 cod. civ. una specifica
protezione: egli può infatti provvedere a notificare al
domatario speciale atto di opposizione alla donazione.
In conseguenza di ciò il legittimario leso dalla
liberalità donativa conserverà la possibilità
(beninteso, a donante defunto) di proporre l'azione di
riduzione anche oltre il decorso dei predetti termini
ventennali di cui agli artt. 561 e 563 cod. civ..
E' il caso di precisare che il
legittimario può comunque rinunziare all'azione di
riduzione (anche tacitamente: cfr. Cass. Civ. Sez. II,
1373/09). Tale abdicazione può tuttavia subentrare
esclusivamente in esito alla morte dell'ereditando,
dovendosi escludere qualsiasi valida rinunzia preventiva
(art. 557, II comma, cod.civ.). Ancora occorre
sottolineare che l'azione in parola possiede carattere
personale e patrimoniale. Sotto il primo profilo
l'accertamento della lesione è limitato alla quota di
colui che agisce. Il secondo invece implica che il
rimedio possa essere promosso non soltanto direttamente
dal legittimario, bensì anche dai di lui eredi o aventi
causa (Cass. Civ. Sez. II, 26254/08 ).
Note
nota1
Si vedano Capozzi, Successioni e
donazioni, Milano, 1983, p. 311, Palazzo, in
Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1999,
p. 134.
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nota2
Cfr. Cantelmo, L'attuazione della
tutela, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno,
Padova, 1994, p. 537.
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Bibliografia
CANTELMO, L'attuazione della
tutela, Padova, Successioni e donazioni, 1994
CAPOZZI, Successioni e
donazioni, Milano, 1983
PALAZZO, Torino,
Comm.cod.civ.dir.da Cendon, II, 1999 |