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La prescrizione e la decadenza del reato di Germano Palmieri

 

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Prescrizione

 

 

 

   È un istituto giuridico che trova applicazione sia in diritto civile che in diritto penale.

 

   In diritto civile la prescrizione (art. 2934 e segg. del codice civile) ha lo scopo di evitare incertezze sulla titolarità di un diritto e consiste nella perdita del diritto da parte del titolare se questi non lo esercita per il periodo di tempo stabilito dalla legge. Alcuni diritti (per esempio quelli della personalità) sono imprescrittibili, mentre altri (per es. il diritto di proprietà) lo sono a condizione che all’inerzia del titolare faccia riscontro l’iniziativa di altro soggetto, in favore del quale scatta allora l’usucapione. Un esempio. Se sono proprietario di un terreno che non coltivo da più di 20 anni, non per questo ne perdo la proprietà; se però vi si insedia, senza autorizzazione, una persona che lo occupa per più di 20 anni senza che io mi attivi per riprenderne la proprietà, essa può, dimostrando la circostanza, ottenere una sentenza che gli trasferisca la proprietà dell’immobile: la legge, infatti, fra il legittimo proprietario che non si cura del bene, e l’estraneo che se ne occupa, preferisce quest’ultimo; del resto, nell’esempio, avevo ben 20 anni per far valere il mio buon diritto, e se non l’ho fatto la legge presume che non ne avessi interesse.

 

   Affinché operi la prescrizione occorre, come già detto, l’inerzia del titolare del diritto, protratta per il periodo di tempo previsto dalla legge; periodo che inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che varia a seconda del tipo di diritto. Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni ed è a questo che ci si deve rifare se la legge non stabilisce un termine diverso. Vi sono infatti dei casi in cui la prescrizione matura prima: per es. cinque anni per i canoni di locazione, due anni per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, un anno per il diritto del mediatore al pagamento della provvigione (si parla a riguardo di prescrizioni brevi). Di contro, per alcuni diritti (per es. servitù, usufrutto) la prescrizione matura con il decorso di venti  anni.

 

   Le parti non possono modificare la disciplina legale della prescrizione, il giudice non può rilevarla d’ufficio (dev’essere quindi eccepita dalla parte che vi ha interesse) e si può rinunciare ad essa solo quando sia spirato il relativo termine, non prima.

 

   Tipici della prescrizione sono gli istituti dell’interruzione e della sospensione. Con l’interruzione della prescrizione  siamo in presenza di un atto che toglie efficacia al periodo di tempo trascorso fino a quel momento; naturalmente il termine di prescrizione non dev’essere decorso. Producono interruzione della prescrizione, per esempio, la notifica al debitore di un atto di citazione, e il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Dal momento dell’interruzione è come se venisse annullato il tempo trascorso fino a quel momento, per cui inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (se però il titolare del diritto cita il debitore in giudizio, la prescrizione rimane sospesa, col nuovo temine che inizierà a decorrere dal momento in cui la sentenza passerà in giudicato).

 

   Con la  sospensione della prescrizione siamo in presenza di una circostanza reputata dalla legge tale da giustificare l’inerzia del titolare del diritto: così, se Tizio è amministratore di una società, finché è in carica non decorre il termine di prescrizione relativo all’eventuale azione di responsabilità che la società potrebbe intraprendere nei suoi confronti. Può poi accadere che il titolare del diritto abbia lasciato trascorrere un periodo di tempo inferiore a quello di prescrizione, e che a questo punto sia intervenuta una causa di sospensione (per es. partenza del debitore per la guerra); nel qual caso, una volta venuta meno la ragione che giustifica la sospensione del periodo di prescrizione, questo comincerà a decorrere nuovamente, saldandosi con quello precedentemente trascorso: ciò che fa della sospensione una vera e propria parentesi inserita nel periodo di prescrizione.

 

   Vi sono infine delle prescrizioni presuntive, la cui caratteristica è che il decorso del tempo previsto alla legge non estingue il diritto ma fa presumere che il debitore abbia adempiuto alla sua obbligazione; sarà allora il creditore, che se vorrà ottenere il pagamento nonostante sia decorso il termine di prescrizione, dovrà dimostrare l’esistenza del diritto, ossia che il debitore non ha ancora adempiuto, a meno che questi non riconosca, davanti al giudice, che il debito esiste. I termini delle prescrizioni presuntive sono diversi: si prescrivono in sei mesi, per esempio, i crediti degli albergatori verso i clienti, in un anno i crediti degli insegnanti per le lezioni private, in tre anni il diritto dei professionisti all’onorario.

 

   In diritto penale la prescrizione è sia causa di estinzione del reato che causa di estinzione della pena (si vedano queste voci).

 

Si ha prescrizione della pena (artt. 172 e 173 del codice penale) quando l’esecuzione della pena non ha inizio entro un certo termine dalla pronuncia della sentenza di condanna, termine variabile a seconda del tipo di pena. In particolare, la reclusione si estingue con il decorso di un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (in ogni caso non superiore a 30 e non inferiore a 10 anni), la multa si estingue in 10 anni, arresto e ammenda in 5 anni. Particolari disposizioni regolano, per esempio, i reati puniti sia con pena detentiva che con pena pecuniaria, il concorso di reati e i casi di reati commessi da persone recidive o da delinquenti abituali, professionali o per tendenza. La prescrizione della pena impedisce che questa possa essere eseguita.

 

    Quanto alla prescrizione del reato    (art. 157 e segg. c.p.), essa estingue il reato (ossia lo fa venir meno per il diritto)   decorso il periodo di tempo stabilito dalla legge senza che sia intervenuta sentenza di condanna o taluno degli altri provvedimenti indicati dalla stessa legge: per es. decreto di condanna, ordinanza di rinvio a giudizio. In particolare,  la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale (ossia stabilita dalla legge) e comunque un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto (inteso il termine non come sininimo di omicidio ma come reato punito con la reclusione e/o con la multa) e a 4 anni se si tratta di contravvenzione (ossia di reato punito con l’arresto e/o con l’ammenda), ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Questi termini sono raddoppiati per alcuni reati: per es. omicidio colposo commesso con violazione delle nome sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Particolari disposizioni regolano la fissazione del termine di prescrizione dei reati puniti, alternativamente o congiuntamente, con pena detentiva e con pena pecuniaria, e di quelli commessi in presenza  di talune circostanze aggravanti. La prescrizione del reato, alla quale l’imputato può comunque rinunciare, non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo.

 

 

 

La prescrizione non va confusa con la decadenza (v.).

 

 

 

 

 

DECADENZA

 

 

 

   La decadenza (art. 2964 c.c.) è l’istituto giuridico per il quale un soggetto perde il diritto di cui è titolare se non lo esercita nel termine indicato dalla legge: è il caso della denuncia dei vizi dell’opera nel contratto di appalto, che va fatta improrogabilmente entro 60 giorni dalla scoperta. La decadenza non va confusa con la prescrizione (v.): mentre, infatti, nella decadenza il termine è perentorio, nel senso che l’inerzia del titolare protratta per il previsto periodo produce la perdita del diritto, il termine di prescrizione, ricorrendone le condizioni, è suscettibile di sospensione. Inoltre la prescrizione è un istituto generale, poiché riguarda tutti i diritti ad eccezione di quelli indicati dalla legge, mentre la decadenza è eccezionale, riguardando i soli diritti indicati dalla stessa legge.

 

 

 

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