Autore:
Daniele Minussi
Elenco dei capitoli
La
cessione del contratto
(art.
1406 cod.civ.) è
l'accordo (o l'effetto legale) in forza del quale
una delle parti di un contratto a prestazioni
corrispettive (che assume la qualità di cedente)
sostituisce a sé un terzo (cessionario)
con il consenso dell'altra parte (contraente
ceduto).
La prevalente costruzione dogmatica configura la
cessione del contratto come un contratto
plurilaterale, precisamente trilatere: il
perfezionamento di esso richiede dunque la
partecipazione di tutte e tre le parti ( Cass.Civ.
Sez.II,
6157/07 ; Cass.Civ.
Sez.II,
2674/80 )
nota1.
In esito alla cessione del contratto si verifica infatti
la successione a titolo particolare inter vivos
di un soggetto ad un altro non già in una singola
situazione giuridica soggettiva attiva (diritto
soggettivo) o passiva (obbligazione), bensì in un
rapporto che implica ad un tempo l'una e l'altra.
L'effetto tipico della cessione è quello di determinare,
secondo il principio consensualistico di cui all'art.
1376 cod.civ., il
trasferimento dell'intero congegno contrattuale,
cioè la posizione complessiva nella quale si rinvengono
tanto i diritti quanto gli obblighi che fanno capo ad
una delle parti
nota2 .
La fattispecie della cessione del contratto può essere
costruita come unitaria, come riferito, ovvero
come frazionata.
Vi è a questo proposito in dottrina chi
nota3
concepisce la cessione del contratto come una sintesi di
due aspetti, comunque separabili: una cessione di
credito ed un contemporaneo accollo trilatere del
debito. Questa tesi
nota4 non può
essere accolta perché la posizione contrattuale non si
esaurisce nella mera somma di queste due componenti,
consistendo in una complessità di aspetti, tra i quali
si rinviene anche la praticabilità di rimedi specifici.
Si pensi all'eccezione di inadempimento (art.
1460 cod.civ.)
ovvero alla facoltà di sospendere l'esecuzione della
prestazione a causa del mutamento delle condizioni
patrimoniali dell'altro contraente, pur non ancora
inadempiente (art.
1461 cod.civ.).
Che cosa dire quando il contratto prevedesse prestazioni
a carico di una sola delle parti, potendo pertanto
essere perfezionato per il tramite della modalità di cui
all'art.
1333 cod.civ.
(proposta cui segua il mancato rifiuto)?
Probabilmente si potrà più appropriatamente far
riferimento alla disciplina della cessione del
credito (art.
1260 cod.civ.). Se
è vero che il cessionario non subentra in un rapporto
nel cui ambito è tenuto ad effettuare una prestazione,
dubbi possono invece investire la posizione del
contraente ceduto, che potrebbe avere un qualche
interesse ad effettuare la prestazione ad un soggetto
determinato.
Lo schema della cessione del contratto non sembra
inoltre applicabile al comodato, contratto restitutorio
a prestazione unilaterale, per il quale invece risulta
piuttosto appropriato il riferimento all'art.
1260 cod.civ..
Quanto all'aspetto contenutistico, la figura della
cessione postula che non vi sia alcuna modificazione
delle prestazioni o comunque delle condotte richieste
alle parti. Gli elementi essenziali devono permanere
immutati, anche se in giurisprudenza è stata affermata
la compatibilità rispetto alla cessione
dell'introduzione di obbligazioni aggiuntive, tuttavia
nel solo rapporto tra cedente e cessionario (Cass.Civ.
Sez.II,
8098/90 )
nota5. E'
chiaro che, a cessione perfezionata, contraente ceduto e
cessionario, avranno la possibilità di introdurre le
variazioni e le modificazioni desiderate (Cass.Civ.
Sez.II,
12576/95 ).
Il fenomeno del subingresso di un diverso soggetto quale
parte di un contratto può avere fonte convenzionale,
ordinariamente rinvenendo la propria origine nella
volontà delle parti, oppure anche fonte legale.
Si ponga mente alla cessione di azienda, la cui
disciplina legale prevede all'art.
2558 cod.civ. la
successione dell'acquirente dell'azienda nei contratti
stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che
non abbiano carattere personale.
L'art.
1406 cod.civ. pone
due condizioni (non potendo essere ritenuto tale
il consenso dell'altro contraente che fa parte della
struttura stessa della pattuizione) alla cedibilità del
contratto:
-
che si tratti di
un contratto a prestazioni corrispettive;
-
che le
prestazioni non siano state ancora eseguite.
Quest'ultimo requisito merita attenzione. Si
discute, in particolare, circa la possibilità di una
cessione parziale del contratto, di una cessione
dell'opzione ovvero di una proposta irrevocabile.
Tali problematiche hanno a che fare da un lato con
un'indagine relativa al significato più preciso
della inesecuzione delle prestazioni, dall'altro
dell'incidenza della figura della cessione del
contratto relativamente alle fattispecie
preliminari, in esse ricompreso il contratto
preliminare. Entrambe le questioni sono oggetto di
separata disamina.
Note
nota1
Messineo, Il contratto in genere, t.2, in Tratt.dir.civ.
e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p.5;
Carresi, La cessione del contratto, Milano, 1950, p.149,
per i quali non è neppure configurabile una vendita
avente ad oggetto un contratto, perché saremmo di fronte
ad un contratto, tipico ed a struttura trilaterale, di
cessione del contratto, con la conseguenza che l'unica
disciplina applicabile sarebbe quest'ultima con
esclusione della normativa della vendita.
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nota2
Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.716.
Taluno (Rubino, La compravendita , in Tratt.dir.civ.e
comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano,
1971, p.229) ha escluso la configurabilità di una
compravendita avente ad oggetto un contratto proprio
perché la cessione del contratto, implicando il
trasferimento di una situazione complessa con diritti ed
obblighi si differenzierebbe nettamente dalla vendita,
contratto avente ad oggetto solo il trasferimento di uno
o più diritti. Contro questa opinione si è replicato
(Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in
Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995,
p.45) che il nostro ordinamento conosce altre figure
tipiche di vendita in cui l'oggetto è costituito da una
situazione complessa rappresentata da obblighi, diritti
ed altre posizioni accessorie, come ad esempio la
vendita di eredità e la vendita di azienda. Per questo
motivo è preferibile ritenere che le norme sulla
cessione siano applicabili ad ogni ipotesi di
trasferimento del contratto, per cui occorrerà valutare
l'aspetto causale dello specifico negozio traslativo che
si compie: perciò, in presenza di un trasferimento di
posizione contrattuale contro corresponsione di un
prezzo sarà configurabile una vendita di contratto con
la conseguenza che si applicherà la disciplina della
vendita integrata dalla normativa sulla cessione del
contratto (Capozzi, Dei singoli contratti, t.1, Milano,
1988, p.24; Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.
di dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972,
p.212).
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nota3
Si tratta peraltro di una posizione nata nella dottrina
tedesca e sostenuta in Italia solo nella prima metà del
secolo dal Redenti, Dei contratti nella pratica
commerciale, Padova, 1931, p.1502: cfr. anche Ferrara,
Teoria dei contratti, Napoli, 1940, p.306 e Fontana,
Cessione del contratto, in Riv.dir.comm., 1936, vol. I,
p.173.
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nota4
Questa impostazione importerebbe che, pur nell'ipotesi
di difetto di consenso del contraente ceduto, la
fattispecie si perfezionasse, sia pure con effetti
minori. Per quanto attiene al subingresso nel credito
non vi sarebbe alcun problema, data la sufficienza
dell'accordo tra creditore cedente e cessionario (art.
1260 cod.civ. ),
mentre per ciò che riguarda il lato passivo si potrebbe
avere mero accollo interno bilaterale. E' chiaro che,
per tale via, non si verificherebbe la liberazione del
contraente che rimarrebbe debitore della parte che non
ha prestato il proprio consenso, non verificandosi in
modo compiuto il trasferimento dell'intera posizione
contrattuale.
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nota5
Gli elementi di carattere oggettivo devono cioè rimanere
immutati, variando solo l'aspetto soggettivo del
contratto: Messineo, op.cit., p.13.
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Bibliografia
-
BIANCA, La vendita e
la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da
Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
-
CAPOZZI,
Compravendita, riporto, permuta, contratto
estimatorio, somministrazione, locazione, Milano,
Dei singoli contratti, 1988
-
CARRESI, La cessione
del contratto, Milano, 1950
-
FERRARA, Teoria dei
contratti , Napoli, 1940
-
FONTANA, Cessione
del contratto, Riv.dir.comm., I, 1936
-
MESSINEO, Il
contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e
comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
-
REDENTI, Dei
contratti nella pratica commerciale, Padova, 1931
-
RUBINO, La
compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già
dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni
vol.XVI, 1971
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