Autore: Daniele Minussi
Elenco dei capitoli
Note
Bibliografia
Quando la volontà di colui che pone
in essere la rinunzia consiste nel trasferire ad altri
il diritto che ne è oggetto, la rinunzia non può essere
considerata alla stregua di un atto di mero abbandono
del diritto.
Si fa menzione a tal proposito di
rinunzia traslativa o anche di rinunzia impropria. A ben
vedere tuttavia la locuzione rinunzia dovrebbe essere
bandita: si tratta, piuttosto, dell'atto contrario, cioè
di una accettazione, di un recepimento del diritto
seguito da un atto di disposizione di esso nota1.
Corrisponde a questa costruzione
l'ipotesi della rinunzia all'eredità effettuata ai sensi
dell'art. 478 cod.civ..
La norma citata prevede il caso
della rinuncia all'eredità effettuata verso
corrispettivo ovvero (a titolo gratuito) a favore
soltanto di alcuni dei chiamati: viene stabilito che
tale rinunzia importi accettazione tacita dell'eredità
nota2.
Secondo un'opinione nota3 la prima
ipotesi darebbe vita ad un contratto estintivo a titolo
oneroso in conseguenza del quale verrebbe meno il
diritto di accettare l'eredità. Vi è in proposito chi
nota4 distingue il caso in cui la rinunzia verso
corrispettivo sia effettuata a favore di tutti o a
favore di alcuni soltanto tra i chiamati: soltanto nel
primo si tratterebbe di un atto traslativo, mentre il
secondo avrebbe pur sempre la consistenza giuridica
della rinunzia.
E' tuttavia sufficiente mettere a
fuoco le due fattispecie per comprendere che entrambe
non consistono in atti di abbandono del diritto. Se
Tizio, chiamato all'eredità di Caio, pone in essere una
rinunzia a detta eredità verso il pagamento di un prezzo
da parte di Sempronio, in effetti non ha abdicato al
proprio diritto, bensì lo ha venduto. La cosa non cambia
anche se a pagare siano tutti i coeredi. In tanto è
possibile per Tizio compiere un atto di alienazione, in
quanto il relativo oggetto sia precedentemente entrato a
far parte del patrimonio dell'alienante.
La rinunzia verso corrispettivo di
cui all'art. 478 cod.civ. altro non è se non
l'alienazione dei diritti ereditari precedentemente
acquisiti: il che non può non implicare la preventiva
accettazione dell'eredità da parte dell'alienante nota5
.
Non diversamente si atteggia
l'ulteriore ipotesi di cui alla norma in parola, vale a
dire la rinunzia fatta a favore di alcuni soltanto dei
chiamati, pur quando sia stata posta in essere a titolo
gratuito o liberale, ciò che sostanzierebbe una
donazione indiretta.
Qualora il rinunziante si limitasse
ad abbandonare il proprio diritto non potrebbe se non
seguire l'attribuzione della quota secondo i criteri di
legge: dovrebbe pertanto operare la trasmissione, la
sostituzione, la rappresentazione, l'accrescimento o,
extrema ratio, la successione secondo le regole ab
intestato. Anche qui in tanto è possibile che l'atto
(impropriamente chiamato rinunzia) abbia quale effetto
quello di profittare a favore di alcuni chiamati
determinati, in quanto il disponente abbia (per lo meno
da un punto di vista logico) preventivamente acquisito
mediante accettazione tacita l'eredità in forza
dell'atto con il quale ne dispone.
In entrambi i casi si tratta di
atti di disposizione bilaterali (contratti che, come
tali, vedono la partecipazione anche dell'avente causa)
che determinano una successione a titolo particolare
della parte dei beni lasciati al rinunziante con la
correlativa assunzione da parte di costui della qualità
di erede, tacitamente assunta per effetto dell'atto di
disposizione. Nella prima ipotesi si tratta di una
vendita, nella seconda può trattarsi sia di una vendita
sia di una donazione nota6 .
Note
nota1
Barbero, Il sistema del diritto
privato, Torino, 1993, p.202.
top1
nota2
In dottrina (Cicu, Successioni per
causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto
dell'eredità. Divisione dell'eredità, in Tratt. dir.civ.
e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano,
1961, p.179; Branca, Istituzioni di diritto privato,
Bologna, 1958, p.274) si ritiene che questa norma
disciplini una fattispecie tipica di accettazione tacita
che il legislatore avrebbe previsto per evitare dubbi
sulla univocità e concludenza dei comportamenti previsti
(così Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II
del Codice civile, Napoli, 1982, p.90).
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nota3
Cicu, op.cit., p.180; Buccisano, La
novazione oggettiva ed i contratti estintivi onerosi,
Milano, 1968, p.123.
top3
nota4
Donisi, Il problema dei negozi
giuridici unilaterali, Napoli, 1972, pp.417 e ss..
top4
nota5
Ferri, Successioni in generale
(Artt.456-511), in Comm. cod. civ., a cura di
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.266.
top5
nota6
Macioce, voce Rinunzia, in Enc.
Giur.Treccani, Milano, p. 5.
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Bibliografia
AZZARITI, Le successioni e le
donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
BRANCA, Il maggior godimento
possibile delle cose comuni, Foro it., I, 1958
BUCCISANO, La novazione
oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968
DONISI, Il problema dei negozi
giuridici unilaterali, Napoli, XXIII, 1972
MACIOCE, Rinuncia , Enc.dir. |