Autore: Daniele Minussi
Che l'atto di opposizione alla
donazione possegga natura stragiudiziale non pare sia
revocabile in dubbio. Quanto invece all’oggetto sul
quale esso si appunta, ci si domanda se sia possibile
proporre opposizione essendo in vita il donante:
a) contro donazioni indirette
b) contro donazioni dissimulate
La risposta positiva in qualche
misura viene fatta dipendere dalla possibilità di agire
in simulazione anche indipendentemente dall’esperimento
(non ancora possibile) dell’azione di riduzione. In
altri termini sarebbe possibile agire con l’azione di
simulazione al limitato fine di poter successivamente
proporre opposizione contro l’atto che dissimulasse una
donazione onde non subire il pregiudizio insito nel modo
di disporre dell’art.1415 cod.civ. con riferimento ai
diritti acquistati dal terzo in buona fede (vale a dire
dall’avente causa del simulato acquirente in realtà
donatario). La conclusione non pare tuttavia così
pacifica. Il nodo è quello della consistenza, sotto il
profilo della qualità della situazione giuridica attiva
di vantaggio, della possibilità di esercitare
l’opposizione. Se fosse corretto qualificare detta
situazione come una facoltà che costituisce un riflesso
del diritto soggettivo di proporre l’azione di
riduzione, facoltà esercitabile in via eccezionalmente
anticipata per effetto della nuova disposizione di
legge, ecco allora che una domanda di simulazione
proposta da colui che non è ancora legittimario sembra
difficilmente proponibile a cagione di un evidente
difetto di legittimazione attiva. |