Autore: Daniele Minussi
Gli artt. 561 e 563 cod.civ.
contengono un riferimento ad un arco cronologico
ventennale. La prima norma sembrerebbe prevedere un
termine prescrizionale di anni venti relativamente
all’azione recuperatoria contro i terzi di cui
all’art.563 cod.civ.. Detto termine prescrizionale può
per l’appunto essere sospeso in relazione al compimento
di un atto volontario, atto appellato come
“opposizione”.
Assai più difficile è la
qualificazione giuridica dell’analogo termine ventennale
di cui all’art.561 cod.civ.. Nel tempo che precede lo
spirare del medesimo infatti i pesi e le ipoteche
inscritte sul bene donato vengono per così dire
“purgati” in favore dell’eventuale legittimario
vittorioso. Successivamente invece al decorso del
ventennio (in difetto di opposizione) tali pesi ed
ipoteche rimangono perfettamente efficaci ed opponibili
al legittimario vittorioso. Più arduo riferire per
quest’ipotesi il termine di anni venti all’ambito
dell’istituto della prescrizione ovvero a quello della
decadenza. A meno di non voler riprendere il più
generale diritto del legittimario ad entrare nella
disponibilità del bene senza che lo stesso sia gravato
da pesi e condizioni (art.549 cod.civ.) e,
conseguentemente, concludere che anche questo diritto
del legittimario si prescrive nel termine di anni venti
in assenza di opposizione.
La correttezza della costruzione è
vincolata ad un nodo: come si fa a parlare di
prescrizione per un diritto non ancora attuale, ma
soltanto potenziale come quello del legittimario?
Infatti i diritti in parola in tanto potranno dirsi
esistenti, in quanto, defunto il donante, si palesi una
situazione di lesione della quota di riserva. Ed allora
è giocoforza riferire del modo in cui la novella abbia
effettivamente dato vita ad una anticipazione del
diritto: la facoltà di proporre opposizione, attuale
anche prima della morte del disponente, è manifestazione
di un’eccezionale anticipazione dei detti diritti di un
soggetto (il legittimario) che in effetti non può ancora
essere considerato tale (e che magari non lo sarà mai).
E’ come dire che i due (sotto)diritti facenti capo al
legittimario (rectius: presunto tale) consistenti
nell’azione recuperatoria verso i terzi e nel recupero
dei beni liberi da pesi e vincoli siano eccezionalmente
“anticipati” allo scopo di assoggettarli a prescrizione
estintiva qualificata da una straordinaria dinamica
interruttiva (stravagante, in quanto cronologicamente
variabile in dipendenza del tempo in cui avesse ad
intervenire il relativo termine iniziale in dipendenza
del momento in cui ciascuno dei potenziali legittimari
decidesse di servirsene) per effetto dell’atto di
opposizione. Un vero e proprio mostro giuridico dagli
effetti dirompenti. |