Autore: Daniele Minussi
Nella sua formulazione originaria
la normativa che prevede la protezione dei diritti dei
riservatari era assoluta. Il rigore della stessa si
declina in due distinte accezioni. Essa infatti implica
da un lato un limite alla volontà dell'ereditando. Lo
stesso non può liberamente disporre di (tutto) il suo
patrimonio quando vengano alla successione uno o più
soggetti tra quelli previsti nelle categorie di
riservatari. Precisando meglio, non è che venga meno la
libertà di disporre, ma l'esercizio della stessa
rinviene un limite nell'eventuale reazione del
legittimario leso o pretermesso che avesse ad impugnare,
per l'appunto mediante l'azione di riduzione, l'atto che
ha determinato il pregiudizio del proprio diritto alla
porzione legittima.
D'altro lato la disciplina in
parola implica una dimensione limitativa che viene
addirittura a incidere sui diritti dei terzi. L'azione
di riduzione infatti giunge fino al punto da
pregiudicare i diritti acquisiti, ancorchè a titolo
oneroso, dai terzi. Si tratti di un mutuo concesso
sull'appartamento già oggetto di donazione, venga in
esame la posizione di chia ha acquistato un terreno da
colui che precedente l'aveva ricevuto a titolo grazioso
dal padre, se i diritti di legittima sono stati lesi i
diritti rispettivamente della banca mutuante e
dell'avente causa dal donatario ben possono essere
travolti, anche a distanza di molto tempo rispetto a
quando venne posto in essere l'atto di liberalità.
L'assoluto rigore di questa
conclusione è sembrato di recente eccessivo. Ciò
soprattutto in riferimento alle difficoltà di
circolazione dei diritti già acquisiti in forza di atti
che, come s'è detto, ben potrebbero essere contestati
anche in esito al decorso di un notevole lasso
temporale.
In considerazione di queste
esigenze il legislatore ha cercato di porre in un certo
senso rimedio mettendo a punto istituti che ben possono
essere considerati tanto complicati ed astrusi, quanto
concretamente inefficienti. Il tutto senza che sia stato
tentato un intervento dotato di una qualche organicità.
Vengono in esame al riguardo gli
istituti dell'opposizione alla donazione e, soprattutto,
in vista degli scopi concreti che ci si è posti, la
rinunzia all'opposizione nonchè la disciplina dei patti
di famiglia. |