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CONSEGNA DI FILES OGGETTO DI INDAGINE AD UN GIORNALISTA E 379 BIS" - Mirijam CONZUTTI

 

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L'art 379 bis c.p. ha ad oggetto la medesima condotta di rivelazione indebita cui si riferisce l'art 326 c.p., da cui si differenzia solo per un'estensione dell'ambito dei possibili soggetti attivi, ricomprendendovi anche soggetti sforniti di qualifiche pubblicistiche, ma per quanto riguarda l'oggetto della tuteal, cioè il segreto processuale, le due norme incriminatrici sono sostanzialmente coincidenti, facendo entrambe riferimento alla nozione disegreto desumibile dall'art 329 c.p.p: inotlre, entrambe prevedono che la rivelazione indebita deve riguardare "notizie segrete" attinenti al procediemento penale.

 

 

Cass pen 20 maggio 2011 n. 20105

a fattispecie delineata nella prima parte dell'art 379 bis c.p. delimita l'oggetto della condotta a quelle notizie "apprese per avere in occasione della partecipazione o dell'assistenza dell'atto posto in essere nel procedimento tesso. Pertanto, il divieto di rivelazione ha ad oggetto l'atto del procedimento in quanto tale, nonchè la sua documentazione, ma non i fatto storico oggetto dell'atto e dell'indagine di cui il soggetto abbia avuto conoscenza in precedenza, cioè a prescindere dall'atto di indagine. La seconda parte dell'art 379 bis c.p. riferita all'inosservanza del divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art 391 quinquies c.p.p.; in questo caso la rivelazione che integra il reato non riguarda " gli atti di indagine e il loro contenuto", ma attraverso il richiamo della disposizione processuale viene a comprendere i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine. IN altri termini, qui la sanzione penale colpisce qualunque comunicazione di notizia che attenga all'oggetto dell'indagine e, quindi, ai fatti inerenti all'inadgine, ma tale allargamento della tutela del segreto è determinato dal provvedimento di segretazione del pubblico ministero.

 

 

L'art 379 bis è norma funzionale ad un rafforzamento della tutela penale del segreto processuale e ha ad oggetto la stessa condotta dell'art 316 c.p., da cui si differenzia solo in ragione della più estesa latitudine del novero dei potenziali soggetti attivi.

La norma in questione, pur essendo un reato proprio si rivolge a tutti i soggetti che siano, a diverso titolo coinvolti nel procedimento penale, anche senza svolgere alcun ruolo, ma assistendovi in maniera passiva, come, per l'appunto, il terzo che, in occasione dell'attività di indagine subisca una pequisizione o un sequestro.

 

L'art 379 bis descrive due distinte autonome fattispecie.

La fattispecie delineata nella prima parte dell'articolo delimita l'oggetto della condotta, a quelle notizie "apprese per aver partecipato o assistito ad un atto del procedimento", cioè, a quelle notizie che siano state apprese in occasione della parteciazione o assistenza all'atto posto in essere nell'ambito contestauale del procedimento

IL divieto ha, quindi, ad oggetto l'atto del procedimento in quanto tale, la sua documentazione, ma non il fatto storico oggetto dell'atto di indagine.

La seconda parte dell'art 319 bis tipizza la condotta del divieto posto dal pubblico ministero ex 391 quinquies c.p.p.

 

Pertanto, come nel caso esaminato dalla Corte, avvenuta in un momento successivo al dissequestro del materiale, quando, i notebook erano orami tornati nella piena disponibilità dell'imputato, non imponendo nel caso di specie, il provvedimento del pm alcuna restrizione, ne consegue l'impossibilità di ascrivere all'imputato, una volta rientrato in possesso del materiale sequestrato, la tenuta di uan condotta violativa di un preteso perdurante obbligo di segretezza a fronte della mancanza dell'avvertimento formale, in ordine all'obbligo di mantenere il segreto sul contenuto del notebook.

 

Inoltre, precisa la Corte, il contenuto dei file non è concettualmente riconducibile alla nozione di "notizia segreta" ai sensi del 319 c.p.p, nè la consegna dei file può essere equiparata ad una rivelazione di notizie concernenti un procedimento penale, posto che il contenuto, nel caso di specie, era già conosciuto prima del sequestro.

 

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