E' in corso di esame da parte della
Camera il disegno di legge costituzionale, C. 4144, di
iniziativa governativa, avente ad oggetto la revisione
di alcune disposizioni costituzionali riguardanti la
c.d. Costituzione economica e volto in particolare ad
incentivare la libertà dell'attività economica.
Il nucleo centrale delle modifiche
apportate dal disegno di legge C. 4144, in corso d'esame
da parte dell'Assemblea della Camera, riguarda la c.d.
Costituzione economica.
Con particolare riferimento
all’articolo 41 Cost., la garanzia costituzionale della
libertà dell’iniziativa economica privata viene estesa
anche alla libertà dell’attività economica, da
intendersi quale successivo momento di svolgimento
connesso alla fase iniziale di scelta dell’attività
stessa. Viene, inoltre, inserita la previsione secondo
la quale è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge. Per l’iniziativa e per l’attività
economica restano i limiti previsti dall'attuale testo
dell'articolo 41, con la specificazione che esse non
possono svolgersi in contrasto con i principi
fondamentali della Costituzione.Il terzo comma del
vigente art. 41 viene, poi, interamente riscritto da un
emendamento introdotto nel corso dell’esame in
Commissione, per il quale la legge e i regolamenti
disciplinano le attività economiche al solo fine di
impedire la formazione di monopoli pubblici e privati.
Si stabilisce infine che la legge
si conformi ai principi di fiducia e di leale
collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e i
cittadini, prevedendo, di norma, controlli successivi.
Nel corso dell’esame in Commissione
è stata introdotta un’integrazione del secondo comma
dell’articolo 45 della Costituzione, riguardante la
tutela legislativa dell'artigianato, per estenderne la
portata anche alle piccole imprese.
Completano la riforma della
costituzione economica la modifica degli articoli 97 e
118 della Costituzione.
Quanto all’articolo 97, relativo
alla pubblica amministrazione, si specifica che le
pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà e dei
diritti dei cittadini e del bene comune e l'esercizio,
anche indiretto, di queste è regolato in modo che ne
siano assicurate l'efficienza, l'efficacia, la
semplicità e la trasparenza. E’ sostituita l’espressione
“pubblici uffici” con quella di “pubbliche
amministrazioni”, organizzate secondo disposizioni di
legge. Tra i criteri da rispettare nella definizione
dell’ordinamento degli uffici amministrativi viene
introdotto il principio di distinzione tra politica e
amministrazione. E’ infine specificato che la carriera
dei pubblici impiegati è regolata in modo da
valorizzarne la capacità e il merito.
La modifica del quarto comma
dell’art. 118 della Costituzione, riguarda la c.d.
sussidiarietà orizzontale,stabilendosi che lo Stato e
gli altri enti territoriali esercitano le attività che
non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini
singoli o associati. |