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Le novità introdotte dal decreto 6
luglio 2011 n. 98 riguardano anche il mancato pagamento
della somma concordata a seguito di conciliazione
giudiziale.
'art. 23, 17° co., del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, seppure incida soltanto su
alcuni aspetti del processo tributario, ciò non di meno
introduce alcune modifiche di cui non si può non dar
conto.
Il presente contributo si vuole
occupare della conciliazione giudiziale e delle
conseguenze derivanti dal mancato versamento della somma
conciliata.
Giova premettere tuttavia che
l'istituto della conciliazione è stato interessato anche
da ulteriori novità.
In particolare in seguito
all'approvazione del decreto 98/2011, qualora la
conciliazione abbia luogo le somme dovute a titolo
d'imposta, sanzioni e interessi, se l'importo delle rate
successive alla prima è superiore a 50.000 euro, non è
più richiesto il previo rilascio di idonea garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva
dei fidi (Confidi).
La conciliazione si perfeziona con
il versamento, entro il termine di venti giorni dalla
data di redazione del processo verbale, dell'intero
importo dovuto ovvero della prima rata, senza che sia
più necessaria la prestazione della predetta garanzia
sull'importo delle rate successive.
L'art. 23, 19° co., del decreto
legislativo 6 luglio 2011, n. 98 provvede inoltre a
sostituire il comma 3-bis dell'art. 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
La previgente formulazione
prevedeva che in caso di mancato pagamento anche di una
sola delle rate successive, se il garante non versava
l'importo garantito entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito, contenente
l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate provvedeva all'iscrizione a
ruolo delle predette somme a carico del contribuente e
dello stesso garante.
Ora, in caso di mancato pagamento
anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro
il termine di pagamento della rata successiva, il
competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede
all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e
della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in
misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di
tributo
Il ventesimo comma del decreto
legislativo provvede infine a fissare la latitudine del
regime transitorio stabilendo che le disposizioni testè
annotate non si applicano alle conciliazioni giudiziali
già perfezionate - anche con la prestazione della
garanzia - alla data di entrata in vigore del decreto,
ossia alla data del 6 luglio 2011.
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