- Alessandro Gallucci,
Chissà quante volte s’è pensato: il
condominio in cui abito non ha le tabelle millesimali e
la legge dice che le stesse servono, tra le altre cose,
a garantire il regolare funzionamento dell’assemblea.
Com’è possibile allora considerare
valida una decisione assembleare adottata in assenza
delle suddette tabelle?
Secondo la Corte di Cassazione, che
sul punto è costante nel proprio convincimento, le
tabelle sono utili ma non indispensabili ai fini del
regolare funzionamento dell’assemblea. Il concetto è
stato ribadito di recente dal medesimo Supremo Collegio.
Un condominio impugnava una deliberazione assembleare
lamentando, tra le altre cose, la mancanza di tabelle
millesimali e quindi l’invalidità della delibera.
Vittorioso in primo grado (seppur per altre ragioni) il
condomino vedeva rigettata la sua domanda in secondo
grado (giudizio promosso dal condominio). Da qui il
ricorso per Cassazione del comproprietario. Respinto.
Secondo gli ermellini, infatti, bene ha fatto il giudice
di secondo cure ad affermare, conformemente al loro
orientamento, che “ il criterio per la identificazione
delle quote di partecipazione al condominio , derivando
dal rapporto fra il valore dell'intero edificio e quello
relativo alla proprietà del singolo, esiste prima ed
indipendentemente dalla formazione delle tabelle
millesimali, la cui esistenza, pertanto, non costituisce
requisito di validità delle delibere assembleari e
consente sempre di valutare anche a posteriori in
giudizio se le maggioranze richieste per la validità
della costituzione dell'assemblea e delle relative
deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la
tabella anzidetta, agevola, ma non condiziona lo
svolgimento dell'assemblea ed in genere la gestione del
condominio (Cass. 3264/2005; 62021998)” ( Cass. 9 agosto
2011 n. 17115).
Nel rifarsi al proprio orientamento
la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che: “ in
primo luogo, che la deliberazione emessa dell'assemblea
condominiale in mancanza di tabelle millesimali non è
affetta da alcuna invalidità, non essendovi alcuna
violazione di legge proprio in considerazione della
natura e delle finalità della tabelle millesimali; in
secondo luogo, questa Corte non ha affatto affermato la
necessità di procedere in ogni caso alla verifica se le
maggioranze raggiunte sono quelle richieste, avendo
piuttosto ritenuto - a tutela del condomino che lamenti
la invalidità - la possibilità (consente) di compiere
siffatto accertamento evidentemente quando - in
considerazione del principio dispositivo che informa il
processo civile e del conseguente principio della
domanda (art. 99 cod. proc. civ.) - la parte interessata
quanto meno alleghi alla stregua di quanto risulti dal
verbale di assemblea la mancanza del quorum necessario:
soltanto in tal caso, sarà onere del Condominio fornire
la relativa prova”.
Come dire: se un condomino lamenta
l’illegittimità della deliberazione per mancanza delle
tabelle millesimali non lo potrà fare solo e soltanto
per questo motivo; egli dovrà quanto meno evidenziare
che in relazione al numero dei condomini presenti possa
valutarsi come non raggiunto il quorum in relazione allo
specifico oggetto della deliberazione.
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Avv. Alessandro Gallucci |