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L’impugnazione di una delibera d’assemblea condominiale: cause d’invalidità e obbligatorietà dell’avvocato. Cosa bisogna sapere per non sbagliare- CondominioWeb.com

 

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di Alessandro Gallucci,

A norma del secondo e terzo comma dell’art. 1137 c.c.

 

“ Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.

 

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.

 

La legge non fa distinzione tra deliberazioni nulle e annullabili. Si tratta d’una elaborazione della cause d’invalidità di natura giurisprudenziale che incide notevolmente sul diritto ad impugnare o meglio sulle decadenze in capo al titolare del diritto. La delibera nulla può essere impugnata in ogni tempo (anche anni dopo la sua approvazione) quella annullabile entro 30 giorni come specificato dal succitato terzo comma dell’art. 1137 c.c.

 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e via di seguito tutte le successive pronunce giurisprudenziali hanno chiarito che “ sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto” (Cass. SS.UU. 7 marzo 2005, n. 4806).

 

In sostanza una cosa è impugnare una deliberazione perché non si è stati invitati all’assemblea (il termine in questo caso è di 30 giorni), altro contestarla perché a maggioranza si sono decise le destinazioni d’uso delle unità immobiliari (decisione nulla impugnabile in ogni tempo). Ad ogni modo visto e considerato che la differenza tra le cause d’invalidità è molto più sottile se non ci si rivolge a un legale che possa dissipare ogni dubbio è sempre bene impugnare nei 30 giorni più volte indicati per evitare contestazioni sulla tempestività del ricorso. Quanto detto ci fa domandare: si può impugnare senza l’assistenza di un avvocato? La risposta è si se il valore della controversia è inferiore ad € 516,46. Come calcolare il valore della controversia? Secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale che “ ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa” (Cass. 16 marzo 2010, n. 6363 e Cass. 20 giugno 2011 n. 13552).

 

Buona impugnazione a tutti!

 

 

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