di Alessandro Gallucci,
A norma del secondo e terzo comma
dell’art. 1137 c.c.
“ Contro le deliberazioni contrarie
alla legge o al regolamento di condominio, ogni
condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto,
sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che
decorrono dalla data della deliberazione per i
dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli
assenti”.
La legge non fa distinzione tra
deliberazioni nulle e annullabili. Si tratta d’una
elaborazione della cause d’invalidità di natura
giurisprudenziale che incide notevolmente sul diritto ad
impugnare o meglio sulle decadenze in capo al titolare
del diritto. La delibera nulla può essere impugnata in
ogni tempo (anche anni dopo la sua approvazione) quella
annullabile entro 30 giorni come specificato dal
succitato terzo comma dell’art. 1137 c.c.
Le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione e via di seguito tutte le successive
pronunce giurisprudenziali hanno chiarito che “ sono da
ritenersi nulle le delibere prive degli elementi
essenziali, con oggetto impossibile o illecito
(contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon
costume), con oggetto che non rientra nella competenza
dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali,
sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà
esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in
relazione all’oggetto; debbono, invece, ritenersi
annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare
costituzione dell’assemblea, quelle adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o
dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi
formali in violazione di prescrizioni legali,
convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento
di convocazione o informazione in assemblea, quelle
genericamente affette da irregolarità nel procedimento
di convocazione, quelle che richiedono maggioranze
qualificate in relazione all’oggetto” (Cass. SS.UU. 7
marzo 2005, n. 4806).
In sostanza una cosa è impugnare
una deliberazione perché non si è stati invitati
all’assemblea (il termine in questo caso è di 30
giorni), altro contestarla perché a maggioranza si sono
decise le destinazioni d’uso delle unità immobiliari
(decisione nulla impugnabile in ogni tempo). Ad ogni
modo visto e considerato che la differenza tra le cause
d’invalidità è molto più sottile se non ci si rivolge a
un legale che possa dissipare ogni dubbio è sempre bene
impugnare nei 30 giorni più volte indicati per evitare
contestazioni sulla tempestività del ricorso. Quanto
detto ci fa domandare: si può impugnare senza
l’assistenza di un avvocato? La risposta è si se il
valore della controversia è inferiore ad € 516,46. Come
calcolare il valore della controversia? Secondo il più
accreditato orientamento giurisprudenziale che “ ai fini
della determinazione della competenza per valore in
relazione ad una controversia avente ad oggetto il
riparto di una spesa approvata dall’assemblea di
condominio, anche se il condomino agisce per sentir
dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento
sull’assunto dell’invalidità della deliberazione
assembleare, bisogna far riferimento all’importo
contestato relativamente alla sua singola obbligazione e
non all’intero ammontare risultante dal riparto
approvato dall’assemblea, poiché, in generale, allo
scopo dell’individuazione della competenza, occorre
porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid
disputandum, per cui l’accertamento di un rapporto che
costituisce la causa petendi della domanda, in quanto
attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice
può conoscere in via incidentale, non influisce
sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della
domanda principale e, conseguentemente, sul valore della
causa” (Cass. 16 marzo 2010, n. 6363 e Cass. 20 giugno
2011 n. 13552).
Buona impugnazione a tutti!
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Avv. Alessandro Gallucci |