Russomanto Antonella
Sarà rimasto alquanto stupito il
magistrato che, essendo stato sottoposto ad un
procedimento disciplinare da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura, ha appreso che il suo
trasferimento presso un’altra sede non era stato
adottato con delibera amministrativa del Plenum, bensì
direttamente attraverso la misura cautelare predisposta
dall’ufficio disciplinare.
La sentenza della Cassazione n.
19566 depositata il 26 settembre 2011 ha stabilito,
infatti, che la misura cautelare adottata dall’ufficio
disciplinare del Csm può indicare l’ufficio dove
trasferire in via cautelare il magistrato incolpato
dall’ufficio in cui svolge le funzioni, non essendo
necessaria una distinta delibera provvedimentale.
Nella specie, il reato contestato
al Pubblico Ministero consisteva nella consapevolezza di
detenere “un’arma diversa da quella denunciata” ovvero
un fucile dotato di selettore di tiro idoneo a
consentire colpi automatici a raffica.
I giudici di piazza Cavour,
intervenuti in merito all’opposizione presentata
dall’interessato volta a contestare il provvedimento di
trasferimento ad altra sede, hanno precisato che è
legittimo l’esercizio delle funzioni disciplinari da
parte della sezione disciplinare del Csm, la quale è ben
competente ad indicare l’ufficio limitrofo a quello di
provenienza dove venga momentaneamente assegnato il
giudice o pubblico ministero protagonista.
In proposito risulta, infatti,
applicabile il D.Lgs del 23 febbraio 2006, il cui art.
13 comma 2 prevede che la sezione disciplinare possa
predisporre il trasferimento in presenza di tre
presupposti: che sia in corso un procedimento
disciplinare per un addebito punito con sanzione diversa
dall’ammonimento, che vi siano gravi elementi di
fondatezza in ordine all’addebito disciplinare per il
quale si procede, che sussistano motivi di urgenza;
parallelamente, l’art. 22 comma 1 del suddetto decreto
contempla la fattispecie particolare di un magistrato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo
ovvero incolpato per atti di rilevante gravità che
risultino incompatibili con l’esercizio delle funzioni e
prevede il trasferimento non solo ad altra sede (ex art.
13 comma 2) bensì ad altro ufficio di distretto
limitrofo.
L’urgenza di provvedere, a parere
dei giudici, è insita nella natura restrittiva del
provvedimento cautelare; pertanto non sarebbe
compatibile con l’esigenza di celerità la scissione
della cautela da un lato in una misura a carattere
giurisdizionale pronunciata dalla sezione disciplinare,
dall’altro dal provvedimento amministrativo dell’intero
collegio.
Né, in proposito, è possibile
obiettare che la misura ridotta della sezione
disciplinare fornisca minori garanzie per l’interessato,
in quanto la sezione disciplinare non può provvedere
senza aver prima sentito il magistrato incolpato. |