di Alessandro Gallucci
Tizio, proprietario di un’unità
immobiliare nel condominio Alfa, si vede addebitata una
spesa pari ad € 1.000,00 per interventi manutentivi
deliberati dall’assemblea per un totale di € 7.000,00
senza che del fatto vi fosse alcuna traccia nell’ordine
del giorno. Decide quindi d’impugnare la delibera
assembleare.
Caio, proprietario d’un
appartamento nel condominio Beta, si vede addebitata a
consuntivo una spesa pari ad € 1.000,00 per interventi
manutentivi che hanno un costo complessivo di €
10.000,00. Egli però ha già versato il giusto dovuto e
decide di contestare quanto richiestogli.
In entrambi i casi se si guarda la
singola quota di spesa ai fini dell’individuazione del
giudice competente si dovrebbe dire giudice di pace,
così come se si stesse a tenere in considerazione
solamente la quota complessiva la risposta sarebbe
Tribunale (si veda art. 7 c.p.c.).
Eppure nel primo caso la competenza
sarebbe del Tribunale e nel secondo del Giudice di pace.
Perché?
La risposta ce la fornisce la
Suprema Corte di Cassazione. Secondo gli ermellini “ ai
fini della determinazione della competenza per valore in
relazione ad una controversia avente ad oggetto il
riparto di una spesa approvata dall'assemblea di
condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare
l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto
dell'invalidità della deliberazione assembleare,
quest'ultima viene contestata nella sua globalità,
sicchè la competenza deve determinarsi con riguardo al
valore dell'intera spesa deliberata; ove, invece, il
condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo,
l'insussistenza della propria obbligazione, il valore
della causa va determinato in base al solo importo
contestato, perchè la decisione non implica una
pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella
sua globalità” (Cass. 12 agosto 2011 n. 17278).
Solamente lo scorso 20 giugno la
Cassazione aveva affermato che “ ai fini della
determinazione della competenza per valore in relazione
ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una
spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se
il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza
del suo obbligo di pagamento sull’assunto
dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna
far riferimento all’importo contestato relativamente
alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare
risultante dal riparto approvato dall’assemblea, poiché,
in generale, allo scopo dell’individuazione della
competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum,
invece che al quid disputandum, per cui l’accertamento
di un rapporto che costituisce la causa petendi della
domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale
della quale il giudice può conoscere in via incidentale,
non influisce sull’interpretazione e qualificazione
dell’oggetto della domanda principale e,
conseguentemente, sul valore della causa” (Cass. 16
marzo 2010, n. 6363 e Cass. 20 giugno 2011 n. 13552).
A ben vedere tutto dipende dal modo
di porre la domanda giudiziale: se in entrambi i casi
che abbiamo posto come esempi si chiede solamente
l’insussistenza dell’obbligo di pagamento allora la
competenza sarà sempre del giudice di pace. Se, invece,
si chiederà la dichiarazione d’invalidità della delibera
allora la competenza sarà del Tribunale.
Una situazione davvero molto
particolare dove soppesare parole è fondamentale.
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Avv. Alessandro Gallucci |