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Contestazione di una spesa e impugnazione della delibera assembleare: come determinarne il valore ai fini della competenza? CondominioWeb.com

 

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di Alessandro Gallucci

Tizio, proprietario di un’unità immobiliare nel condominio Alfa, si vede addebitata una spesa pari ad € 1.000,00 per interventi manutentivi deliberati dall’assemblea per un totale di € 7.000,00 senza che del fatto vi fosse alcuna traccia nell’ordine del giorno. Decide quindi d’impugnare la delibera assembleare.

 

Caio, proprietario d’un appartamento nel condominio Beta, si vede addebitata a consuntivo una spesa pari ad € 1.000,00 per interventi manutentivi che hanno un costo complessivo di € 10.000,00. Egli però ha già versato il giusto dovuto e decide di contestare quanto richiestogli.

 

In entrambi i casi se si guarda la singola quota di spesa ai fini dell’individuazione del giudice competente si dovrebbe dire giudice di pace, così come se si stesse a tenere in considerazione solamente la quota complessiva la risposta sarebbe Tribunale (si veda art. 7 c.p.c.).

 

Eppure nel primo caso la competenza sarebbe del Tribunale e nel secondo del Giudice di pace.

 

Perché?

 

La risposta ce la fornisce la Suprema Corte di Cassazione. Secondo gli ermellini “ ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicchè la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l'insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perchè la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità” (Cass. 12 agosto 2011 n. 17278).

 

Solamente lo scorso 20 giugno la Cassazione aveva affermato che “ ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa” (Cass. 16 marzo 2010, n. 6363 e Cass. 20 giugno 2011 n. 13552).

 

A ben vedere tutto dipende dal modo di porre la domanda giudiziale: se in entrambi i casi che abbiamo posto come esempi si chiede solamente l’insussistenza dell’obbligo di pagamento allora la competenza sarà sempre del giudice di pace. Se, invece, si chiederà la dichiarazione d’invalidità della delibera allora la competenza sarà del Tribunale.

 

Una situazione davvero molto particolare dove soppesare parole è fondamentale.

 

 

 

 

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