Sottoscrizione diffida giudizio
ottemperanzaL’atto di diffida e messa in mora, che prima
doveva ed ora, alla luce del testo dell’art. 114 del
Codice del Processo amministrativo, può eventualmente
precedere il giudizio d’ottemperanza, non consiste in
una mera intimazione ad adempiere, ma costituisce un
atto preparatorio dell’intera procedura di ottemperanza,
avente la specifica funzione di informare
l'amministrazione del proposito del diffidante di dare
corso all’azione di esecuzione. Tanto è dimostrato dal
fatto che esso non può (poteva) essere surrogato da un
atto di precetto o da una raccomandata e deve essere
notificato nella sede dell’amministrazione e non nel suo
domicilio legale (Cons.St. Sez. V, n. 6517/2010).
In ogni caso non è necessario che
l’atto di messa in mora sia sottoscritto direttamente
dalla parte qualora questa abbia rilasciato al proprio
difensore ampia procura, anche per l’esecuzione. La
parte che sottoscrive la procura data al suo difensore a
margine od in calce alla citazione – anche secondo
quanto affermato dalla S.C. di Cassazione (sent.
16221/2002) – è considerata aver sottoscritto l’atto e
così avere emesso le dichiarazioni di natura negoziale
in essa contenute.
Per riferire alla parte la ratifica
di una diffida ad adempiere fatta a suo nome non è
dunque necessario che nella procura data al difensore
per il giudizio sia espresso il potere di ratificare la
dichiarazione negoziale contenuta nella diffida. Nella
fattispecie la parte aveva peraltro apposto la sua
sottoscrizione proprio a margine del primo foglio
dell’atto di diffida dovendosi quindi ritenere che,
anche in applicazione dei principi generali enunciati
dall’art. 156 c.p.c., l’atto di diffida fosse stato
comunque sottoscritto dalla parte.
Pur numerose sono state sinora le
decisioni di segno contrario in ordine alla necessità
che l’atto di diffida di che trattasi sia sottoscritto
direttamente dalla parte, da ultimo, ex multis, il TAR
Campania (Salerno, sent. 5958/2009, che a sua volta
richiama il TAR Napoli n. 19772/2008) per cui
“l’instaurazione del giudizio di ottemperanza deve
essere preceduta da un atto di diffida e messa in mora
dell’Amministrazione, il quale, essendo atto
stragiudiziale, in quanto estraneo ad ogni giudizio e
propedeutico all’eventuale instaurazione di quello di
ottemperanza, deve essere necessariamente sottoscritto
dai titolari dei diritti scaturenti dalla pronuncia
della quale si chiede l’esecuzione e la mancanza di
sottoscrizione da parte dell’interessato comporta la
declaratoria di inammissibilità” :
Pur tuttavia è lo stesso TAR
napoletano, nel 2010, e quindi successivamente
all’entrate in vigolre del Decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, nella sentenza successivamente confermata
dal Consiglio di Stato con la pronuncia in commento, ad
evidenziare come, in tema di sottoscrizione della
diffida, “una interpretazione più restrittiva … sarebbe
chiaramente contrastante con l’evoluzione normativa
dell’istituto, che addirittura non prevede più, ai
dedotti fini, la necessità del previo atto di diffida
(cfr. art. 114, comma primo, del nuovo codice del
processo amministrativo)”. (T.a.r. Campania - Napoli,
sez. IV, 30 novembre 2010, n. 26327/).
Avv. Gianluca Lanciano |