Alessandro Gallucci,
Quando pensiamo alla sostituzione
delle mattonelle del balcone prospiciente la nostra
abitazione dobbiamo immediatamente fare riferimento a
due questioni:
a) l’addebito delle spese da
sostenersi;
b) la tipologia di piastrelle da
utilizzare.
Per la prima delle due
problematiche, nulla quaestio: in giurisprudenza (in
assenza di specifiche prese di posizione legislative) è
pacifico che i balconi non sono necessari per
l'esistenza o per l'uso, e non sono neppure destinati
all'uso o al servizio dell'intero edificio: è evidente,
cioè, che non sussiste una funzione comune dei balconi,
i quali normalmente sono destinati al servizio soltanto
dei piani o delle porzioni di piano, cui accedono”
(Cass. 21 gennaio 2000 n. 637). Detta più chiaramente:
per cambiare il pavimento del balcone la spesa è a
esclusivo carico del proprietario dello stesso.
Quanto al secondo dubbio la
questione si fa più interessante: nella scelta delle
mattonelle il condomino interessato dovrà fare in modo
di adeguarsi a quanto già esistente o comunque di non
discostarsi dall’estetica attuale dell’edificio in modo
tale da non alterare il famigerato decoro
architettonico. La domanda è tutt’altro che inusuale e
molte volte, sia sul nostro forum che per questioni
prettamente giuridiche, è capitato di sentirsi
domandare: il vicino ha ripavimentato il suo
balcone/terrazzo a livello ed ora da casa mia si vede
nettamente la differenza rispetto al resto
dell’edificio. Che cosa si può fare? La risposta va
cercata nelle sentenze di Cassazione. Fondamentali sul
punto il concetto di decoro, di alterazione del medesimo
ed infine quello d’intervento su parti di proprietà
esclusiva e danni alle cose comuni.
Quanto al decoro “ Si rammenta che,
secondo l'orientamento interpretativo seguito dalla
giurisprudenza di legittimità, per decoro di un edificio
deve intendersi l'estetica del fabbricato data
dall'insieme delle linee e dalle strutture che connotano
la stabile stesso e gli imprimono una determinata,
armonica fisionomia ed una specifica identità (tra le
altre Cass. 851/2007)” ((Trib. L’Aquila 24 maggio 2011
n. 360).
Quanto al danno all’estetica
dell’edificio la giurisprudenza ha specificato che “
l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve
tradursi in un pregiudizio economico che comporti un
deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle
porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo,
è necessario tener conto dello stato estetico del
fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta
in essere” (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).
Come dire: alterare il decoro senza
pregiudizio economico equivale a non commettere alcun
illecito. In relazione, infine, alle opere su parti di
proprietà esclusiva ex art. 1122 c.c. la Cassazione ha
specificato che “ non v’e dubbio che il concetto di
danno, cui la norma fa riferimento, non va limitato
esclusivamente al danno materiale, inteso come
modificazione della conformazione esterna o della
intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al
danno conseguente alle opere che elidono o riducono
apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa
comune, anche se di ordine edonistico od estetico (v.
Cass. 27.4.1989, n. 1947), per cui ricadono nel divieto
tutte quelle modifiche che costituiscono un
peggioramento del decoro architettonico del fabbricato”
(Cass. 19 gennaio 2005, n. 1076).
Tirando le fila del discorso: il
rifacimento della pavimentazione del balcone può
alterare il decoro dello stabile se ne causa un
deprezzamento economico. L’onere di dimostrare tutto ciò
è posto in capo a chi se ne lamenta.
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Avv. Alessandro Gallucci |