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Criteri della Cassazione-Cambio turno, quando si fonda su motivi disciplinari e ritorsivi?-Ipsoa.it

 

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La Cassazione ha affermato che, nel caso di un cambio turno imposto ad un dipendente, qualora vi sia uno stretto rapporto cronologico tra un comportamento del lavoratore stesso e la scelta datoriale ed in mancanza di prove oggettive delle ragioni tecnico-organizzative che hanno portato a tale decisione, il provvedimento di cambio turno può considerarsi fondato su motivi disciplinari e ritorsivi ed è quindi illegittimo.

 

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20196 del 4 ottobre 2011 si è occupata di un caso alquanto singolare, relativo ad un cambio turno assegnato ad un lavoratore dalla propria azienda, avente fini ritorsivi e disciplinari.

 

Infatti, nel caso di specie, il lavoratore era stato sempre addetto al turno di notte in un reparto di tessitura ma, allorquando si era rifiutato di seguire altri 5 telai, oltre agli 11 già attribuiti alle sue cure, aveva ricevuto una contestazione disciplinare.

 

Tuttavia lo stesso aveva presentato le proprie giustificazioni alle quali non era seguita l’irrogazione di alcuna sanzione disciplinare, ma subito dopo gli era stato comunicato il cambio di turno per “motivi inerenti l’attività produttiva e per evitare il verificarsi di fatti molto incresciosi”.

 

In effetti, così come presentato il provvedimento di cambio turno sembrava avere più una natura disciplinare ed anche ritorsiva piuttosto che essere giustificato da ragioni tecnico-organizzative.

 

Posto quanto sopra ed atteso che il cambio aveva di fatto provocato un danno salariale (conseguente alla perdita della maggiorazione per il turno notturno), oltre a patologie cliniche connesse a disturbi del sonno, il lavoratore de quo ha impugnato il provvedimento chiedendo:

 

- il riconoscimento dell’invalidità o della nullità del provvedimento di mutamento del turno;

 

- il reintegro nel turno notturno;

 

- il pagamento delle differenze salariali conseguenti alla perdita della maggiorazione;

 

- un risarcimento per danni biologici, morali ed esistenziali.

 

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che in caso di modifica totale, repentina ed unilaterale dal parte del datore di lavoro del turno di lavoro del proprio dipendente, avente fini ritorsivi, a quest’ultimo spetta il ripristino del vecchio orario ed il danno patrimoniale da lucro cessante.

 

Per quanto riguarda il fine ritorsivo, infatti, appare fortemente indiziante della natura disciplinare e ritorsiva del provvedimento, lo strettissimo rapporto cronologico del rifiuto del lavoratore e del suo trasferimento al turno diurno ed inoltre ne è prova il fatto che, nel caso di specie, non sia stata data dimostrazione dall’azienda che il comportamento del lavoratore abbia portato ad una oggettiva disfunzione di carattere organizzativo.

 

In conclusione gli Ermellini hanno riconosciuto che la scelta datoriale in merito alla modifica del turno nei confronti del dipendente non è legittima qualora si fondi su ragioni di carattere ritorsivo e disciplinare.

 

A cura della Redazione

 

 (Sentenza Cassazione civile 04/10/2011, n. 20196)

 

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