La Cassazione ha affermato che, nel
caso di un cambio turno imposto ad un dipendente,
qualora vi sia uno stretto rapporto cronologico tra un
comportamento del lavoratore stesso e la scelta
datoriale ed in mancanza di prove oggettive delle
ragioni tecnico-organizzative che hanno portato a tale
decisione, il provvedimento di cambio turno può
considerarsi fondato su motivi disciplinari e ritorsivi
ed è quindi illegittimo.
La Corte di Cassazione, nella
sentenza n. 20196 del 4 ottobre 2011 si è occupata di un
caso alquanto singolare, relativo ad un cambio turno
assegnato ad un lavoratore dalla propria azienda, avente
fini ritorsivi e disciplinari.
Infatti, nel caso di specie, il
lavoratore era stato sempre addetto al turno di notte in
un reparto di tessitura ma, allorquando si era rifiutato
di seguire altri 5 telai, oltre agli 11 già attribuiti
alle sue cure, aveva ricevuto una contestazione
disciplinare.
Tuttavia lo stesso aveva presentato
le proprie giustificazioni alle quali non era seguita
l’irrogazione di alcuna sanzione disciplinare, ma subito
dopo gli era stato comunicato il cambio di turno per
“motivi inerenti l’attività produttiva e per evitare il
verificarsi di fatti molto incresciosi”.
In effetti, così come presentato il
provvedimento di cambio turno sembrava avere più una
natura disciplinare ed anche ritorsiva piuttosto che
essere giustificato da ragioni tecnico-organizzative.
Posto quanto sopra ed atteso che il
cambio aveva di fatto provocato un danno salariale
(conseguente alla perdita della maggiorazione per il
turno notturno), oltre a patologie cliniche connesse a
disturbi del sonno, il lavoratore de quo ha impugnato il
provvedimento chiedendo:
- il riconoscimento dell’invalidità
o della nullità del provvedimento di mutamento del
turno;
- il reintegro nel turno notturno;
- il pagamento delle differenze
salariali conseguenti alla perdita della maggiorazione;
- un risarcimento per danni
biologici, morali ed esistenziali.
Nello specifico la Suprema Corte ha
sottolineato che in caso di modifica totale, repentina
ed unilaterale dal parte del datore di lavoro del turno
di lavoro del proprio dipendente, avente fini ritorsivi,
a quest’ultimo spetta il ripristino del vecchio orario
ed il danno patrimoniale da lucro cessante.
Per quanto riguarda il fine
ritorsivo, infatti, appare fortemente indiziante della
natura disciplinare e ritorsiva del provvedimento, lo
strettissimo rapporto cronologico del rifiuto del
lavoratore e del suo trasferimento al turno diurno ed
inoltre ne è prova il fatto che, nel caso di specie, non
sia stata data dimostrazione dall’azienda che il
comportamento del lavoratore abbia portato ad una
oggettiva disfunzione di carattere organizzativo.
In conclusione gli Ermellini hanno
riconosciuto che la scelta datoriale in merito alla
modifica del turno nei confronti del dipendente non è
legittima qualora si fondi su ragioni di carattere
ritorsivo e disciplinare.
A cura della Redazione
(Sentenza Cassazione civile
04/10/2011, n. 20196) |