La legge n. 6/2004 ha introdotto
nel Codice Civile alcune norme relative
all’amministratore di sostegno. In particolare, l’art.
408 regola la scelta nella nomina dell’amministratore di
sostegno e dispone che la scelta dell’amministratore di
sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli
interessi della persona del beneficiario e nella scelta,
il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il
coniuge che non sia separato legalmente, la persona
stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o
il fratello o la sorella, il parente entro il quarto
grado ovvero il soggetto designato dal genitore
superstite con testamento, atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
Tuttavia, l’ultimo comma della
norma prevede che il giudice tutelare, quando ne ravvisa
l’opportunità, può chiamare all’incarico di
amministratore di sostegno anche un altra persona
idonea. Con la Sentenza n. 19596/2011, la Corte di
Cassazione ha voluto ribadire il principio secondo il
quale l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c.
sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta
del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale
in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con
l’ampio margine di discrezionalità nella scelta
riconosciuta dalla legge al giudice di merito
finalizzata esclusivamente agli interessi del
beneficiario. Ciò del resto trova conferma nell’ultimo
comma dell’art. 408 c.c., laddove viene data al giudice
tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi
motivi, anche una persona diversa da quelle indicate
dall’art. 408, comma 1, il che sta necessariamente a
significare che l’indicazione delle persone suddette non
riveste un ordine preferenziale né un carattere
esclusivo. Il caso, sottoposto all’esame della Corte,
riguarda un coniuge nominato, dal Giudice Tutelare del
Tribunale di Reggio Emilia, amministratore di sostegno
per la moglie affetta da una grave forma di demenza
precoce. Avverso tale decisione propone reclamo la
sorella della beneficiaria, che chiede di essere
nominata amministratore di sostegno al posto del
cognato. La Corte di Appello di Bologna accoglie la
domanda, ma, il marito non ci sta e promuove ricorso per
Cassazione. Nelle more, tuttavia, la beneficiaria è
deceduta. Ma, nell’interesse della legge, la Suprema
Corte ha voluto ugualmente ribadire il principio di
diritto per cui, nella scelta dell’amministratore di
sostegno l’elenco contenuto nella norma citata non ha
carattere preferenziale, anche perché l’interesse
tutelato è quello del beneficiario.
Anna Teresa Paciotti |