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La legge n. 6/2004 ha introdotto nel Codice Civile alcune norme relative all’amministratore di sostegno. In particolare, l’art. 408 regola la scelta nella nomina dell’amministratore di sostegno e dispone che la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario e nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

Tuttavia, l’ultimo comma della norma prevede che il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche un altra persona idonea. Con la Sentenza n. 19596/2011, la Corte di Cassazione ha voluto ribadire il principio secondo il quale l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi del beneficiario. Ciò del resto trova conferma nell’ultimo comma dell’art. 408 c.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408, comma 1, il che sta necessariamente a significare che l’indicazione delle persone suddette non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo. Il caso, sottoposto all’esame della Corte, riguarda un coniuge nominato, dal Giudice Tutelare del Tribunale di Reggio Emilia, amministratore di sostegno per la moglie affetta da una grave forma di demenza precoce. Avverso tale decisione propone reclamo la sorella della beneficiaria, che chiede di essere nominata amministratore di sostegno al posto del cognato. La Corte di Appello di Bologna accoglie la domanda, ma, il marito non ci sta e promuove ricorso per Cassazione. Nelle more, tuttavia, la beneficiaria è deceduta. Ma, nell’interesse della legge, la Suprema Corte ha voluto ugualmente ribadire il principio di diritto per cui, nella scelta dell’amministratore di sostegno l’elenco contenuto nella norma citata non ha carattere preferenziale, anche perché l’interesse tutelato è quello del beneficiario.

Anna Teresa Paciotti

 

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