Il dispositivo prevale
La divergenza tra motivazione e
dispositivo non può essere risolta facendo ricorso alla
motivazione per chiarire l’effettiva portata della
decisione. Tale procedimento interpretativo è consentito
solo nei casi in cui la divergenza tra l’uno e l’altra
sia stata determinata da un errore materiale contenuto
nel dispositivo e sia immediatamente riconoscibile così
da poter consentire il ricorso alla motivazione per
chiarire l’effettiva portata della decisione. Il
contrasto tra dispositivo e motivazione non determina la
nullità della sentenza, ma si risolve con la logica
prevalenza dell’elemento decisionale su quello
giustificativo.
Del resto, va anche ricordato il
principio in forza del quale nella sentenza
dibattimentale, in caso di difformità tra dispositivo e
motivazione, prevale il primo sulla seconda, in quanto è
il dispositivo letto in udienza che costituisce l’atto
con cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel
caso concreto, ciò diversamente dal caso della decisione
camerale, dove ogni contrasto tra motivazione e
dispositivo comporta la prevalenza della prima sul
secondo, in quanto, non vi è momento distintivo tra
dispositivo e motivazione, che nel loro insieme
costituiscono la decisione. Così la Cassazione con la
Sentenza n. 35210/2011. Il caso. Un incidente stradale.
Un automobilista investe un motociclista. Condannato per
lesioni colpose gravi l’automobilista, tenuto a
risarcire il danno. La compagnia assicuratrice del
veicolo investitore promuove ricorso per Cassazione,
avverso la pronuncia di appello, che confermando quanto
deciso in primo grado, ribadisce la condanna,
dell’automobilista in solido con la compagnia
assicuratrice, al risarcimento dei danni in favore delle
parti civili. Della liquidazione dei danni, scritta in
motivazione, non vi è traccia nel dispositivo, che, nel
rigettare l’appello, si limita a confermare
integralmente la sentenza impugnata. La Corte osserva
che è evidente, nel caso di specie, la divergenza tra
motivazione e dispositivo, che non può essere risolta
facendo ricorso alla motivazione per chiarire
l’effettiva portata della decisione. Tale procedimento
interpretativo è consentito, infatti, solo nei casi in
cui la divergenza tra l’uno e l’altra sia stata
determinata da un errore materiale contenuto nel
dispositivo e sia immediatamente riconoscibile così da
poter consentire il ricorso alla motivazione per
chiarire l’effettiva portata della decisione. La
riconoscibilità deve infatti risultare con assoluta
evidenza dalla lettura della stesso dispositivo oppure
dalla lettura della motivazione ma, in quest’ultimo
caso, purché sussistano elementi certi e logici, in
quanto tali, univocamente interpretabili che consentano
di ritenere errato il dispositivo, sia pure in parte,
per un errore materiale intervenuto nella redazione del
dispositivo. E’ consentito il ricorso alla motivazione
per chiarire l’effettiva portata della decisione in
quanto il contrasto tra dispositivo e motivazione sia
evidente, potendosi escludere con assoluta certezza che
la motivazione sia stata strumentalmente rivolta a
giustificare un errore o un’omissione, intervenuti nel
processo formativo della volontà. In difetto della
sicura sussistenza di tali presupposti sopra, trova
applicazione il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contrasto
tra dispositivo e motivazione non determina nullità
della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza
dell’elemento decisionale su quello giustificativo. Nel
caso di specie, pertanto, va rilevato che
l’apprezzamento della reale determinazione giudiziale
impone di attribuire prevalenza al dispositivo, nella
parte in cui si limita a confermare integralmente la
sentenza impugnata.
Anna Teresa Paciotti |