N. 05417/2011
REG.PROV.COLL.
N. 00740/2008
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 740 del 2008, proposto da***
contro***
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania
- sede di Salerno - Sezione II^ - n. 2 del 9 gennaio
2007, resa tra le parti, concernente diniego di rimborso
di somme versate a titolo di oblazione condono abusi
edilizi;
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della
Campania;
Vista la memoria difensiva prodotta
dall’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 5 luglio 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per
le parti gli avvocati Benedetto Graziosi, su delega
dell'avv. Michele Gaeta, e Giovanni Palatiello
dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso al Giudice
territoriale il Sig. Siani impugnava il provvedimento n.
34485 del 5 ottobre 1995 con il quale l’Amministrazione
finanziaria dello Stato aveva rigettato l’istanza di
rimborso di parte dell’oblazione dallo stesso versata
(lire 17.267.760), a seguito della domanda di condono
edilizio del 29 aprile 1986 per un edificio residenziale
in Nocera, abusivamente edificato, e non restituita per
la parte di detta domanda di condono rigettata.
Deduceva, al riguardo, due motivi
di impugnazione:
- violazione degli articoli 35 e 40
della legge n. 47 del 1985 e di eccesso di potere per
difetto dei presupposti, perché il termine triennale di
prescrizione previsto dalla prima delle due citate norme
si riferirebbe soltanto alle opere sanabili e non anche
a quelle escluse dalla sanatoria;
- violazione delle stesse norme di
cui al primo motivo e dell’art. 39 della stessa legge n.
47 del 1985 perché il termine breve di prescrizione
previsto si riferirebbe ai soli errori di calcolo, ma
non anche all’oblazione versata senza titolo, per la
quale l’art. 39 non prevederebbe alcun termine breve di
prescrizione del diritto al rimborso, ma soltanto la
facoltà di rinunziarvi, nel caso che l’interessato
intendesse avvalersi dell’oblazione per estinguere il
reato o ridurre la sanzione amministrativa, facoltà che,
però, nella specie non sarebbe stata esercitata
dall’interessato.
Chiedeva, conseguentemente, la
declaratoria del diritto al rimborso di lire 12.532.608,
invocando in subordine l’art. 2041 del codice civile.
2. - Con sentenza n. 2 del 9
gennaio 2007 il TAR Campania, sede di Salerno, ha
respinto detto ricorso ritenendo fondata la tesi
sostenuta dalla difesa dell’Amministrazione di
applicabilità al caso di specie della disposizione
contenuta nell’art. 35 delle legge n. 47 del 1985, nel
senso che detta disposizione conterrebbe la disciplina
generale della prescrizione del diritto al rimborso
dell’oblazione versata in sede di condono di opere
edilizie abusive, senza distinguere tra opere sanabili
ed opere non sanabili.
Ciò sul presupposto che “..la
prescrizione è istituto di carattere generale…”,
attinente ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici
e conseguente ad inerzia del titolare del diritto, che
opera “…indipendentemente ed a prescindere dalla ragione
che ha dato luogo alla nascita del credito…” e che, “…in
assenza di un’espressa normativa derogatoria, che per
sua natura è di stretta interpretazione, e di atti
interruttivi, il termine prescrizionale decorre senza
alcun collegamento ai fatti produttivi del credito i
quali rilevano, invece, solo ai fini della
determinazione del termine iniziale del decorso della
prescrizione, determinazione questa che, nel caso in
esame, non viene contestata…”.
In sintesi, il primo Giudice ha
statuito che la disposizione dell’art. 35 citato non
opera soltanto in caso di errore di calcolo e l’invocata
norma dell’art. 39 “…ha contenuto normativo non
collegabile alla disciplina che regola la
prescrizione…”.
3. - Con l’appello in epigrafe il
sig. Siani ha chiesto la riforma integrale della
sentenza impugnata perché la pronunzia del TAR sarebbe
affetta dai seguenti vizi:
i)- violazione degli articoli 35 e
40 delle legge n. 47 del 1985; difetto dei presupposti;
violazione degli articoli 2946 e 2935 del codice civile,
nonché degli articoli 112 e 115 del codice di procedura
civile;
ii)- violazione sotto diverso
profilo degli articoli 35 e 40 delle legge n. 47 del
1985, nonché violazione dell’art. 39 della stessa legge;
iii)- in via subordinata,
violazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione alla
censura, pure proposta in prime cure, di ingiustificato
arricchimento dell’Amministrazione.
4. - Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate si sono
costituite anche nel presente grado di giudizio.
5. - Alla pubblica udienza del 5
luglio 2011 l’appello è stato introitato a decisione.
6. - Preliminarmente deve rilevare
il Collegio che, con la memoria depositata in previsione
della discussione in pubblica udienza dell’appello, il
sig. Siani ha svolto “…alcune considerazioni in punto di
giurisdizione…”, richiamando la più recente
giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, sia in tema di riparto della materia qui in
esame (n. 29291 del 15 dicembre 2008), sia in tema di
giudicato implicito sulla stessa questione (n. 9662 del
23 aprile 2009), per sostenere che, nella specie,
sarebbe preclusa al Giudicante ogni valutazione,
essendosi formato detto giudicato implicito per avere il
TAR deciso nel merito il ricorso.
Al riguardo, il Collegio non può
che fare applicazione dell’art. 9 del codice del
processo amministrativo (di seguito, per brevità:
c.p.a.), alla stregua del quale il difetto di
giurisdizione, se è rilevabile in primo grado anche di
ufficio, non lo è parimenti in secondo grado, atteso che
“…nei giudizi di impugnazione è rilevato (ndr. soltanto)
se dedotto con specifico motivo avverso il capo della
pronunzia impugnata che, in modo implicito od esplicito,
ha statuito sulla giurisdizione”.
Nel caso in esame, deve convenirsi
con la difesa del sig. Siani che difetta ogni
impugnazione incidentale sul punto delle Amministrazioni
appellanti, per cui va constatata l’esistenza di un
giudicato implicito sulla questione di giurisdizione
concernente, ex art. 35, comma 16, della legge n. 47 del
1985, la domanda di restituzione dell’oblazione nella
specie presentata dal predetto appellante dopo
l’intervenuto rigetto della sua istanza di condono
edilizio e, quindi, può darsi ingresso all’esame delle
critiche di merito mosse alla sentenza impugnata.
7. - L’appello è fondato per le
seguenti considerazioni.
E’ noto che la regola generale in
tema di prescrizione ordinaria dei crediti sia contenuta
nell’art. 2946 del codice civile (di seguito, per
brevità: c.c.), laddove afferma che “…i diritti si
estinguono per prescrizione con il decorso di dieci
anni…”, salvi “...i casi in cui la legge dispone
diversamente…”.
La successiva disciplina
codicistica delle “prescrizioni brevi” , e cioè delle
ipotesi espressamente e tipicamente individuate in cui
vale un termine inferiore a quello decennale, conferma
la predetta regola di carattere generale che, pertanto,
si applica le quante volte difetti una norma primaria
che specificamente colleghi al decorso di un tempo
inferiore a dieci anni la prescrizione di un diritto di
credito.
Traslando tali principi nel caso in
esame è agevole rilevare, innanzi tutto, come abbia
errato il Giudice di prime cure ad affermare, in linea
generale, che l’assenza nella norma del comma 17, ultimo
alinea, dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985 di una
specifica disposizione che escluda l’applicabilità del
termine prescrizionale triennale (ivi previsto)
all’ipotesi (qui ricorrente) di diniego espresso di
condono edilizio sarebbe dimostrativa della volontà del
legislatore di far rientrare anche tale fattispecie
nell’ambito di applicabilità di tale termine breve,
tenuto conto che una tale interpretazione vulnera il
principio generale espressamente recato dal richiamato
art. 2946 c.c. mediante la chiara locuzione “…salvi i
casi in cui la legge dispone diversamente…” posta, non a
caso, dopo l’affermazione della regola decennale.
Inoltre, anche un’adeguata lettura
della norma speciale dell’art. 35 citato avrebbe dovuto,
come deve, rendere immediatamente palese che
l’intenzione del legislatore è rivolta soltanto a
disciplinare il particolare caso ivi individuato del
silenzio-assenso formatosi sulla domanda di sanatoria,
una volta che l’interessato abbia provveduto (sempre che
non ricorrano le eccezioni ivi pure previste) “…al
pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a
conguaglio…” ed all’accatastamento del manufatto.
Opinare diversamente comporta,
infatti, un’inammissibile integrazione di una norma di
legge a valenza speciale (siccome derogatoria del
principio generale in tema di prescrizione ordinaria)
che è, peraltro, resa ancor più evidente dalla
circostanza che, nella specie, l’esaurimento del
rapporto amministrativo, conseguente all’emanazione del
provvedimento di rigetto della domanda di condono del
Siani (cfr. provvedimento n. 41634 del 9 dicembre 1994),
esclude che, nel rapporto successivo avente ad oggetto
la restituzione della parte di oblazione inerente la
parte di immobile non sanata, permanga in capo
all’Amministrazione un potere amministrativo
autoritativo.
Le parti, invero, in detto nuovo
rapporto di debito-credito, sempre che esso sorga, come
nella specie, a seguito di un espresso rigetto (in parte
qua) della sanatoria, si vengono a trovare in una
posizione sostanzialmente paritaria nella quale non può
che trovare applicazione, non solo l’art. 2946 c.c. per
le ragioni già dette, ma anche la disposizione dell’art.
2935 dello stesso codice, circa la decorrenza della
prescrizione decennale dalla data di emanazione del
citato provvedimento di rigetto.
In sintesi, ritiene il Collegio
che, alla stregua delle attuali risultanze di causa,
alla data del 22 settembre1995 (di presentazione al
competente Ufficio delle Entrate dell’istanza di
restituzione dell’oblazione versata per abusi edilizi,
poi, non ammessi a sanatoria) non era ancora maturata la
prescrizione decennale applicabile alla fattispecie per
cui, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di
prime cure merita di essere accolto, con conseguente
annullamento del provvedimento dell’Amministrazione
Finanziaria n. 34485 del 5 ottobre 1995 e riconoscimento
del buon titolo del sig. Siani ad ottenere la
restituzione della somma rivendicata di lire 12.532.608,
siccome versata a titolo di oblazione di abusi edilizi
non sanati.
8. - Quanto, infine, alle spese del
doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che possa
disporsi l’integrale compensazione delle stesse tra le
parti, attesa la parziale novità della questione
trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente
pronunciando sull'appello n. 740 del 2008, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in
accoglimento del ricorso di primo, dispone
l’annullamento del provvedimento impugnato, con
conseguente declaratoria del diritto del sig. Siani al
rimborso della somma rivendicata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere,
Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |