Il fenomeno del c.d. possesso
mediato,
“la presunzione del possesso opera
a vantaggio di chi si trovi in relazione diretta ed
immediata con il bene. Colui il quale assume di trovarsi
in rapporto mediato non può giovarsi di tale presunzione
ma deve fornire la prova dell'"animus possidendi"”
Tribunale Cagliari, 06/06/1996
Rapallo c. Reg. auton. Sardegna Riv. giur. Sarda 1997,
40 (nota SIDDI)
“la conversione della mezzadria in
affitto operata dal concessionario contro la volontà del
concedente non modifica la situazione di fatto, ma solo
quella di diritto e non attenta affatto al possesso del
concedente stesso che rimane mediato, così come era
nella mezzadria”
Pretura Ronciglione, 28/04/1984
Venturi c. Ioncoli Riv. dir. agr. 1984, 403
descritto dal secondo comma
dell'articolo 1140 del codice civile (cfr., amplius, IL
POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di
manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno
temuto-, Cedam, Padova 2011)
“deve riconoscersi la possibilità
che la P.A. usucapisca il diritto di proprietà su un
immobile, del quale abbia per oltre un ventesimo
disposto conferendolo in locazione nell'erroneo
presupposto della sua demanialità, poiché il regime di
concessione costituisce uno dei modi fisiologici di uso
e disposizione dei beni pubblici, attuandosi una
situazione analoga a quella prevista dall'art. 1140 c.c.
di possesso mediato”
Cassazione civile, sez. I,
11/03/1992, n. 2913 Min. fin. c. Donato Filippo e altro
Rass. avv. Stato 1992, 260
e spesso utilizzato anche in sede
penale:
“il peculato, quale fattispecie di
appropriazione indebita qualificata perché commessa dal
pubblico agente, richiede il previo possesso o comunque
la disponibilità dell’oggetto materiale dell’azione,
secondo un’accezione più lata di quella risultante
dall’art. 1140 c.c., comprendente sia la semplice
detenzione materiale del bene ricevuto per ragioni di
ufficio o di servizio, sia la disponibilità giuridica
del bene che forma oggetto di appropriazione da altri
custodito, quale forma di possesso mediato che si
riscontra allorché l’agente, privo del corpus, ha
comunque il potere di disporre "uti dominus" del bene
materialmente detenuto da altri o di conseguirne la
materiale detenzione mediante un atto o un fatto
rientrante nella competenza dell’ufficio di cui è
investito; in mancanza di tale disponibilità del bene,
l’impossessamento dello stesso invito domino, integra
pienamente l’ipotesi del furto”
Tribunale Trapani, 17/06/2005 -
Redazione Giuffrè 2006
“ai fini del reato di peculato, il
requisito del possesso del denaro ricorre non solo nel
caso di possesso immediato (o disponibilità materiale),
ma anche in quelli di possesso mediato (o disponibilità
giuridica), ovverosia allorché il bene sia materialmente
detenuto da altri, ma l'agente, mediante un atto o un
fatto rientrante nell'ufficio di cui è investito, possa
di esso disporre o possa conseguirne la materiale
detenzione. Quanto alla condotta, integra appropriazione
il comportamento sin dall'inizio collegato ad un rientro
del denaro, destinato ad un terzo, nella disponibilità
del pubblico ufficiale, non più in quanto tale, ma come
soggetto privato. In linea astratta ogni appropriazione
è anche una distrazione ed ogni distrazione è anche
appropriazione in quanto, dando al denaro la diversa
destinazione, il pubblico ufficiale ne dispone come se
fosse suo. L'appropriazione sussiste tutte le volte in
cui il denaro viene fatto "proprio" dal pubblico
ufficiale nel senso che, in virtù della condotta di
quest'ultimo e di eventuali complici, il denaro entra
nel suo patrimonio personale, nel patrimonio, cioè, di
quello stesso soggetto che, avendone già avuto il
possesso in ragione del suo ufficio, ne ha determinato
la perdita in capo alla p.a., senza che tale passaggio
trovi giustificazione alcuna. (Nel caso di specie il
tribunale ha ritenuto integrare peculato la condotta di
alcuni funzionari addetti alla manutenzione di stabili
pubblici, con una dotazione periodica di denaro, sia
pure materialmente depositata presso le casse dell'ente,
i quali, d'accordo con gli esecutori dei lavori di
manutenzione, mediante l'alterazione in aumento dei
documenti rappresentativi dei lavori che giustificavano
l'esborso di denaro a favore delle imprese esecutrici,
si appropriavano della parte di denaro corrispondente
alla sovrafatturazione)”.
Tribunale Milano, 28/01/2003 - Foro
ambrosiano 2004, 3 |