Riccardo RICCÒ
Anche se il sistema
europeo di responsabilità del fabbricante (che trova le
sue origini immediate nella
Direttiva 85/374)
appare più “rigido” (perché improntato, in linea di
massima, al principio di massima sicurezza
tecnologicamente fattibile: cfr. Corte Gius. CE, 29
maggio 1997, causa n. 300/95) rispetto a quello/i
nordamericano/i che, come quello qui considerato (del
Massachusetts), introducono “esimenti” fondate sul
diverso principio di ragionevolezza,
la sentenza che si segnala
è comunque di interesse: vuoi perché, in primo luogo, la
compiuta disciplina che della soggetta materia è stata
data da molti legislatori europei – tra cui quello
italiano – concede ancora spazio ad incidenti di
cognizione che sembrano presupporre il fenomeno della
imputabilità, e dunque un metro di giudizio che si
adagia sui vaghi ed imprecisati limiti della
ragionevolezza (cfr. in particolare gli artt. 103 e 105,
Cod. cons. it., e
le evidenti aporie ivi contenute); vuoi perché, in
secondo luogo, vi sono alcuni prodotti intrinsecamente
non sicuri, anzi: pericolosi, rispetto ai quali le
migliori applicazioni od accorgimenti – di sicurezza –
inibirebbero tutte o alcune delle funzionalità per cui
gli stessi sono offerti e/o sono oggetto di domanda,
ovvero (le dette applicazioni ed accorgimenti)
andrebbero a pregiudicare od elidere gli effetti di
diverse altre applicazioni od accorgimenti – di
sicurezza – di cui il prodotto sia o possa essere, in
ipotesi, parimenti dotato (e dunque, in questi casi, il
problema dell’affermazione di
responsabilità del fabbricante
o produttore si pone su di un piano affatto
peculiare); vuoi perché, infine, non pare (almeno a me)
soddisfacentemente risolto dal diritto europeo, e
nemmeno dai diritti nazionali “derivati”, il problema
della sicurezza (leggi: accettabilità della) dei
prodotti di gamma inferiore. Ad esempio: anche
un'autovettura utilitaria dovrebbe essere dotata di
freni (ormai l'a.b.s. può dirsi un caveat per il
fabbricante:) in carbo-ceramica? Le autovetture ad alte
prestazioni, possono essere vendute senza, e solo su
richiesta, e dietro pagamento aggiuntivo dello
“optional”, con? E poi, tornando al profilo accennato
appena sopra, è in generale più sicuro il sistema
frenante tradizionale, che è più “prestante” finché non
si surriscalda, o quello carbo-ceramica che è meno
prestante ma decisamente più “affidabile”, come si dice
alla lunga?
Sia come sia (la responsabilità da prodotto di matrice
europea può essere definita in termini di
“responsabilità ragionevolmente oggettiva” ..?), la
sentenza offre importanti spunti al lettore, in
particolare quando affronta l’eccezione di “categorical
liability” sollevata dal convenuto. |