Avv. Paolo Nesta


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Principi generali del processo tributario-Cugit.it

 

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1) La competenza generale tributaria comprende questioni di natura, direttamente od indirettamente, tributaria.

 

La giurisdizione tributaria è estesa a tutte le controversie legate da una connessione stretta ad organi fiscali.

 

La cognizione degli organi di giurisdizione tributaria deve estendersi, altresì, a tutte le controversie relative ai contributi previdenziali.

 

Rientrano nelle competenze dei giudici tributari sia le contestazioni degli atti di esecuzione forzata sia le questioni relative ai risarcimenti danni derivanti da un illecito ed illegittimo comportamento degli uffici fiscali, previdenziali, locali e degli agenti della riscossione.

 

2) In ossequio al principio della conservazione degli effetti, nel caso in cui un ricorso introduttivo, presentato ad un giudice privo di giurisdizione, venga ritualmente riattivato in giudizio a seguito di declinatoria di giurisdizione davanti al competente giudice, si verifica un’ipotesi di translatio iudicii con tutti i favorevoli effetti conservativi di preclusioni e di eventuali risultanze istruttorie acquisite.

 

Il processo iniziato, erroneamente, davanti ad un giudice in difetto di giurisdizione può continuare, così come iniziato, davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, al fine di dar luogo ad una pronuncia di merito conclusiva della controversia processuale.

 

Il termine per riassumere il processo, dopo la declinatoria di giurisdizione resa dal giudice del merito, deve essere semestrale.

 

3) La giustizia tributaria deve essere gestita da giudici terzi ed imparziali che non devono assolutamente essere nominati da una delle parti in causa.

 

Il processo tributario si deve svolgere nel contraddittorio tra le parti e la legge ne deve assicurare la ragionevole durata.

 

I giudici tributari devono avere una specifica e qualificata preparazione nel settore tributario.

 

I giudici tributari devono essere nominati tramite concorso pubblico, tenendo conto dei titoli professionali e devono svolgere la propria attività a tempo pieno.

 

Il giudice tributario deve essere monocratico in primo grado e collegiale in grado di appello, con segreterie autonome.

 

4) Nel processo tributario è sempre ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti, consentendo la proposizione contro la stessa parte e, quindi, la trattazione unitaria, di una pluralità di domande, anche non connesse tra loro.

 

Il ricorso cumulativo deve sempre ritenersi consentito, allorquando siano chiaramente individuati gli atti soggetti a gravame e sia inequivoca la volontà di ricorrere avverso ognuno di essi.

 

5) Il diniego, espresso o tacito, dell’istanza di autotutela è impugnabile innanzi al giudice tributario.

 

I giudici tributari possono decidere, nel merito, del rapporto tributario sottostante anche in base ad equità, non impugnabile, realizzando a pieno il principio in base al quale ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche, in ragione della propria effettiva capacità contributiva.

 

6) In ordine agli atti amministrativi non aventi natura prettamente processuale, non è mai consentita la sanatoria dei vizi di nullità della notificazione, per aver l’atto raggiunto ugualmente lo scopo cui era destinato.

 

La notificazione è nulla, se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia , o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.

 

Nel processo tributario, si deve scrupolosamente osservare la regola secondo cui la relazione di notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario e da lui datata e sottoscritta, deve essere apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto, e non in qualsiasi altra sede topografica dell’atto stesso, al fine di garantire la regolare esecuzione dell’operazione di consegna della copia conforme all’originale.

 

La notificazione di un atto, sia esso sostanziale o processuale, eseguita senza il rispetto di tale modalità, mediante, invece, una relata apposta soltanto sul frontespizio dell’originale deve essere ritenuta nulla.

 

In caso di notificazione dell’atto di impugnazione di una sentenza tributaria a mezzo posta o tramite consegna presso l’ufficio, l’utilizzo di copia dell’atto per la notifica ed il deposito dell’originale nella segreteria del giudice tributario, integra un’ipotesi di mera irregolarità formale.

 

7) Il provvedimento di compensazione di un credito vantato dal contribuente con un debito tributario dello stesso è sempre impugnabile davanti al giudice tributario.

 

È impugnabile il divieto di compensazione di ogni tipo.

 

8) Un termine considerato perentorio per il contribuente lo deve necessariamente essere anche per l’amministrazione finanziaria, che non può certo invocare una presunta superiorità pubblica.

 

Nella fase di costituzione in giudizio, il mancato rispetto della perentorietà del termine da parte dell’Ufficio convenuto ne determina la relativa dichiarazione di contumacia.

 

9) L’esercizio del diritto di difesa non deve avere limiti, se non quello dell’ordine pubblico.

 

La formazione della prova deve svolgersi per mezzo di un effettivo contraddittorio tra le parti.

 

I fatti non contestati, quale che sia la parte che li ha dedotti, per definizione, non appartengono alla lite, se non come fatti pacifici.

 

Nel processo tributario è, infatti, applicabile il principio di non contestazione, secondo il quale un fatto non contestato dalla parte avversa non è bisognevole di prova e, dunque, il giudice deve considerarlo, a tutti gli effetti, vero, decidendo di conseguenza.

 

10) Deve essere sempre ammessa la prova per testimoni ed il giuramento.

 

Il Collegio ha la facoltà di disporre la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente sui fatti di causa.

 

Non possono essere mai utilizzati atti e prove illegittimamente acquisiti.

 

Nel giudizio di appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, e non occorre che la parte costituita dimostri di non averli potuti produrre nel precedente grado di giudizio, per causa ad essa non imputabile.

 

L’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice tributario per l’acquisizione d’ufficio dei documenti necessari per la sentenza non può assolutamente sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova, il quale grava sull’amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e perciò è legittimamente esercitabile soltanto per sopperire all’impossibilità di una parte di esibire documenti, in possesso dell’altra parte.

 

11) Il contribuente può sempre chiedere la sospensione della riscossione in ogni grado del giudizio, senza alcuna limitazione, sia per quanto riguarda le imposte, che per gli interessi e le sanzioni.

 

12) E’ sempre consentita la rimessione in termini quando il contribuente dimostra di essere stato nell’impossibilità di proporre ricorsi o appelli.

 

La rimessione in termini deve essere ammessa anche per le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio tributario.

 

13) E’ sempre consentita la conciliazione delle parti anche in grado di appello, con la riduzione delle sanzioni.

 

14) Le sentenze dei giudici tributari devono essere congruamente motivate.

 

La mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.

 

Anche la sentenza tributaria con una motivazione apparente è da ritenersi affetta da nullità.

 

Il dovere di motivazione incombente sul giudice del gravame non è adempiuto per mezzo del mero richiamo per relationem alla sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado deve dare conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato sia le censure proposte.

 

Franco Antonio Pinardi – Maurizio Villani

 

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