1) La competenza generale
tributaria comprende questioni di natura, direttamente
od indirettamente, tributaria.
La giurisdizione tributaria è
estesa a tutte le controversie legate da una connessione
stretta ad organi fiscali.
La cognizione degli organi di
giurisdizione tributaria deve estendersi, altresì, a
tutte le controversie relative ai contributi
previdenziali.
Rientrano nelle competenze dei
giudici tributari sia le contestazioni degli atti di
esecuzione forzata sia le questioni relative ai
risarcimenti danni derivanti da un illecito ed
illegittimo comportamento degli uffici fiscali,
previdenziali, locali e degli agenti della riscossione.
2) In ossequio al principio della
conservazione degli effetti, nel caso in cui un ricorso
introduttivo, presentato ad un giudice privo di
giurisdizione, venga ritualmente riattivato in giudizio
a seguito di declinatoria di giurisdizione davanti al
competente giudice, si verifica un’ipotesi di translatio
iudicii con tutti i favorevoli effetti conservativi di
preclusioni e di eventuali risultanze istruttorie
acquisite.
Il processo iniziato, erroneamente,
davanti ad un giudice in difetto di giurisdizione può
continuare, così come iniziato, davanti al giudice
effettivamente dotato di giurisdizione, al fine di dar
luogo ad una pronuncia di merito conclusiva della
controversia processuale.
Il termine per riassumere il
processo, dopo la declinatoria di giurisdizione resa dal
giudice del merito, deve essere semestrale.
3) La giustizia tributaria deve
essere gestita da giudici terzi ed imparziali che non
devono assolutamente essere nominati da una delle parti
in causa.
Il processo tributario si deve
svolgere nel contraddittorio tra le parti e la legge ne
deve assicurare la ragionevole durata.
I giudici tributari devono avere
una specifica e qualificata preparazione nel settore
tributario.
I giudici tributari devono essere
nominati tramite concorso pubblico, tenendo conto dei
titoli professionali e devono svolgere la propria
attività a tempo pieno.
Il giudice tributario deve essere
monocratico in primo grado e collegiale in grado di
appello, con segreterie autonome.
4) Nel processo tributario è sempre
ammissibile la proposizione di un unico ricorso
cumulativo avverso più atti, consentendo la proposizione
contro la stessa parte e, quindi, la trattazione
unitaria, di una pluralità di domande, anche non
connesse tra loro.
Il ricorso cumulativo deve sempre
ritenersi consentito, allorquando siano chiaramente
individuati gli atti soggetti a gravame e sia inequivoca
la volontà di ricorrere avverso ognuno di essi.
5) Il diniego, espresso o tacito,
dell’istanza di autotutela è impugnabile innanzi al
giudice tributario.
I giudici tributari possono
decidere, nel merito, del rapporto tributario
sottostante anche in base ad equità, non impugnabile,
realizzando a pieno il principio in base al quale
ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche, in
ragione della propria effettiva capacità contributiva.
6) In ordine agli atti
amministrativi non aventi natura prettamente
processuale, non è mai consentita la sanatoria dei vizi
di nullità della notificazione, per aver l’atto
raggiunto ugualmente lo scopo cui era destinato.
La notificazione è nulla, se non
sono osservate le disposizioni circa la persona alla
quale deve essere consegnata la copia , o se vi è
incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla
data.
Nel processo tributario, si deve
scrupolosamente osservare la regola secondo cui la
relazione di notificazione eseguita dall’ufficiale
giudiziario e da lui datata e sottoscritta, deve essere
apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto, e
non in qualsiasi altra sede topografica dell’atto
stesso, al fine di garantire la regolare esecuzione
dell’operazione di consegna della copia conforme
all’originale.
La notificazione di un atto, sia
esso sostanziale o processuale, eseguita senza il
rispetto di tale modalità, mediante, invece, una relata
apposta soltanto sul frontespizio dell’originale deve
essere ritenuta nulla.
In caso di notificazione dell’atto
di impugnazione di una sentenza tributaria a mezzo posta
o tramite consegna presso l’ufficio, l’utilizzo di copia
dell’atto per la notifica ed il deposito dell’originale
nella segreteria del giudice tributario, integra
un’ipotesi di mera irregolarità formale.
7) Il provvedimento di
compensazione di un credito vantato dal contribuente con
un debito tributario dello stesso è sempre impugnabile
davanti al giudice tributario.
È impugnabile il divieto di
compensazione di ogni tipo.
8) Un termine considerato
perentorio per il contribuente lo deve necessariamente
essere anche per l’amministrazione finanziaria, che non
può certo invocare una presunta superiorità pubblica.
Nella fase di costituzione in
giudizio, il mancato rispetto della perentorietà del
termine da parte dell’Ufficio convenuto ne determina la
relativa dichiarazione di contumacia.
9) L’esercizio del diritto di
difesa non deve avere limiti, se non quello dell’ordine
pubblico.
La formazione della prova deve
svolgersi per mezzo di un effettivo contraddittorio tra
le parti.
I fatti non contestati, quale che
sia la parte che li ha dedotti, per definizione, non
appartengono alla lite, se non come fatti pacifici.
Nel processo tributario è, infatti,
applicabile il principio di non contestazione, secondo
il quale un fatto non contestato dalla parte avversa non
è bisognevole di prova e, dunque, il giudice deve
considerarlo, a tutti gli effetti, vero, decidendo di
conseguenza.
10) Deve essere sempre ammessa la
prova per testimoni ed il giuramento.
Il Collegio ha la facoltà di
disporre la comparizione personale delle parti al fine
di interrogarle liberamente sui fatti di causa.
Non possono essere mai utilizzati
atti e prove illegittimamente acquisiti.
Nel giudizio di appello è ammessa
la produzione di nuovi documenti, e non occorre che la
parte costituita dimostri di non averli potuti produrre
nel precedente grado di giudizio, per causa ad essa non
imputabile.
L’esercizio del potere
discrezionale attribuito al giudice tributario per
l’acquisizione d’ufficio dei documenti necessari per la
sentenza non può assolutamente sopperire al mancato
assolvimento dell’onere della prova, il quale grava
sull’amministrazione finanziaria, in qualità di attrice
in senso sostanziale, e perciò è legittimamente
esercitabile soltanto per sopperire all’impossibilità di
una parte di esibire documenti, in possesso dell’altra
parte.
11) Il contribuente può sempre
chiedere la sospensione della riscossione in ogni grado
del giudizio, senza alcuna limitazione, sia per quanto
riguarda le imposte, che per gli interessi e le
sanzioni.
12) E’ sempre consentita la
rimessione in termini quando il contribuente dimostra di
essere stato nell’impossibilità di proporre ricorsi o
appelli.
La rimessione in termini deve
essere ammessa anche per le situazioni esterne allo
svolgimento del giudizio tributario.
13) E’ sempre consentita la
conciliazione delle parti anche in grado di appello, con
la riduzione delle sanzioni.
14) Le sentenze dei giudici
tributari devono essere congruamente motivate.
La mancata esposizione dello
svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della
causa e l’estrema concisione della motivazione in
diritto determinano la nullità della sentenza,
allorquando rendano impossibile l’individuazione del
thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento
del dispositivo.
Anche la sentenza tributaria con
una motivazione apparente è da ritenersi affetta da
nullità.
Il dovere di motivazione incombente
sul giudice del gravame non è adempiuto per mezzo del
mero richiamo per relationem alla sentenza impugnata. Il
giudice di secondo grado deve dare conto di aver
valutato criticamente sia il provvedimento censurato sia
le censure proposte.
Franco Antonio Pinardi – Maurizio
Villani |