Nella sentenza si legge:
sulla base della deposizione dei
testi di accusa nonché dalla documentazione in atti
nessun dubbio sorga in ordine alla responsabilità dell'
imputata con riferimento alla condotta contestata; le
opere descritte nell’ imputazione, invero, sono state
realizzate in assenza del permesso a costruire e,
pertanto, le stesse devono pacificamente essere
considerate opere abusive.
In proposito, si deve rilevare come
integri il reato di cui all'art.44 lett.b) DPR 380/01 la
copertura, in difetto di permesso di costruire, di mura
perimetrali preesistenti laddove si venga a determinare
la creazione di nuova superficie utile ed al fine di
modificare la originaria destinazione d'uso.
E nel caso di specie non è
confutabile il mutamento abusivo della destinazione
d'uso da terrazzo a vano abitabile (nella specie,
cucina, come comprovato dalla predisposizione di
supporti in muratura per allocarvi elettrodomestici, v.
rilievi fotografici in atti) attuato mediante la
realizzazione della copertura lignea.
Inoltre, inconferente appare
l'osservazione circa la natura del materiale impiegato
per la realizzazione della copertura, asseritamente
precario perché agevolmente rimovibile.
In proposito, difatti, la Suprema
Corte ha reiteratamente sancito che "in materia edilizia
ai fini del riscontro della precarietà e della relativa
esclusione della modifica dell 'assetto del territorio,
non sono rilevati le caratteristiche costruttive, i
materiali impiegati, e l'agevole rimovibilità, ma le
esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente
assolva" (v. Cass. Sez. III n.22054/2009)
Ne consegue che nel caso in esame
la stabilità della destinazione d'uso a vano abitabile
(evinta obiettivamente dalle strutture murarie
internamente realizzate) esclude recisamente qualunque
natura temporanea e precaria dell' opera abusiva.
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