Leone Antonello
La normativa e la sua
interpretazione letterale
La normativa che disciplina la
fattispecie è contenuta nelle recenti disposizioni di
cui all’art. 37 del D.L. n. 98/11 “Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria”
- convertito, con modifiche,
dall’art 1 della L. n. 111/2011 - che hanno innovato il
D.P.R. n. 115/2002 ( T.U. spese di giustizia).
L’art. 37 dispone al comma sei:
che all’art. 9 del DPR 115/02,
dopo il comma 1, viene inserito il seguente: "1-bis. Nei
processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che
sono titolari di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante
dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte
l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette,
rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a
ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi
alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto
nella misura di cui all'articolo 13, comma 1." ;
che all'articolo 13, al comma
3, del DPR 115/2002, dopo le parole: "compreso il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento"
sono inserite le seguenti: "e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis" ;
che all'articolo 13, il comma 6
bis è sostituito dal seguente: "6-bis. Il contributo
unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è
dovuto nei seguenti importi: …. b) per le controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il
comma 3; …” .
Dalla detta disciplina si evince,
sulla base dell’interpretazione letterale, che nei
processi per controversie individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che
sono titolari di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante
dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte
l'importo previsto dall'articolo 76 ( € 31.884,00) sono
soggette al contributo unificato di iscrizione a ruolo
nella misura di cui all'articolo 13, comma 3, D.P.R.
115/2002.
Tale norma, nella versione a sua
volta modificata dallo stesso art. 37 D.L. 98/11,
dispone che: “ Il contributo è ridotto alla metà per i
processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del
codice di procedura civile, compreso il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento e per le
controversie individuali di lavoro o concernenti
rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis".
Le opzioni ermeneutiche
A questo punto occorre chiedersi
quale sia l’intero di cui debba calcolarsi, poi, la
metà.
Sia l’interpretazione letterale
che quella logica conducono chiaramente ad una sola
opzione ermeneutica e cioè che il calcolo – per tutti i
processi concernenti rapporti di pubblico impiego sia
innanzi al giudice amministrativo che innanzi a quello
ordinario - vada fatto sugli importi di cui allo stesso
articolo 13 ( rubricato “ Importi”), comma uno.
Senonchè gli Uffici ricezione
ricorsi dei T.a.r., sulla scorta dell’interpretazione
fornita da una circolare interna, ritengono di dovere
calcolare tale importo in € 300,00, e cioè metà del c.u.
di € 600,00, stabilito residualmente dalla lettera e)
del comma 6 bis.
Argomenti di ordine testuale e
logico a favore della prima tesi
Per le ragioni che seguono si può
affermare che il calcolo del contributo unificato di
iscrizione a ruolo nei processi per controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego vada effettuato
– indistintamente per i processi innanzi al giudice
amministrativo e per quelli innanzi al giudice ordinario
– determinando la metà degli importi di cui allo stesso
articolo 13, comma uno, che risultano differenziati in
relazione al valore della controversia.
Il comma uno stabilisce, infatti,
in relazione al valore della controversia, proprio gli
importi del contributo unificato e nelle seguenti
misure,: “ : 1. Il contributo unificato è dovuto nei
seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore
fino a 1.100 euro, nonché per i processi per
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie,
salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di
procedura civile, e per i procedimenti di cui
all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970,
n. 898;";
b) euro 85 per i processi di valore
superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonché per i
processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I
e capo VI, del codice di procedura civile, e per i
processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1
dicembre 1970, n. 898,";
c) euro 206 per i processi di
valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per
i processi contenziosi di valore indeterminabile di
competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 450 per i processi di
valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e
per i processi civili e amministrativi di valore
indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di
valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.056 per i processi di
valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.466 per i processi di
valore superiore a euro 520.000.
Militano a favore di tale tesi i
seguenti argomenti di ordine testuale e logico:
Il comma terzo dell’art. 13,
che prevede che “ Il contributo è ridotto alla metà” non
può che riferirsi ad importi che precedano tale
disposizione piuttosto che ad importi che sono indicati
successivamente ( come pretende l’ufficio del T.a.r. che
invece ritiene che la metà vada calcolata sull’importo
di € 600,00, indicato nel successivo comma 6 bis).
In nessuna parte della
normativa esaminata si evince che il calcolo del c.u.
vada effettuato diversamente a seconda che si tratti
controversie innanzi al G.A. o al G.O.
Anche il comma 6 bis, che
determina gi importi per i ricorsi innanzi ai Giudici
amministrativi, ribadisce che: 6-bis. Il contributo
unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è
dovuto nei seguenti importi: …. b) per le controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il
comma 3;”. Dunque, anche in seno alla norma specifica
per i ricorsi innanzi al G.A. si richiama esplicitamente
il comma 3 e non si introduce alcuna differenziazione
rispetto alle controversie innanzi al G.O. .
In ragione di tale chiara
univocità letterale della disposizione, va ricordato che
- in applicazione del brocardo “ in claris non fit
interpretatio” codificato dall'art. 12 delle
Disposizioni preliminari al Codice civile - è stato
costantemente insegnato che: “A norma dell'art. 12
delle preleggi, nell'interpretazione delle norme
giuridiche si può procedere alla ricerca della effettiva
mens legis, sul presupposto che il legislatore abbia
inteso sancire una norma diversa da quella che e` resa
manifesta dalla sua dizione letterale, solo nel caso in
cui la lettera della legge non sia chiara ed
inequivoca.” ( Corte di Cassazione Sezione Lavoro
civile, Sentenza 20.03.1990, n. 2309 e, nello stesso
senso, Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile,
Sentenza 26.09.1988, n. 5247).
Le cancellerie dei Tribunali
del lavoro stanno tutte calcolando tale metà in
riferimento agli importi di cui al richiamato comma 1.
Una diversa opzione ermeneutica per le controversie
innanzi al G.A. discriminerebbe immotivatamente i
lavoratori del p.i. non contrattualizzato – che
sarebbero costretti a pagare anche per controversie di
modesto valore economico sempre l’importo fisso di €
300,00 - rispetto a quelli del p.i. contrattualizzato,
per controversie aventi medesimo valore;
Il c.u. calcolato in un importo
fisso e non correlato al valore della controversia
appare contrario ai principi di equità e di
proporzionalità in riferimento al servizio reso: si
pensi ad una controversia per differenze retributive di
esiguo importo proposta da un militare e ad una proposta
da un magistrato per la nomina a presidente di Tribunale
o di Corte di Appello.
Aderendo alla tesi degli Uffici dei
T.a.r., il c.u. sarebbe per entrambe le cause di 300
euro.
Anche per i processi
concernenti rapporti di pubblico impiego innanzi alla
Corte di Cassazione il calcolo del c.u. va fatto secondo
gli importi di cui al comma 1 dell’art. 13, rimanendo,
dunque, anch’essi correlati al valore della
controversia, così come disposto dallo stesso comma 1
bis “ … salvo che per i processi dinanzi alla Corte di
cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1." .
Aderendo alla tesi degli uffici dei
T.a.r. per una controversia di valore di 1.000 euro
innanzi ad un Tar il c.u. sarebbe di € 300 mentre
dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione di € 37,00 !!!
UBI VOLUIT DIXIT: nel caso che
ne occupa se il legislatore avesse voluto effettivamente
raggiungere il risultato prospettato dalla
Amministrazione - e cioè il calcolo della metà
sull’importo di € 600, stabilito residualmente dalla
lettera e) del comma 6 bis - non avrebbe avuto affatto
bisogno di introdurre alla citata lettera b) il richiamo
al comma 3 ma avrebbe senz’altro ivi disposto che: per
le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, il contributo è ridoto alla metà dell’importo
di cui al successivo punto e). Inserendo invece
deliberatamente il richiamo al comma tre il legislatore
ha dunque voluto espressamente produrre l’effetto
dell’uniforme determinazione del c.u. per tutte le
controversie di p.i. .
CONCLUSIONI
L’opzione ermeneutica proposta
appare senz’altro quella più aderente al dato letterale
- che non sembra, peraltro, consentirne altre – ed alla
mens legis.
Si auspica, pertanto, con il
presente scritto – ferma restando la possibilità per gli
interessati di formulare alla competente Direzione
regionale dell’Agenzia delle Entrate una istanza di
interpello ordinario ex articolo 11 della Legge n.
212/2000 – che gli Uffici dei GG.AA. rivedano la loro
posizione, aderendo quindi alla tesi in questa sede
prospettata. |