Vagli Giovanni
Sommario: 1. – Premessa. 2. –
Analisi della legittimità del Governo dimissionario ad
approvare l’accordo. 3. – Analisi della legittimità
costituzionale della partecipazione dei partiti esterni
al Governo. 4. – Analisi giuridica del mancato
intervento parlamentare. 5. – Rimedi costituzionali.
1. La caduta del governo
minoritario socialista presieduto da José Sócrates ha
destato alcune questioni in merito alla legittimità
costituzionale dei vari atti/fatti che ad essa sono
susseguiti; prima di svolgerne l’analisi giuridica, è
quindi necessario farne un breve riassunto.
Il 23 marzo 2011 il Parlamento
portoghese ha rigettato il Programma di Stabilità e
Crescita (PEC 4) proposto dal Governo; essendo stata
posta la questione di fiducia, il Primo Ministro ha
presentato le dimissioni al Presidente della Repubblica
(PR) Cavaco Silva, il quale non le ha accettate
immediatamente, per motivi di opportunità politica: non
si è voluto delegittimare il Governo alla vigilia della
sua partecipazione al Vertice UE del 24 e 25 marzo 2011,
per fare in modo che il rappresentante portoghese
conservasse pieni poteri in tale ambito, dato che già si
ventilava l’ipotesi concreta di richiesta di aiuti
finanziari esterni, in precedenza avversata dal Governo
stesso1.
La crisi politica ha poi avuto il
suo corso “normale”: il 7 aprile 2011 il PR ha firmato
il decreto di scioglimento del Parlamento ed ha indetto
le elezioni politiche per il giorno 5 giugno 20112; le
elezioni hanno conferito la maggioranza alla destra
dando adito alla formazione di un nuovo Governo
presieduto da Passos Coelho, segretario del Partito
Socialdemocratico (PSD), e costituito da ministri di
tale partito e del Centro Democratico Sociale (CDS),
oltre che da un cospicuo ed inatteso numero di
indipendenti.
La nostra analisi s’incentrerà
esclusivamente sul periodo compreso tra le dimissioni di
Sócrates e le elezioni politiche, al fine valutare se
l’attività del Governo dimissionario abbia o meno
rispettato la Costituzione portoghese (CRP).
2. Il Portogallo ha richiesto un
aiuto finanziario esterno, facendo riferimento al FMI ed
al Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria; tale aiuto è
stato formalizzato in un accordo che prevede un prestito
di settantottomila milioni di euro, sottoscritto da un
lato dal Governo dimissionario e da due partiti, il CDS
ed il PSD, e dall’altro dai rappresentanti della UE e
del FMI3.
I restanti partiti dell’arco
parlamentare non hanno partecipato ai negoziati, per non
legittimare l’accordo in parola; essi mal vedevano
l’intervento di istituzioni esterne, le quali avrebbero
finito per condizionare la politica del Paese,
limitandone la sovranità.
La prima questione sollevata era se
un Governo dimissionario potesse compiere un passo di
tale rilevanza politica.
Il comma 5º dell’art. 186 afferma:
“Prima della valutazione del suo programma da parte
dell’Assemblea della Repubblica [ovvero del Parlamento],
oppure in seguito a dimissioni, il Governo si limiterà
alla pratica degli atti strettamente necessari al fine
di assicurare la gestione degli affari pubblici.”4.
Tale norma pare restringere
l’attività governativa nelle due fasi in cui non
sussiste la fiducia parlamentare. Tuttavia, la formula
utilizzata è abbastanza vaga, laddove sostiene che il
Governo in tali situazioni deve limitarsi a compiere
“gli atti strettamente necessari” per la gestione dello
Stato, senza indicare quali essi siano. Non si pone
alcun limite neppure alla natura degli atti governativi,
quindi potrebbero adottarsi anche atti di natura
legislativa.
Il tutto è rimesso
all’apprezzamento politico del Governo stesso, il quale
potrà e dovrà valutare quali atti siano effettivamente
indispensabili; la loro approvazione deve tenere conto
della rilevanza degli interessi in causa e
dell’improcrastinabilità delle misure in essi contenute,
ovvero considerare se dalla loro mancata adozione
derivino pregiudizi per il Paese.
Tale valutazione spetta
esclusivamente al Governo, il quale sarà obbligato a
motivare l’adozione degli atti in parola, dovendosi però
escludere la possibilità di un controllo di
costituzionalità o di legalità basato sul concetto di
necessità5.
In base a ciò, si può sostenere che
il Governo dimissionario di José Sócrates avesse i
poteri per celebrare l’accordo finalizzato
all’ottenimento di un prestito esterno.
3. L’accordo in questione rientra
nella categoria degli accordi in forma semplificata, per
i quali la CRP prevede una procedura specifica, indicata
nell’art. 197, b) e c), secondo cui compete al Governo,
nell’esercizio delle funzioni politiche, negoziare e
regolare le convenzioni internazionali, nonché approvare
gli accordi internazionali, la cui approvazione non
ricada nella competenza del Parlamento o che ad esso non
siano stati sottoposti.
Si rileva immediatamente
un’anomalia procedurale, dato che l’accordo di cui sopra
è stato negoziato e firmato anche da soggetti che non
avevano alcuna legittimità costituzionale, ovvero da due
partiti esterni alla compagine governativa, il che, a
nostro avviso, costituisce una manifesta violazione
della CRP.
Ciò si può spiegare con l’esigenza
di conferire all’accordo un più ampio consenso politico,
sia in virtù della circostanza che il Governo di
Sócrates fosse un Governo dimissionario, sia alla luce
del fatto che le previsioni elettorali andavano nel
senso di un diametrale “cambiamento di direzione”, il
che faceva sì che l’esecuzione dell’accordo sarebbe
stata posta in essere da forze politiche differenti,
circostanza che si è poi di fatto concretizzata.
Tuttavia, da un punto di vista
formale, riteniamo che il modus operandi con cui
l’accordo è stato negoziato ed approvato sia
assolutamente contrario alle disposizioni della CRP, per
le ragioni dianzi indicate.
Vi è stata un’ulteriore circostanza
che ha destato sospetti di incostituzionalità.
Ai sensi dell’art. 227, t), CRP, le
regioni autonome hanno diritto a prendere parte ai
negoziati per la celebrazione di trattati ed accordi
internazionali che si riferiscano loro direttamente.
Tale disposizione è stata
utilizzata dal Presidente della regione autonoma di
Madera, João Jardim, per proferire minacce di non
applicazione delle raccomandazioni del FMI, in caso di
esclusione dai negoziati sull’accordo con l’UE ed il FMI
di un rappresentante regionale6.
Tali minacce avevano ragione di
essere?
Evitiamo di pronunciarci sulla
legittimità di un rifiuto di applicare una norma
suppostamene incostituzionale, relativamente alla quale
la CRP prevede specifiche forme di controllo, e ci
focalizziamo invece sulla pretesa di partecipare ai
negoziati relativi all’accordo in oggetto da parte delle
regioni autonome.
La CRP, al prevedere tale
partecipazione, ha voluto limitarla alle convenzioni
internazionali che si riferiscono alle regioni in modo
diretto, ovvero che hanno un rapporto specifico ed
eventualmente, ma non necessariamente, esclusivo col
territorio e/o con gli interessi regionali7.
Sebbene l’accordo di cui qui si
disquisisce abbia inevitabili conseguenze anche sulla
politica e sull’economia delle regioni autonome
portoghesi, ciò non avviene in modo diretto, per lo meno
non nel senso previsto dalla CRP; l’accordo vale per
tutto il Paese e non si riferisce direttamente alle
specificità regionali, per le quali vale l’autonomia,
quindi l’esclusione dai negoziati dei rappresentanti
regionali non va considerata come incostituzionale.
4. Nel paragrafo 3 abbiamo asserito
che l’accordo del Portogallo con l’UE ed il FMI
costituisce un accordo in forma semplificata; le nostre
asserzioni si sono basate, oltre che sulla natura
giuridica dei soggetti parti dell’accordo (uno Stato e
due organizzazioni internazionali), pure sulle modalità
di approvazione, le quali non hanno incluso né il
Parlamento né il PR agli effetti di ratifica.
Abbiamo già evidenziato un vizio
procedurale, consistente nella partecipazione di
soggetti costituzionalmente non previsti; resta ora da
osservare se la tipologia dell’accordo in forma
semplificata fosse quella costituzionalmente corretta.
Come si è visto, l’art. 197 CRP
conferisce al Governo la prerogativa di approvare
accordi su materie che non ricadono nella competenza
parlamentare; tali materie sono disciplinate dagli
articoli 164 e 165 della CRP, che, rispettivamente,
regolano la competenza assoluta e relativa
dell’Assemblea della Repubblica.
L’art. 161, i), CRP conferisce al
Parlamento la competenza per approvare trattati, in
particolare quelli di partecipazione del Portogallo in
organizzazioni internazionali, quelli di amicizia, di
pace, di difesa, di rettifica delle frontiere e relativi
a materie militari; inoltre, tale disposizione
conferisce al Parlamento la facoltà di approvazione di
accordi su materie di sua competenza riservata, nonché
di quelli che il Governo intenda sottoporre al suo
apprezzamento.
L’accordo oggetto del presente
studio non verte su nessuna delle materie sopra
indicate.
Ciò nonostante, bisogna tener conto
che la facoltà governativa di contrarre prestiti dipende
dall’autorizzazione parlamentare nei termini
dell’articolo 161, h), CRP, con eccezione per le
operazioni concernenti debiti fluttuanti, ovvero
relativi a finanziamenti a breve termine.
Il prestito concesso al Portogallo
nel caso di specie non costituisce un debito fluttuante,
quindi sarebbe stata necessaria l’autorizzazione
parlamentare, autorizzazione che, ai sensi della stessa
norma, avrebbe dovuto anche definire le condizioni
generali dell’accordo: niente di tutto ciò è avvenuto.
Si potrebbe controbattere che nel
momento in cui il Governo si è trovato nelle condizioni
di dover fare ricorso ad un finanziamento esterno il
Parlamento fosse stato sciolto, ma ciò non costituisce
un valido argomento giuridico.
La trattativa finalizzata alla
contrattazione del finanziamento è iniziata subito dopo
la caduta del Governo, in pratica durante il vertice UE
del marzo 2011; l’Assemblea della Repubblica si trovava
ancora in funzione, essendone stato decretato lo
scioglimento solo in data 7 aprile 2011; inoltre, anche
quando il Parlamento viene sciolto, il relativo
funzionamento è garantito sino a nuove elezioni dalla
Commissione permanente (art. 179 CRP), tra le cui
prerogative rientra pure quella di “controllare
l’adempimento della Costituzione e delle leggi e seguire
l’attività del Governo e dell’Amministrazione.”
Perciò, l’accordo tra Portogallo e
FMI/UE è stato celebrato in manifesta violazione
dell’art. 161, h), CRP.
5. L’accordo che ha concesso al
Portogallo un finanziamento esterno ha violato in più
aspetti la Costituzione portoghese, per lo meno da un
punto di vista procedurale, avendo partecipato ai
negoziati ed alla fase conclusiva soggetti senza
legittimazione costituzionale, il che implica
un’incostituzionalità organica dell’accordo, ed in
quanto la materia oggetto dell’accordo stesso rientrava
tra quelle necessitanti l’autorizzazione parlamentare:
questo secondo vizio va inserito nell’ambito
dell’incostituzionalità formale, non essendosi seguito
un procedimento costituzionalmente obbligatorio.
Resta adesso da vedere se e come
sia possibile sollevare le varie questioni
d’incostituzionalità.
L’art. 277, 2º comma, della CRP
afferma che i trattati internazionali regolarmente
ratificati, ma viziati d’incostituzionalità organica o
formale, debbano essere ugualmente applicati nell’ambito
dell’ordinamento giuridico portoghese, qualora le norme
viziate d’incostituzionalità siano applicate dalla
controparte e non violino disposizioni costituzionali
fondamentali.
Questa norma si riferisce ai
trattati internazionali regolarmente ratificati, ma nel
caso oggetto del nostro studio ci troviamo di fronte ad
un accordo in via semplificata; potrebbe esso rientrare
nella disciplina dell’art. 277, n. 2, mediante
un’interpretazione analogica della stessa disposizione,
oppure deve ritenersi escluso in base ad
un’interpretazione letterale della stessa?8
Nella prima ipotesi, sarebbe da
escludere la possibilità di dichiarazione
d’incostituzionalità, per lo meno in caso di
applicazione delle disposizioni dell’accordo da parte
della UE e del FMI.
Ciò nonostante, tenuto conto della
differenziazione normativa tra accordi in forma
semplificata e trattati solenni adottata dalla CRP,
propendiamo per la seconda soluzione; quindi, a nostro
parere, sarebbe possibile porre la questione di
incostituzionalità astratta di fronte al Tribunale
costituzionale portoghese ai sensi dell’art. 281 CRP9,
in considerazione dell’attuale vigenza dell’accordo
(controllo successivo).
Questa potrebbe essere una
soluzione adottabile da parte di chi osteggia l’accordo
e vorrebbe rinegoziare il prestito: trattandosi di
partiti di minoranza, l’esito politico sembra da
escludersi.
Al contrario, sarebbe concretamente
possibile porre la questione d’incostituzionalità al TC,
poiché la CRP prevede che appena un decimo dei
parlamentari in effettività di funzioni possano attivare
tale procedura, garantendo in tal modo i diritti delle
minoranze10; ciò si prospetterebbe come una soluzione
sicuramente più favorevole, anche se non assolutamente
certa, dipendendo dall’interpretazione e dalla decisione
finale del Tribunale costituzionale.
ABSTRACT
L’accordo tra Portogallo e FMI/UE
per la concessione di un prestito finanziario di ingenti
dimensioni, finalizzato alla risoluzione della crisi
economica del Paese, ha diviso le forze politiche e
sollevato polemiche e questioni
giuridico-costituzionali. L’analisi effettuata dimostra
come tale accordo abbia violato in più punti la
Costituzione portoghese, specialmente sotto il profilo
procedurale, ed indica quale soluzione l’attivazione del
controllo astratto successivo ai sensi dell’art. 281
della stessa Costituzione.
1 Cfr. i vari articoli pubblicati
in Diário de Notícias, 24.03.2011, p. 1 e segg. ed anche
il Comunicado da Presidência da República del 23.03.2011
in http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=52107.
2 Cfr. Comunicado da Presidência da
República del 07.04.11, in
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=52750).
3 Cfr. Economia com futuro, in Le
Monde diplomatique, edição portuguesa, Junho 2011, p. 4.
4 Traduzione nostra, come tutte
quelle successive.
5 Cfr. J.J. Gomes Canotilho/Vital
Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada,
4ª edição, Volume II, p. 431.
6 Cfr. http://www.agenciafinanceira.iol.pt/economia/madeira-alberto-joao-jardim-fmi-agencia-financeira/1249380-1730.html.
7 Su questo tema cfr. J.J. Gomes
Canotilho/Vital Moreira, op. cit., p. 660.
8 Il tema, nella sua dimensione
generale, è stato ampiamente dibattuto in dottrina: cfr.
Giovanni Vagli, L’evoluzione del sistema di giustizia
costituzionale in Portogallo, Pisa, 2001, pp. 77-78, in
particolare nota 20 e bibliografia ivi citata; Jorge
Miranda, Manual de Direito Constitucional, Tomo VI, 2ª
edição, Coimbra, 2005, p. 179 e segg.
9 La cui epigrafe è Controllo
astratto della costituzionalità e della legalità. Il 1º
comma, a), di detta disposizione conferisce al TC la
possibilità di controllo d’incostituzionalità di
qualunque norma.
10 Art. 281, 2º
comma, f), CRP. |