Francesco Palumbo, avvocato
La disciplina
Ai sensi dell’art. 2751-bis n. 5 l.
fall.. “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti : … 5) i crediti dell’impresa artigiana e
delle società od enti cooperativi di produzione e di
lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della
vendita dei manufatti”.
Sul punto, la giurisprudenza di
legittimità ha chiarito che la "funzione preminente"
del lavoro sul capitale, che ai sensi dell'art. 3,
secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443 rileva
al fine dell'individuazione dell'impresa artigiana,
comporta che il rapporto tra il fattore lavoro ed
il capitale investito nella impresa puo' essere
inteso non solo in senso quantitativo, con
riferimento alla preponderanza del ruolo di un
fattore produttivo sull'altro, ma anche in senso
funzionale e qualitativo, in rapporto con le
caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa
artigiana ed alla natura del bene prodotto o del
servizio reso, con la conseguenza della inclusione
tra le imprese artigiane di quelle caratterizzate
dall'opera qualificante dell'imprenditore o dei suoi
collaboratori e che tuttavia, pur a fronte di
una limitata organizzazione, hanno bisogno
strutturalmente di un notevole impiego di capitali.
L'elemento funzionale o qualitativo, peraltro, perde
rilievo ed il giudizio di preminenza resta affidato
essenzialmente al ruolo del rapporto quantitativo
tra capitale e lavoro, quando l'oggetto dell'attivita'
svolta dall'imprenditore, pur caratterizzata da una
qualificazione professionale dello stesso, non e'
espressione di un'arte o di una perizia strettamente
ricollegabile alla persona che qualitativamente la
caratterizza, ne' richieda, strutturalmente nel tipo
e necessariamente, rilevanti investimenti di
capitale, potendosi svolgere da caso a caso, sia con
elevati sia con modesti capitali (così, Cass. 95/6221 ).
In realtà, la qualificazione
artigianale o meno dell’attività di un imprenditore, ai
fini dell’applicazione del privilegio di cui al n. 5
dell’art. 2751bis Cod. civ. deve compiersi sulla base
della legge n. 860 del 1956 ( oggi l. 443/85 ),
costituente naturale integrazione, e cioè specificazione
ed ampliamento dell’art. 2083 Cod. civ. ( Cass. 94/9080
). Sulla base di tali presupposti, requisiti essenziali
perché un’attività possa definirsi artigiana sono ( art.
1 ) la finalità di produzione di beni o prestazione di
natura artistica o usuale, l’organizzazione ed
attuazione di lavoro professionale, anche manuale del
suo titolare e, eventualmente, anche di quello dei suoi
familiari e la piena responsabilità di detto titolare
circa l’esercizio aziendale e gli oneri ed i rischi
inerenti alla sua direzione e alla sua gestione, salvi
gli ulteriori requisiti ( ex art. 2 e 3 successivi )
afferenti la forma di costituzione dell’impresa, la
prevalenza dell’elemento lavoro sull’elemento capitale
nella relativa gestione ed il tipo di procedimento di
lavorazione adottato nella creazione del prodotto (
Cass. 83/5633 ).
Peraltro, va aggiunto che
l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, a
norma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956 n.
860, costituisce presupposto indispensabile per
fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore
di tale categoria di imprese, ma non e'
vincolante per l'affermazione, ad altri fini, del
carattere artigianale dell'impresa, ne' puo' essere
fonte di presunzioni sulla natura dell'impresa
medesima. In particolare detta iscrizione non vale a
rendere applicabile il privilegio di cui al n. 5
dell'art. 2751 bis cod. civ., dovendosi a tal fine
accertare la natura artigianale dell'impresa in base
al positivo riscontro della coesistenza di tutti gli
elementi sopra indicati ( Cass. 1996/3108 ; Cass.
1993/12519 ).
Ed invero, il riconoscimento del
privilegio del credito dell’impresa artigiana presuppone
in primo luogo la sussistenza dei requisiti previsti
dalla legge l. 443/85 e, a tal fine, la produzione del
certificato d’iscrizione nell’apposito albo può valere
solo come presunzione semplice ; in secondo luogo, è
necessario valutare l’utile di impresa e quello dei
singoli soci ( Trib. Verona 23.12.1987, F. it., 90, 1398
).
Va anche aggiunto, che, secondo la
suddetta legge n. 860 del 1956, l’impresa artigianale
può avere per oggetto, concorrendo i requisiti di cui
all’art. 1 sopra ricordato, anche attività
economicamente commerciali, quale il servizio di
trasporto, espressamente previsto dall’art. 2, 2 comma,
lett. d), della legge sopra menzionata ( Cass. 90/11693
).
Da ultimo, può pertanto affermarsi
che, in tema di fallimento, ai fini dell’ammissione al
passivo di un credito in via privilegiata anziché
chirografaria, ex art. 2751 bis Cod. civ., la qualifica
dell’impresa individuale come artigianale - in cui si
estende la disciplina relativa alla società artigianale
di cui all’art. 3 della legge n. 443 del 1985 - postula
la preminenza del fattore lavoro sul capitale investito,
e la prevalenza del lavoro personale, connotato anche
dal carattere della manualità, del titolare dell’impresa
nel processo produttivo. (Cass. sent. n. 15785 del
14.12.2000 ). |