Adamo Giovanni, Marchetti Francesca
Premessa
Strumento di crescita delle
imprese, oltre le operazioni di vendita dei propri
prodotti nel mercato, sono le operazioni di
concentrazione, genericamente definite come quelle
operazioni con le quali un'impresa, nell'intento di
aumentare il proprio volume d'affari e quindi le proprie
dimensioni, si fonde con un'altra impresa o grazie alle
quali si acquisisce il controllo e, conseguentemente
esercitare un'influenza determinante sull'attività
dell'impresa.
Altra ipotesi di concentrazione si
ha anche quando due imprese fondono le proprie attività
tramite la creazione di un'unica entità comune,
controllata da entrambe le imprese partecipanti alla
concentrazione, ma esercitando comunque tutte le
funzioni di un'entità economica autonoma.
L’operazione può certamente
risultare utile e/o vantaggiosa per l’impresa che la
pone in essere (si pensi, a titolo esemplificativo, alla
integrazione tra sistemi industriali o distributivi, con
conseguente risparmio di costi). L’Ordinamento,
tuttavia, presta particolare attenzione ad operazioni di
questo genere (e le circonda di altrettanto particolari
cautele), in quanto queste unioni tra entità economiche
talora possono risultare idonee a ridurre in modo
sostanziale e durevole la concorrenza sul mercato di
riferimento.
E’ di tutta evidenza, invero, che
le imprese oggetto della concentrazione acquisiscono,
per effetto dell’accrescimento della propria quota di
mercato, una maggiore capacità di determinazione dei
prezzi di vendita, o anche la possibilità di praticare
condizioni particolarmente svantaggiose (si pensi alla
possibile determinazione di prezzi di acquisto dalle
imprese fornitrici) per altre entità economiche. Al fine
di ovviare a tali possibili problematiche, il
Legislatore ha inteso disciplinare il più possibile
compiutamente le cautele ed i limiti entro i quali
consentire la effettuazione delle suindicate operazioni.
La disciplina di riferimento è
costituita dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287. L'art. 16
della disciplina ora citata, infatti, prevede che tutte
le operazioni di concentrazione in cui il fatturato
delle imprese interessate superi determinate soglie,
devono essere preventivamente notificate all'Autorità
Garante delle Concorrenza e del Mercato. In particolare,
devono essere comunicate all'Autorità le operazioni di
concentrazione fra imprese che realizzano una delle
seguenti circostanze:
“il fatturato totale realizzato a
livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate
è superiore a 472 milioni di euro;
il fatturato totale realizzato
a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista
l'acquisizione è superiore a 47 milioni di euro”1.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1,
della Legge 1 marzo 1994, n. 1532, poi, devono
preventivamente essere comunicate all'Autorità anche le
operazioni di concentrazione a seguito delle quali “si
venga a detenere o controllare direttamente o
indirettamente, anche in una sola delle dodici città
capozona della distribuzione cinematografica (Roma,
Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze,
Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di
mercato superiore al 25% del fatturato della
distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del
numero delle sale cinematografiche ivi in attività”.
La prassi registra, poi, la
stipulazione, nelle more della realizzazione delle
concentrazioni, di accordi bilaterali ed intese
ulteriori rispetto alla concentrazione stessa. Questi
ultimi vengono normalmente considerati quali strumenti
accessori alla concentrazione medesima, e pertanto
anch’essi sono soggetti all'obbligo di comunicazione
all'Autorità, la quale si preoccupa di valutarne sia,
preliminarmente, la natura effettivamente accessoria
rispetto alla “operazione – madre” (a tal fine
l’Autorità impiega i criteri stabiliti nella
comunicazione della Commissione delle Comunità Europee
90/C 203/533), sia di compiere approfondite valutazioni
del merito degli stessi, finalizzate a confermarne (o
meno) la compatibilità dell’operazione complessivamente
intesa rispetto ai criteri fissati dalla L. 10 ottobre
1990, n. 287.
2. Ruolo dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Nel suindicato contesto, pertanto,
all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è
affidato lo svolgimento di una funzione lato sensu
“preventiva” rispetto al generarsi di talune situazioni
di squilibri del mercato. In sostanza, e fermo restando
il divieto di abuso di posizione dominante ai sensi
dell’art. 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287, il Legislatore
ha ritenuto opportuno svolgere un controllo preventivo,
finalizzato ad evitare “a monte” la possibile
realizzazione di una posizione dominante (di per sé non
illecita), laddove quest’ultima, per dimensioni e
modalità, essa risulti preventivamente “a rischio” per
l’andamento complessivo del mercato.
È in questa ottica di prevenzione,
dunque, che sono state identificate delle soglie di
fatturato oltre le quali scatta il pericolo di abuso di
posizione dominante e, conseguentemente, il necessario
intervento dell’Autorità di controllo. Il controllo
effettuato dall'Autorità difficilmente sfocia in un
divieto dell'operazione di concentrazione, anzi, ad onor
del vero, il blocco preventivo delle stesse avviene solo
in casi eccezionali. La stessa valutazione
dell'Autorità, infatti, non si presenta come ostativa
neanche di una eventuale riproposizione dell'operazione
di concentrazione tra le stesse imprese. Essendo
adoperato il criterio “rebus sic stanti bus”, è infatti
possibile che venga rilasciata, in un secondo momento,
un'autorizzazione prima negata, a condizione che siano
apportate alla struttura dell'operazione modificazioni
di un certo rilievo, o anche sulla sola base di
differenti previsioni di situazioni di mercato4.
Sembrerebbe potersi affermare,
pertanto, in buona sostanza ed in estrema sintesi, che
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
via via assunto un ruolo quasi da “moderatore” delle
operazioni di concentrazione, mentre unicamente in
presenza di macroscopiche situazioni di incompatibilità
rispetto alla disciplina di settore, assumendo solo in
casi eccezionali decisioni di natura penetrante ed
“invasiva”.
3. I criteri di valutazione delle
operazioni di concentrazione
Il fatturato, quale indice di
riferimento per la necessaria comunicazione all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo la
comunicazione della Commissione deve essere calcolato in
base ai dati dell’esercizio precedente a quello in
corso, con esclusione, peraltro, di eventuali rettifiche
per acquisizioni o cessioni nel periodo intermedio tra
quello in corso e quello precedente.
In particolare, secondo l’art. 1,
reg. 04/139, il fatturato rilevante è quello “delle
imprese interessate”, definite nella comunicazione della
Commissione 98/C 66/03 del 2 marzo 19985.
Ai fini della valutazione delle
concentrazioni, la giurisprudenza comunitaria ha
chiaramente affermato che la valutazione non può essere
compiuta sulla base di elementi meramente “ipotetici”6 ,
ma effettuando un apprezzamento ex ante sulle
prevedibili evoluzioni del mercato a seguito del
compimento delle operazioni di concentrazione7, con
incidenza, dunque, anche di elementi previsionali di
vario genere, come ad esempio i piani strategici delle
imprese8, che possono avere (ed in taluni casi hanno)
effetti immediati sul mercato. Al contrario, non vengono
presi in considerazione gli elementi con effetti
indiretti9.
In tale contesto l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato si è vista attribuire il
potere di vietare una concentrazione quando questa viene
programmata in maniera tale da porre in essere o da
identificarsi come ostacolo significativo alla
concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte
di esso, si concretizza cioè come causa della creazione
o del rafforzamento di una posizione dominante.2 Il
criterio utilizzato è quindi quello dell’ostacolo
significativo alla concorrenza effettiva nel mercato. In
particolare i criteri per la valutazione delle
operazioni di concentrazione sono indicati nell’art. 2,
comma 1, del Regolamento 04/139, il quale detta gli
aspetti dai quali la Commissione, quindi anche le
Autorità nazionali, desumono la compatibilità delle
operazioni con il mercato comune. Pertanto, nella
valutazione, le Autorità nazionali devono tenere conto:
“della necessità di preservare
e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato
comune alla luce, segnatamente, della struttura di tutti
i mercati interessati e della concorrenza effettiva o
potenziale di imprese situate all’interno o esterno
della Comunità;
Della posizione sul mercato
delle imprese partecipanti, del loro potere economico e
finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e
degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di
approvvigionamento o agli sbocchi, dell’esistenza di
diritto o di fatto di ostacoli all’entrata,
dell’andamento dell’offerta e della domanda dei prodotti
e dei servizi in questione, degli interessi dei
consumatori intermedi e finali nonché dell’evoluzione
del progresso tecnico ed economico purchè essa sia a
vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento
alla concorrenza”
Criteri, questi, che sono stati
precisati con un’ulteriore comunicazione da parte della
Commissione, nella quale l’Organismo europeo afferma
come principio fondamentale quello di eseguire il
confronto tra le condizioni di concorrenza che si
sarebbero prodotte a seguito dell’operazione di
concentrazione notificata e le condizioni che invece si
sarebbero realizzate in assenza della concentrazione in
oggetto10.
Le operazioni di concentrazione che
necessitano di tali valutazioni sono, ai sensi dell’art.
5 della Legge 287/90:
a) la fusione di due o più
imprese11 (si riferisce sia alla fusione in senso
stretto tra due o più imprese, che alla fusione per
incorporazione nella quale un’impresa incorpora una o
più imprese);
b) l’acquisizione del controllo
dell’insieme o di parti di una o più imprese12;
c) la costituzione di un’impresa
comune attraverso una nuova società13 (la
raccomandazione si riferisce alla costituzione, da parte
di una o più imprese, di una nuova impresa controllata
congiuntamente dalle società fondatrici, qualora non
abbia carattere cooperativo).
Non sono invece considerate
operazioni di concentrazione: a) l’acquisizione di
partecipazioni ai fini meramente finanziari14, b) la
sussistenza di una rete di imprese comuni cooperative15,
c) la eventuale conversione della comunicazione (ci si
riferisce al caso in cui viene effettuata una
notificazione di un’impresa comune all’Autorità e le
parti chiedono, espressamente, che questa, nel caso in
cui l’Autorità non ritenga essere una operazione di
concentrazione, venga valutata ai sensi dell’Art. 13
della Legge 287/9016); d) le operazioni infragruppo17;
e) il caso di società o enti che non esercitino attività
economica18.
Infine, le operazioni che non
devono essere comunicare sono state identificate nelle
“Operazioni prive di effetti economici sui mercati
italiani”. In sostanza, l’Autorità ha riferito che non
devono essere comunicate quelle operazioni di fusione,
di incorporazione, di acquisizione di imprese di
nazionalità estera che risultano comunque prive di
fatturato in Italia al momento dell’operazione e nei tre
anni precedenti. Al contrario, se a seguito delle
operazioni di concentrazione queste iniziano a
realizzare un fatturato, allora le operazioni devono
essere comunicate all’Autorità19.
4. Il procedimento avanti
all’Autorità
4.1. Soggetti obbligati e modalità
di comunicazione
L’obbligo di comunicazione
preventiva all’Autorità grava sui soggetti che procedono
all’operazione di concentrazione in misura variabile in
funzione della tipologia di operazione da realizzare. In
particolare, in caso di acquisizione del controllo da
parte di più imprese o in caso di costituzione di
un’impresa comune, l’obbligo cade su quell’impresa che
acquisisce il controllo delle imprese partecipanti.
Stesso principio viene applicato alle operazioni di
fusione tra più imprese, per le quali l’onere della
comunicazione grava su tutte le società che procedono
alla fusione. Oneri differenti, invece, sono previsti
per i casi in cui l’operazione di concentrazione viene
realizzata tramite un’offerta pubblica di acquisto, per
la quale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 287/90, i
soggetti obbligati alla comunicazione preventiva sono
coloro che presentano l’offerta sul mercato.
I soggetti così identificati devono
comunicare l’operazione di concentrazione prima che
questa sia realizzata, in un momento antecedente,
dunque, all’acquisizione, da parte della società, della
capacità di influire in modo sostanziale e durevole sul
comportamento economico dell’impresa oggetto
dell’operazione. Dal punto di vista prettamente pratico,
quindi, la comunicazione deve essere notificata subito
dopo il raggiungimento dell’accordo sull’operazione, in
modo da permettere all’Autorità una valutazione
complessiva in ordine a tutti gli elementi sostanziali
dell’operazione. A titolo esemplificativo, in caso di
fusione fra imprese, la comunicazione dell’operazione
deve avvenire prima della redazione dell’atto di
fusione20. L’Autorità ha la facoltà, in tema di
completezza delle informazioni fornite con la
comunicazione, di richiedere una integrazione della
stessa informando le imprese interessate.
4.2 Istruttoria
Quando l’Autorità riceve una
denuncia o raccoglie informazioni su un probabile
pregiudizio della concorrenza, viene attivata la
Direzione competente dell’Autorità, la quale avvia le
indagini preliminari per poi riferire all’Autorità
stessa sull’opportunità di aprire l’istruttoria. Primo
adempimento dell’Autorità, ai sensi dell’art. 16, comma
3, Legge 287/90, è la comunicazione, entro 5 giorni
dalla ricezione della notifica dell’operazione di
concentrazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri
e al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato. Successivamente, una volta eseguita la
valutazione di una operazione ritualmente comunicata,
qualora l’Autorità ritenga che per l’operazione
esaminata non sia necessaria l’apertura di
un’istruttoria, dà prontamente avviso sia alle imprese
interessate sia al Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sempre entro 30 giorni dal
ricevimento della notifica. Al contrario, qualora
ritenga che l’operazione comunicata sia suscettibile di
essere vietata ai sensi dell’art. 6 della Legge 287/90,
entro 30 giorni dalla notifica della stessa, avvierà
l’istruttoria ai sensi dell’art. 14. In tal caso,
qualora sussistano le condizioni per l’ipotetica
realizzazione di una delle situazioni previste dall’art.
2 e 3 della Legge 287/9021, l’Autorità, entro 30 giorni,
provvederà a notificare l’avvenuta apertura
dell’istruttoria alle imprese interessate, oltre che
agli enti interessati. Nelle more dell’istruttoria,
l’Autorità ha la facoltà di chiedere informazioni o
documenti a chiunque sia in possesso degli stessi, o
ancora, qualora lo ritenga necessario ai fini della
valutazione, può disporre anche ispezioni dei documenti
contabili aziendali, oltre a perizie, analisi
statistiche ed economiche, anche con l’ausilio di altri
organi dello Stato (ad. esempio la Guardia di Finanza) o
esperti del settore per ottenere una relazione utile ai
fini dell’istruttoria. Nel contempo è stata data la
possibilità ai legali rappresentanti delle società o ai
loro titolari, di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, nei termini fissati
dall’Autorità procedente, o ancora, qualora lo ritengano
utile, possono depositare deduzioni o pareri in ogni
stadio dell’istruttoria, oltre ad poter essere
nuovamente sentiti prima della chiusura
dell’istruttoria. Questo rappresenta per i soggetti
interessati, un’importante strumento di “difesa” e,
d’altra parte, uno strumento utile per l’Autorità per
acquisire ulteriori informazioni in merito. Qualora
dall’istruttoria risulti una violazione degli art. 2 o 3
della Legge 287/90, l’Autorità con provvedimento fissa
un termine entro il quale le imprese interessate sono
obbligate a porre in essere le azioni utili
all’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di
urgenza, dovuti al rischio di un danno grave ed
irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può adottare
d’ufficio misure cautelari per un determinato periodo,
oltre ad avere la possibilità di infliggere sanzioni
amministrative pecuniarie che colpiscono il fatturato in
caso di inadempimento da parte delle imprese. In caso di
reiterato inadempimento, l’Autorità può disporre una
ulteriore “sanzione” e, cioè può sospendere, fino a 30
giorni, l’attività dell’impresa inadempiente.
Pertanto l’istruttoria di chiuderà
necessariamente o, con il divieto dell'operazione di
concentrazione, o come con la semplice comunicazione
positiva in merito all’operazione, o ancora, qualora
l’operazione di concentrazione sia già stata realizzata,
l’Autorità può prescrivere tutte le misure necessarie al
reintegro e ripristino delle condizioni di concorrenza
effettiva, con contestuale eliminazione degli effetti
distorsivi22. L’art. 26, Legge 287/90, prevede, infine,
che le decisioni dell’Autorità debbano essere
debitamente pubblicate su apposito Bollettino, a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Contro le
decisioni dell’Autorità è prevista inoltre la
possibilità di presentare ricorso presso il Tribunale
Amministrativo del Lazio, in primo grado e, presso il
Consiglio di Stato, in secondo grado, al fine di
ottenere l’annullamento del provvedimento.
1 Art. 16, comma 1, L. 10 ottobre
1990, n. 287.
2 Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1994. Sostituito dall'art.
26, comma 1, del decreto legislativo 22 novembre 2004 n.
28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5
febbraio 2004.
3 Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee n. C 203 del 14 agosto
1990. Sostituita dalla comunicazione della Commissione
2001/C 188/03 (restrizioni direttamente connesse e
necessarie alle operazioni di concentrazione) pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C188
del 4 luglio 20014.
4 Tribunale I gr. CE, 30 settembre
2003 T-158/00.
5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:066:0014:0024:IT:PDF
6 Trib. I gr. CE 19 maggio 1994
T-2/93, Trib. I gr. CE 8 luglio 2003 T-347/00.
7 Trib. I gr. CE 13 luglio 2006
T-464/04.
8 Esempio italiano è il caso Enel
c. Infostrada, in cui l’Autorità ha modificato la
propria valutazione sull’operazione di concentrazione in
sospeso, stante la modifica e cambiamento della
strategia di Enel, la quale aveva debitamente
abbandonato il progetto di espansione in settori
ulteriori oltre quello dell’elettricità (Provv. AGCM n.
11437 del 5 dicembre 2002).
9 Trib. I gr. CE 21 settembre 2005
T-87/05.
10 Comunicazione della Commissione
“Orientamenti relativi alla valutazione delle
concentrazioni orizzontali”, 2004/C 31/03.
11 Art. 5, comma 1, lettera a,
Legge 287/90.
12 Art. 5, comma 1, lettera b,
Legge 287/90. “L’Autorità ritiene che si ha
un’acquisizione del controllo in presenza di ogni
operazione che determini una situazione in cui uno o più
soggetti hanno la possibilità di esercitare un’influenza
determinante sull’insieme o parti di una o più imprese.
L’acquisizione del controllo non è legata a parametri
formali e ricomprende tutte le fattispecie attraverso
cui si realizza, in virtù di diritti, contratti o altri
mezzi, la possibilità di esercitare tale influenza
determinante sulla politica commerciale di un’impresa.
Nella sua prassi l’Autorità ha riscontrato come la
possibilità di esercitare un’influenza determinante
sulle attività di un impresa possa conseguire ad atti di
diversa portata (ad esempio, la stipulazione di un
contratto di affitto, la sottoscrizione di un patto di
sindacato, altri patti parasociali). Le relazioni di
controllo rilevano tanto nell’ipotesi in cui il
controllo è diretto, quanto nei casi in cui il controllo
è indiretto, quando cioè la relazione non collega
immediatamente i due soggetti, ma realizza per il
tramite di rapporti intercorrenti fra più soggetti. Il
controllo può essere esclusivo o congiunto. Questo
secondo caso di verifica quando, in base alle
partecipazioni detenute o ad altri accordi, due o più
imprese hanno ciascuna la possibilità di esercitare
un’influenza determinante su un’altra impresa. In
particolare, il controllo esercitato da ciascun soggetto
può manifestarsi anche nella semplice possibilità di
impedire l’adozione di decisioni che influiscano in
maniera determinante sull’attività commerciale
dell’impresa controllata, anche attraverso l’esercizio
di un diritto di veto. L’Autorità ritiene che si abbia
un’operazione di concentrazione in presenza di modifiche
sostanziali dei rapporti di controllo, quali, ad
esempio, il passaggio da controllo congiunto a controllo
esclusivo.”(Modalità per la comunicazione di
un’operazione di concentrazione fra imprese - 1 luglio
1996 – Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino n.
19/1996).
13 Art. 5, comma 1, lettera c,
Legge 287/90.
14 Art. 5, comma 2, Legge 287/90.
15 Art. 5, comma 3, Legge 287/90.
“Le operazioni che danno luogo ad un’impresa comune
(articolo 5, comma 1, lettera b) e c)) possono
presentare una finalità o un effetto di coordinamento
del comportamento concorrenziale delle imprese
fondatrici. Ove, in particolare, tale coordinamento
abbia carattere prevalente rispetto agli effetti sulla
struttura delle imprese, l’operazione dovrà essere
valutata nel quadro dell’articolo 2 della legge. In
considerazione della natura dell’attività svolta
dall’impresa comune, non si considera concentrazione
l’operazione che dia luogo ad un’impresa comune che non
svolga le funzioni di un’entità economica autonoma.
L’Autorità, al fine di valutare la natura cooperativa e
concentrativa dell’operazione, utilizza, in generale, i
criteri contenuti nella comunicazione della Commissione
delle Comunità Europee 94/C 385/01”. (Modalità per la
comunicazione di un’operazione di concentrazione fra
imprese - 1 luglio 1996 – Supplemento ordinario n. 2 al
Bollettino n. 19/1996).
16 Art. 13, Legge 287/90: “Le
imprese possono comunicare all'Autorità le intese
intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui
all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla
comunicazione non può più procedere a detta istruttoria,
fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non
veritiere”
17 “Sono considerate infragruppo le
operazioni che intercorrono tra imprese non
indipendenti:
Fra un soggetto e una o più
società da esso partecipate, direttamente o
indirettamente, in misura pari alla maggioranza assoluta
del capitale sociale, ovvero corrispondente alla
maggioranza assoluta dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria;
Fra società che sono
partecipate, direttamente o indirettamente, da un
medesimo soggetto, in misura pari alla maggioranza
assoluta del capitale sociale, ovvero corrispondente
alla maggioranza assoluta dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria;
Tali operazioni realizzano comunque
una concentrazione e devono essere comunicate qualora,
in ragione di disposizioni normative o statutarie, di
deliberazioni societarie, ovvero per il carattere
esclusivamente finanziario della partecipazione, non
sussista, con riguardo alle ipotesi sub 1) e 2), un
rapporto di dipendenza tra i soggetti interessati”.
(Modalità per la comunicazione di un’operazione di
concentrazione fra imprese - 1 luglio 1996 – Supplemento
ordinario n. 2 al Bollettino n. 19/1996).
18 “Non configurano una
concentrazione le operazioni di acquisizione e di
fusione per incorporazione di società che non esercitano
attività economica né detengono il controllo diretto o
indiretto di altra impresa - come nel caso in cui il
patrimonio sia costituito solo da proprietà immobiliari
ed esse non svolgono alcuna attività economica diversa
dalla semplice gestione della proprietà, purché
l'acquisizione non venga effettuata da imprese che
operano nel mercato immobiliare. Non rientrano,
comunque, nell'ipotesi di cui al capoverso precedente le
operazioni di acquisizione e di fusione per
incorporazione che riguardano imprese titolari di
licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli
legittimanti che consentano l'esercizio di attività
economiche, o imprese che detengono il controllo diretto
o indiretto di altra impresa titolare di tali titoli
legittimanti. Non si realizza una concentrazione nel
caso in cui l’operazione consista nell’acquisizione
della sola licenza commerciale, laddove non sia impedita
al cedente la continuazione dell’attività di impresa
oggetto della licenza commerciale ceduta, neppure in
base a disposizioni di natura pattizia o disposizioni
adottate da enti locali4. Non si realizza altresì una
concentrazione nel caso in cui l'operazione di
acquisizione è realizzata da soggetti, persone fisiche o
giuridiche, che non esercitano attività economica e che
non si trovano in posizione di controllo di almeno
un'altra impresa”.(Modalità per la comunicazione di
un’operazione di concentrazione fra imprese - 1 luglio
1996 – Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino n.
19/1996).
19 Modalità per la comunicazione di
un’operazione di concentrazione fra imprese - 1 luglio
1996 – Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino n.
19/1996
20“In caso di acquisizione del
controllo di un’impresa di cui all’art. 5, lettera b),
qualora l’acquisizione si realizzi attraverso l’acquisto
di azioni o quote di una società, un’operazione si
intende comunque comunicata preventivamente quando
l’efficacia degli atti che determinano l’acquisizione
del controllo sia sospensivamente condizionata all’esito
della valutazione dell’Autorità; Nel caso di
costituzione di un’impresa comune mediante nuova
società, l’operazione deve essere comunicata prima
dell’iscrizione dell’atto costitutivo di quest’ultima
nel registro delle imprese.”( Modalità per la
comunicazione di un’operazione di concentrazione fra
imprese - 1 luglio 1996 – Supplemento ordinario n. 2 al
Bollettino n. 19/1996).
21 Art. 2:Intese restrittive della
libertà di concorrenza: 1. Sono considerati intese gli
accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di
disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari; 2.
Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare
in maniera consistente il gioco della concorrenza
all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a)
fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli
sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo
sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c)
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d)
applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, così da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e)
subordinare la conclusione di contratti all'accettazione
da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto
dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad
ogni effetto. Art. 3. Abuso di posizione dominante: 1. è
vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una
posizione dominante all'interno del mercato nazionale o
in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a)
imporre direttamente o indirettamente prezzi di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la
produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo
sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei
consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con
altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, così da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d)
subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi.
22 Art. 18, comma 3, Legge 287/90. |