E’ l’atto mediante il quale
l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al
contribuente a seguito di un’attività di controllo
sostanziale.
L’avviso di accertamento deve
essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve
indicare:
gli imponibili accertati e le
aliquote applicate
le imposte liquidate, al lordo
e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e
dei crediti d'imposta
l’ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni nonché il responsabile
del procedimento
le modalità e il termine del
pagamento
l’organo giurisdizionale al
quale è possibile ricorrere.
Il contribuente che riceve un
avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a
presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle
sanzioni.
L’accettazione dei contenuti
dell’atto ed il pagamento delle somme dovute,
giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti
la riduzione a 1/6 delle sanzioni amministrative
irrogate, sempre che il contribuente:
rinunci a impugnare l’avviso di
accertamento
rinunci a presentare istanza di
accertamento con adesione
provveda a pagare, entro il
termine di proposizione del ricorso, le somme
complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
La riduzione dell’importo delle
sanzioni (a 1/6) non si applica, però, qualora il
contribuente, pur potendo, prima del ricevimento
dell’avviso di accertamento, non abbia definito
direttamente il processo verbale di constatazione oppure
se l’avviso di accertamento è stato preceduto da un
invito al contraddittorio che riporta l’ipotesi di
pretesa fiscale (comprese le sanzioni agevolate, ossia
ridotte a 1/6) e i motivi che l’hanno determinata.
Un’altra azione che il contribuente
può intraprendere dopo aver ricevuto la notifica di un
avviso di accertamento non preceduto dall'invito al
contraddittorio, è la richiesta all'ufficio dell’Agenzia
delle Entrate della formulazione della proposta di
accertamento con adesione (in questo caso, a seguito del
contraddittorio e della definizione della pretesa
tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di un
quarto del minimo previsto dalla legge).
L’esecutività degli avvisi di
accertamento
A partire dal 1° ottobre 2011 gli
avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate
diventano esecutivi (legge n. 111 del 15 luglio 2011).
L’accertamento esecutivo a cosa si
applica e a cosa non si applica - ppt
Come previsto dall’art. 29 del
decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere
l’intimazione ad adempiere - entro il termine di
presentazione del ricorso - all’obbligo di pagare gli
importi in essi indicati o un terzo delle maggiori
imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in
cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione
tributaria.
L’intimazione ad adempiere al
pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti
emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano
rideterminati gli importi dovuti.
Gli avvisi di accertamento
diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e
devono espressamente riportare l’avvertimento che,
trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli
agenti della riscossione.
In pratica, si concentra
nell’avviso di accertamento la qualità di titolo
esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del
ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che
non prevede più la notifica della cartella.
Attenzione:
l’esecuzione forzata è comunque
sospesa per legge per un periodo di 180 giorni
dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione
dell’atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun
adempimento. La sospensione non si applica con
riferimento alle azioni cautelari (ipoteca - ppt e
fermo) e conservative e ad ogni altra azione prevista
dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Se esiste un giustificato pericolo
per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60
giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e del
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l’esazione
delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli
agenti della riscossione anche prima del decorso dei
termini previsti nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni.
Infine, è previsto che l’agente
della riscossione dovrà attivare l’espropriazione
forzata - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è
divenuto definitivo.
Attenzione:
gli avvisi di accertamento
interessati dalle nuove disposizioni sono quelli
relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007 e successivi. |