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Chi non accetta la pretesa del Fisco, e ricorre, deve infatti pagare provvisoriamente, con l’F24, un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati

 

A partire dal 1° ottobre diventano esecutivi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
E’ quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legge 78/2010, che detta disposizioni in materia di “Concentrazione della riscossione nell'accertamento”.
 
In particolare, il comma 1, lettera a), dell’articolo 29 prevede che l’avviso di accertamento contenga anche l’intimazione ad adempiere “entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
 
Al riguardo, con la risoluzione 95/E di oggi, 27 settembre, sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24, degli importi dovuti nella fase di contenzioso, per adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori.
 
I codici tributo in argomento devono essere esposti nella sezione “
Erario
” del modello di pagamento F24, esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “Anno di riferimento” vanno compilati tenendo conto delle informazioni riportate nell’avviso di accertamento.
 
In particolare, per i codici 9934, 9935, 9942, 9943, 9940, 9941, collegati all’Irap e alle addizionali comunale e regionale, le indicazioni relative al campo “rateazione/regione/prov./mese di riferimento” si possono desumere da apposite tabelle disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Alessia Severoni

 

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Boboz

RISOLUZIONE N.95 /E

Roma, 27 settembre 2011

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, degli importi dovuti per adempimenti da accertamento diversi da istituti definitori – articolo 29 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni

L’articolo 29 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di “Concentrazione della riscossione nell'accertamento”.

In particolare, il comma 1 del citato articolo, prevede che: “Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del

 

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; …”.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, degli importi dovuti nella fase di contenzioso e per adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori sulla base degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, per i quali si riportano anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento F24: Sezione

Codice ufficio

Codice atto

Codice tributo

Denominazione codice tributo

Rateazione/Regione/Prov/mese riferimento

Anno di riferimento

Importi a debito versati

 

 

ERARIO

COMPILARE

COMPILARE

9930

IRPEF‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ IMPOSTA

NON COMPILARE

AAAA

DEBITO

 

ERARIO

COMPILARE

COMPILARE

9931

IRPEF‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ INTERESSI

NON COMPILARE

AAAA

DEBITO

 

ERARIO

COMPILARE

COMPILARE

9932

IRES‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ IMPOSTA

NON COMPILARE

AAAA

DEBITO

 

 

 

 

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