Chi non
accetta la pretesa del Fisco, e ricorre, deve infatti
pagare provvisoriamente, con l’F24, un terzo delle somme
corrispondenti ai maggiori imponibili accertati
A partire
dal 1° ottobre diventano esecutivi gli avvisi di
accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini
delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva e
relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007 e successivi.
E’ quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legge
78/2010, che detta disposizioni in materia di “Concentrazione
della riscossione nell'accertamento”.
In particolare, il comma 1, lettera a), dell’articolo 29
prevede che l’avviso di accertamento contenga anche
l’intimazione ad adempiere “entro il termine di
presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento
degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di
tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602”.
Al riguardo, con la
risoluzione 95/E di oggi, 27 settembre, sono stati
istituiti i codici tributo per consentire il versamento,
mediante il modello F24, degli importi dovuti nella fase
di contenzioso, per adempimenti diversi da quelli
connessi agli istituti definitori.
I codici tributo in argomento devono essere esposti
nella sezione “Erario” del modello di
pagamento F24, esclusivamente in corrispondenza degli “Importi
a debito versati”. I campi “codice ufficio”,
“codice atto”, “codice tributo” e “Anno
di riferimento” vanno compilati tenendo conto
delle informazioni riportate nell’avviso di
accertamento.
In particolare, per i codici 9934, 9935, 9942, 9943,
9940, 9941, collegati all’Irap e alle addizionali
comunale e regionale, le indicazioni relative al campo “rateazione/regione/prov./mese
di riferimento” si possono desumere da apposite
tabelle disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate.
Alessia
Severoni
-
Boboz
RISOLUZIONE N.95 /E
Roma, 27 settembre
2011
OGGETTO: Istituzione dei
codici tributo per il versamento, mediante il modello
F24, degli importi dovuti per adempimenti da
accertamento diversi da istituti definitori – articolo
29 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni
L’articolo 29 del decreto
legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, detta disposizioni in materia
di “Concentrazione della riscossione
nell'accertamento”.
In particolare, il comma 1
del citato articolo, prevede che: “Le attività di
riscossione relative agli atti indicati nella seguente
lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e
relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le
seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento
emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte
sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il
connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni,
devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro
il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero,
in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a
titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'
articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al
pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da
notificare al contribuente, anche mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19
del
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali
ultimi casi il versamento delle somme dovute deve
avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della
raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall’
articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, non si applica nei casi di omesso, carente o
tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di
cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi
indicati;
…”.
Per consentire il
versamento, mediante il modello F24, degli
importi dovuti nella fase di contenzioso e per
adempimenti diversi da quelli connessi agli
istituti definitori sulla base degli avvisi di
accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate,
ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge del
31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, si istituiscono
i seguenti codici tributo, da esporre nella
sezione “Erario” esclusivamente in
corrispondenza degli “Importi a debito
versati”, per i quali si riportano anche le
modalità di compilazione degli altri campi del
modello di pagamento F24:
Sezione |
Codice ufficio |
Codice atto |
Codice tributo |
Denominazione codice tributo |
Rateazione/Regione/Prov/mese riferimento
|
Anno di riferimento |
Importi a debito versati |
|
|
ERARIO |
COMPILARE |
COMPILARE |
9930 |
IRPEF‐ contenzioso e adempimenti da accertamento
art. 29 DL 78/2010 ‐ IMPOSTA |
NON
COMPILARE |
AAAA |
DEBITO |
|
ERARIO |
COMPILARE |
COMPILARE |
9931 |
IRPEF‐ contenzioso e adempimenti da accertamento
art. 29 DL 78/2010 ‐ INTERESSI |
NON
COMPILARE |
AAAA |
DEBITO |
|
ERARIO |
COMPILARE |
COMPILARE |
9932 |
IRES‐ contenzioso e adempimenti da accertamento
art. 29 DL 78/2010 ‐ IMPOSTA |
NON
COMPILARE |
AAAA |
DEBITO |
|
|
|