di Alessandro Gallucci,
Quello dei rumori e del disturbo
del riposo e della tranquillità delle persone è
argomento di grande attualità.
Il problema, ad avviso di chi
scrive, è la disciplina sanzionatoria. Punire, a
livello, penale, schiamazzi e rumori in genere,
solamente per la portata potenzialmente lesiva del
disturbo è cosa francamente ingiusta e per certi versi
di dubbia costituzionalità, visto e considerato che il
moderno diritto penale pretenderebbe la lesione d’un
bene giuridico per poter applicare una pena.
Entriamo più nel dettaglio e
torniamo sull’argomento anche grazie ad una sentenza
della Cassazione penale del 5 settembre 2011, la n.
33072. Partiamo dalla norma incriminatrice. Il
riferimento è all’art. 659 c.p., che recita:
Chiunque, mediante schiamazzi o
rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non
impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o
il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i
ritrovi o i trattenimenti pubblici, e’ punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro
309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi
esercita una professione o un mestiere rumoroso contro
le disposizioni della legge o le prescrizioni
dell'autorita’.
In sostanza il disturbo “semplice”,
ossia quello non provocato nello svolgimento di un
mestiere o professione rumorosa, è sanzionato in modo
più duro rispetto a quest’ultimo. Il problema è che per
applicare la norma e quindi la sanzione penale non è
necessario che qualcuno abbia subito un danno. Ricorda
il Tribunale di Bari, sulla scorta delle pronunce di
Cassazione, che “ ai fini della configurabilita’ del
reato di cui all'art. 659 cod. pen., e’ necessario che
le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i
limiti della normale tollerabilita’, anche in relazione
alla loro intensita’, in modo da recare pregiudizio alla
tranquillita’ pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo
di un numero indeterminato di persone, anche se non e’
necessario che siano state tutte disturbate in concreto,
atteso che la valutazione circa l'entita’ del fenomeno
rumoroso va fatta in relazione alla sensibilita’ media
del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si
verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele
di una o piu’ persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678
del 01/12/2005-31/01/2006, Giusti). Punire qualcuno
perché potenzialmente potrebbe danneggiare altri è cosa
ben diversa dal sanzionarlo perché ha effettivamente
procurato un danno.
La situazione per la fattispecie
prevista dal secondo comma è leggermente diversa.
In tal senso, ci dice la Cassazione
con la sentenza n. 33072, “ nell'ipotesi di esercizio di
professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni
della legge o le prescrizioni dell'Autorità, questa
Corte ha, inoltre, precisato che la carica di lesività
del bene giuridico protetto sia dall'art. 659 c.p.,
comma 2, sia dalla L. 26 ottobre 1995 n. 447, art. 10,
comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico),
consistente nella quiete e tranquillità pubblica, è
presunta "ope legis" ed è racchiusa, per intero, nel
precetto della disposizione codicistica, che tuttavia
cede, di fronte alla configurazione dello speciale
illecito amministrativo previsto dall'art. 10 citato,
qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero
superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore
fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in
materia (Sez. 1, n. 23866 del 09/06/2009, dep.
10/06/2009, Valvassore, Rv. 243807). La contravvenzione
di cui all'art. 659 cit., comma 2, dunque, a differenza
di quella prevista dal comma 1, deve intendersi
parzialmente depenalizzata, in forza del principio di
specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9,
laddove si accerti, come nella specie, la perfetta
identità fattuale della violazione contestata ai sensi
della menzionata norma del codice penale e di quella
sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei
limiti di emissioni sonore), a norma della L. n. 447 del
1955, art. 10, comma 2, cit.” (Cass. 5 settembre 2011 n.
33072).
Che cosa vuol dire tutto ciò?
Significa che il rumore effettuato nell’esercizio di una
professione viene sanzionato solamente a livello
amministrativo mentre il rumore che viene fuori da
un’attività di svago (es. suono di uno strumento
musicale o radio e tv accese), se potenzialmente lesivo
della tranquillità e del riposo è sanzionabile
penalmente. Una bella ingiustizia!
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Avv. Alessandro Gallucci |