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Atto notarile con “distinzione”.L’Iva pretende un posto tutto suo-Cass. l’ordinanza 22084 del 25 ottobre 2011-Fiscooggi.it

 

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Al notaio non spetta riscuotere le tasse e, sul rogito sottoscritto nel suo studio, se la fattura è obbligatoria, l’imposta va indicata separatamente dal prezzo intero

posto riservato

Con l’ordinanza 22084 del 25 ottobre, la Corte di cassazione ha stabilito che l’atto notarile in cui si certifica che il prezzo della compravendita immobiliare è stato corrisposto per intero, non dimostra anche l’effettivo versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte dell’acquirente al venditore.

 

Il fatto

All’acquirente di un immobile era stato contestato dal venditore di non aver pagato l’Iva sul prezzo di una compravendita intercorsa fra le parti, per il cui recupero il Tribunale adito aveva emesso decreto ingiuntivo.

L’intimata si opponeva sostenendo che, invece, da una clausola contrattuale e dal rogito del notaio si evinceva l’avvenuto versamento dell’imposta (la venditrice aveva infatti rilasciato quietanza attestante il pagamento del’“intero prezzo”).

 

Il giudice accoglieva l’opposizione, ma il verdetto è stato poi ribaltato in secondo grado, ove la Corte d’appello ha escluso che la clausola contrattuale invocata potesse essere interpretata come dichiarazione di quietanza liberatoria dell’avvenuta soluzione anche dell’imposta.

 

Da qui, il conseguente ricorso per Cassazione, con il quale la soccombente denunciava violazione di legge in quanto la sentenza impugnata aveva escluso apoditticamente che fosse stata emessa quietanza liberatoria dell’avvenuto pagamento dell’Iva relativa al prezzo dell’immobile, atteso che proprio dalla lettura della predetta clausola era risultato che la venditrice aveva rilasciato quietanza del prezzo, del quale anche l’imposta sul valore aggiunto, per legge, ne costituisce componente essenziale.

Senza contare poi, aggiungeva la ricorrente, che, per principio generale, la liberatoria, costituendo attestazione del ricevimento del pagamento, ha efficacia probatoria di tali circostanze come una confessione giudiziale (articolo 2730 del codice civile).

Non ultima, l’affermazione secondo cui è il notaio, nella sua qualità di responsabile dell’imposta, a dover richiedere il tributo.

 

Motivi della decisione

Il giudice di legittimità ha reso definitiva la vertenza argomentando – nel respingere il ricorso – che correttamente la Corte territoriale “ha escluso che il notaio partecipi alla fase di riscossione dell’imposta che grava sul cedente dei beni e servizi, il quale ha rivalsa nei confronti del cessionario”.

 

Infatti, il notaio è un professionista la cui attività è costituita istituzionalmente dall’esercizio di pubbliche funzioni, sicché il suo lavoro ha una duplice natura, quella di porre in essere atti costituenti pubbliche funzioni adempiendo, nel contempo, all’incarico affidatogli da un cliente, nei confronti del quale ha diritto al compenso.

E’ questo secondo aspetto che rileva ex se, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, restando per il resto estraneo al rapporto cedente/cessionario nelle operazioni da loro poste in essere.

 

Occorre anche ricordare che la disciplina Iva prevede contemporaneamente l’obbligo per il cedente/prestatore di rendersi debitore dell’imposta nei confronti dell’Erario e il diritto/dovere dello stesso di addebitarla in via di rivalsa al proprio cliente, trasferendo così in avanti l’imposta, in attuazione dei principi fondamentali del tributo: trasparenza e neutralità (Cassazione 12882/2010).

 

Pertanto, in tutti i casi in cui è indispensabile l’emissione della fattura, l’Iva deve essere indicata separatamente dal prezzo – come avrebbe dovuto essere nel caso di specie –, mentre nelle operazioni in cui tale obbligo non sussiste (attività indicate nell’articolo 22 del Dpr 633/1972), il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta.

 

Ma le motivazioni dell’ordinanza contengono anche un’altra interessante presa di posizione circa l’interpretazione delle clausole contrattuali (cfr articolo 1362 codice civile) e, più in particolare, sulle eccezioni non rilevabili d’ufficio dal giudice. Viene, infatti, precisato che sono tali “solo quelle in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito”.

Si ricorda al riguardo che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in Cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche.

Salvatore Servidio

 

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