a cura della redazione
Chi ha fondato motivo di temere che
durante il tempo occorrente per far valere il suo
diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un
pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con
ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza, che
appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad
assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione
sul merito.
1. Atipicità
I provvedimenti d'urgenza emessi ai
sensi dell'art. 700 c.p.c. hanno di norma il carattere
dell'atipicità, nel senso che vanno adottati, secondo le
circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente
gli effetti della decisione di merito ma non devono
necessariamente anticipare il prevedibile contenuto
della medesima. Ne consegue che il provvedimento
d'urgenza con cui si ordina la reintegrazione nel posto
di lavoro di un lavoratore il cui licenziamento appaia
illegittimo non ha necessariamente contenuto ed
efficacia analoghi a quelli di un ordine di
reintegrazione emesso ai sensi dell'art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 con la sentenza di merito e che
quando, come nella specie, l'ordine di ripristino del
rapporto intervenga in via d'urgenza a seguito di
denuncia di illegittimità del termine apposto al
contratto di lavoro, il provvedimento assicura in via
provvisoria la ripresa del lavoro e della relativa
retribuzione, ma non vale ad accertare l'obbligo
datoriale del pagamento della retribuzione maturata nel
periodo intermedio, onde deve ritenersi che il suddetto
provvedimento cautelare sia inidoneo a fondare la
domanda di tali retribuzioni azionate dal lavoratore in
sede monitoria (Cass. civ., sez. lavoro, sentenza 9
luglio 2004, n. 12767, in Mass. Giur. Lav., 2004, 850).
2. Requisiti
L'esperimento del ricorso cautelare
disciplinato dall'art. 700 c.p.c. presuppone, a pena
della inammissibilità dell'azione, l'inesistenza di
specifici rimedi cautelari tipici -c.d. requisito della
residualità-atipicità del provvedimento d'urgenza (Trib.
Bologna, sez. III, ordinanza, 4 febbraio 2009).
II provvedimento d'urgenza di cui
all'art. 700 c.p.c. non può essere pronunciato qualora
il diritto di cui si teme il pregiudizio sia tutelabile
in via ordinaria attraverso un processo la cui rapidità
di svolgimento è affine a quella del procedimento
cautelare (Trib. Trani, ordinanza, 14 agosto 2002, in
Giur. It., 2003, 1837).
La carenza del periculum in mora è
idonea di per sé a giustificare il rigetto del ricorso
cautelare, anche a prescindere dall'esame dl fumus boni
iuris, considerata l'autonomia tra i due presupposti
richiesti, ai fini di un suo positivo accoglimento. Il
periculum in mora non può essere implicitamente sempre
riconosciuto (Trib. Bologna, sez. spec. propr. industr.
ed intell. ordinanza 12 aprile 2007).
L'accertamento, nell'ambito del
procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.,
dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio
irreparabile (“periculum in mora”) esonera il giudice
dalla disamina dell'altro requisito del "fumus boni
iuris" (Trib. Bari, sez. II, sentenza 19 marzo 2008).
In materia di provvedimento
d'urgenza ex art. 700 c.p.c., non può parlarsi di
"periculum in re ipsa" per il caso di contraffazione; è
necessario invece che il ricorrente fornisca una prova,
sia pure indiziaria, del danno subito e del pericolo
derivante dalla reiterazione della condotta che viene
ascritta alla controparte; pertanto, quando la
ricorrente si limiti ad indicare un pericolo, ma senza
allegare qualsiasi fatto concreto, la domanda cautelare
va respinta; il giudice non è esonerato, in caso di
domanda cautelare da una verifica delle effettive
conseguenze della condotta dell'asserita contraffazione
(Trib. Bologna, sez. spec. propr. industr. ed intell.,
ordinanza 2 aprile 2009).
3. Provvisorietà
I provvedimenti di urgenza hanno
natura strumentale e funzione cautelativa del tutto
provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura
pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel
tempo necessario per ottenerla e sono destinati a
perdere ogni efficacia e vigore a seguito della
decisione emessa nel successivo giudizio di merito nella
quale rimangono assorbiti e cadutati, con l'esaurimento
della funzione cautelare che li caratterizza;
conseguentemente, con i motivi del ricorso per
cassazione avverso la sentenza di merito, non possono
essere addotte censure nei confronti del provvedimento
d'urgenza (Cass. civ., sez. II, sentenza 11 marzo 2004,
n. 4964, in Gius, 2004, 3018).
La mancata proposizione, da parte
del convenuto, della eccezione di carenza di
giurisdizione nella fase del procedimento cautelare
"ante causam" (nella specie, "ex" art. 700 cod. proc.
civ.) non comporta accettazione della giurisdizione del
giudice italiano quanto al diverso ed autonomo giudizio
di merito che segua quello cautelare, e non preclude,
pertanto, al medesimo convenuto di eccepire, in esso,
nel primo atto difensivo, il difetto di giurisdizione
del giudice adito (Cass. civ., SS. UU., sentenza 6
febbraio 2006, n.2448, in Mass. Giur.It., 2006).
4. Assenza di conclusioni
La mancata indicazione, nel ricorso
cautelare, e segnatamente nel ricorso ex art. 700 c.p.c.,
delle conclusioni che saranno assunte nel successivo
giudizio di merito, comporta l'inammissibilità del
ricorso stesso, semprechè dal tenore del medesimo non
sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del
futuro giudizio di merito; e ciò perchè soltanto la
suddetta indicazione consente di accertare il carattere
strumentale, rispetto al diritto cautelando, della
misura richiesta (Trib. Torino, sez. III, ordinanza 7
maggio 2007).
5. Riproposizione domanda cautelare
E' ammissibile la riproposizione di
una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., posto che il
precedente provvedimento di rigetto della domanda
cautelare non costituisce giudicato e non impedisce la
riproposizione di una richiesta su fatti parzialmente
diversi da quelli posti alla base della precedente (Trib.
Catanzaro, sentenza 30 novembre 2010, in Il caso.it,
2010). |