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SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI
GIURIDICA LEX24
Variazione di destinazione d'uso
dell'immobile - Istanza - Diniego - Adozione - Sindaco -
Vizio di incompetenza - Competenza del Dirigente -
Ipotesi di ordinaria attività gestionale. (D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, art. 107)
L'istanza di variazione di
destinazione d'uso dell'immobile, non rientrando
nell'ambito della definizione di obiettivi e programmi o
della verifica della rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa, integra una ipotesi di
ordinaria attività gestionale, come tale affidata, in
virtù del principio della separazione fra livello di
indirizzo politico e gestionale, alla generale
competenza del Dirigente in quanto apice della struttura
burocratica. Qualora, dunque, il provvedimento di
diniego sull'istanza suddetta sia stato adottato dal
Sindaco ha luogo una ipotesi di vizio di incompetenza
per violazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000,
nella parte in cui contempla una previsione generale che
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo, ivi compresa l'adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno.
T.a.r Valle d'Aosta, Aosta,
Sentenza 20 ottobre 2011, n. 68
Diritto urbanistico - Mutamento
funzionale della destinazione d'uso da residenziale a
professionale - Presupposto - Modifiche della tipologia
costruttiva o dell'organizzazione interna degli spazi.
Per poter parlare di un mutamento
funzionale della destinazione d'uso di un immobile da
residenziale a professionale-direzionale, occorre
riferirsi alle oggettive caratteristiche dei locali
interessati dall'intervento di trasformazione, dovendosi
escludere tale mutamento quando l'utilizzazione
lavorativa dei locali non abbia comportato una modifica
della tipologia costruttiva o, quantomeno,
dell'organizzazione interna degli spazi (TA.R. Parma
Emilia Romagna, sez. 1^ 26 novembre 2009, n. 792,
sentenza che richiama anche: T.R.G.A. Trentino-Alto
Adige, Trento, 7 maggio 2009, n. 150). Diversamente
opinando si dovrebbe invero concludere che anche lo
svolgimento di un'attività professionale svolta senza
alcun apparato organizzativo e strumentale nello studio
della propria abitazione, ne comporta la trasformazione
in immobile ad uso direzionale. (Amb.Dir.)
T.a.r. Veneto, Venezia, Sezione 2,
Sentenza 1° luglio 2011, n. 1110
Destinazione d'uso; mutamento;
assenza di lavori edili; concessione edilizia; non
necessarietà; modifiche prospettiche; ampliamento
dell'immobile; titolo abilitativo.
Il mutamento di destinazione d'uso
degli immobili in assenza di lavori edili, purché
compatibile con la destinazione di zona, non è
assoggettato a concessione edilizia, in quanto
costituisce espressione non già dello ius aedificandi,
bensì dello ius utendi. La circostanza di cui innanzi, e
la conseguente non necessità del titolo abilitativo,
deve, tuttavia, escludersi ogni qualvolta il
richiedente, formulando istanza di condono ai sensi
della L. n. 47 del 1985, indichi nel medesimo modello il
cambio di destinazione d'uso e le modifiche
prospettiche, le quali non solo implicano
necessariamente delle opere, in quanto incidenti sulla
forometria esterna del fabbricato, ma per di più
appaiono strutturalmente finalizzate proprio alla
diversa utilizzazione dell'immobile medesimo (nella
specie come albergo e non più come abitazione), nonché,
in altro modello, la necessità di un ampliamento.
T.a.r. Veneto, Venezia, Sezione 2,
Sentenza 15 febbraio 2011, n. 236
Mutamento di destinazione d'uso -
Finalità - Mutamento d'uso funzionale - Variazione su
immobile senza opere - Assenza del titolo -
Illegittimità dell'ordine di demolizione - Variazioni
con opere - Necessità del titolo - Legittimità
dell'ordine di demolizione - Impugnativa - Infondatezza
Il mutamento di destinazione d'uso
consiste nel variare la destinazione cui l'immobile è
urbanisticamente destinato. Esso può essere realizzato
con opere, ed in tal caso è soggetto a licenza o
concessione ovvero a semplice autorizzazione, a seconda
del tipo di intervento, o senza opere ed in tal caso è
soggetto a semplice autorizzazione. Ai fini del
legittimo mutamento d'uso "funzionale" di un locale,
inteso quale variazione di destinazione dell'immobile
non implicante la realizzazione di opere edilizie, non
essendo richiesta concessione edilizia, è illegittimo
l'ordine sindacale di demolizione, motivato con
l'assenza o la difformità di idoneo titolo concessorio.
Viceversa, l'ipotesi di un mutamento di destinazione
d'uso non già funzionale, bensì strutturale, ovvero
connesso e conseguente all'esecuzione di opere,
necessita di apposita concessione il cui difetto
legittima la demolizione delle opere stesse. Orbene, nel
caso in esame, risulta infondato il gravame promosso
dalla ricorrente per l'annullamento del provvedimento
con cui il Comune resistente le ordinava la demolizione
di tre manufatti, perché realizzati in assenza sia del
titolo edilizio che del titolo paesistico - quest'ultimo
necessario essendo il predetto Comune sottoposto alle
norme del Piano Territoriale Paesistico approvato con
D.M. del 04.07.2002, pubblicato in G.U. serie generale
n. 219 del 19.09.2002 -, giacchè risultava che i
predetti manufatti, diversamente da quanto asseriva la
ricorrente, presentavano caratteristiche difficilmente
riconducibili a quelle precedenti, con la conseguenza
che vi era stata un'attività edilizia manipolativa che
doveva necessariamente qualificarsi come illecita e,
quindi, abusiva in quanto posta in essere senza i
succitati titoli.
T.a.r. Campania, Napoli, Sezione 3,
Sentenza 7 febbraio 2011, n. 735
Alberghi - Residenza turistica
alberghiera - Immobili - Destinazione - Bene - Apertura
al pubblico - Servizi
La destinazione turistico
alberghiera, quale definita dall'art.27 della L.R. n.
42/2000, viene meno qualora il godimento degli alloggi o
dei sevizi provenga dalla titolarità delle unità
abitative o delle quote nelle quali è stato frazionato
l'immobile.
T.a.r. Toscana, Firenze, Sezione 3,
Sentenza 14 gennaio 2011, n. 67
Alberghi - Residenza turistica
alberghiera - Immobili - Destinazione - Bene - Apertura
al pubblico - Servizi
La destinazione a residenza
turistico alberghiera di un immobile “si caratterizza
con l'apertura del bene al pubblico, ovvero si esprime
attraverso atti di offerta al pubblico dei servizi ad
esso inerenti e la gestione unitaria dell'immobile, come
precisa l'art. 27 della L.R. n. 42 del 23/3/2000.
T.a.r. Toscana, Firenze, Sezione 3,
Sentenza 14 gennaio 2011, n. 67
Edilizia e urbanistica -
Concessione edilizia e licenza di abitabilità -
Destinazione d'uso - Mutamento senza opere edili - Non
occorre - Condizione
Il cambio di destinazione d'uso di
un immobile senza opere edilizie non costituisce
immutazione urbanistica ai sensi dell'art. 1,1. 28
gennaio 1977 n. 10 ed è, pertanto, soggetto ad
autorizzazione, non già a concessione, ma esclusivamente
a condizione che non implichi situazioni di
incompatibilità con le previsioni funzionali di zona ed
il piano regolatore non diversifichi gli indici di
edificazione a seconda delle destinazioni.
Consiglio di Stato, Sezione 5,
Sentenza 7 dicembre 2010, n. 8620
Esecuzione del giudicato - Decorso
del termine assegnato - Nomina di un Commissario
Il Comune deve eseguire il
giudicato della sentenza che autorizza il cambio di
destinazione d'uso da abitazione a laboratorio medico e
la trasformazione di un garage interrato in locale
commerciale. La decisione fa sorgere a carico
dell'amministrazione comunale l'obbligo di adeguare la
situazione di fatto degli immobili a quella di diritto;
ne consegue l'ordine di dar esecuzione al giudicato, con
l'avvertenza che, in caso di inutile decorso del termine
assegnato, si procederà alla nomina di un commissario ad
acta che adotti, in sostituzione dell'amministrazione
inadempiente, i provvedimenti necessari per
l'ottemperanza al giudicato.
Consiglio di Stato, Sezione 5,
Sentenza 23 luglio 2010, n. 4841
Giudizio di ottemperanza -
Esecuzione delle sentenze recanti l'autorizzazione al
cambio di destinazione d'uso da abitazione a laboratorio
medico e la concessione in sanatoria per la
trasformazione di un garage interrato in locale
commerciale - Inottemperanza - Obbligo della P.A. di
dare esecuzione al giudicato - Nomina di un commissario
ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
E' fondato e meritevole di
accoglimento il ricorso esperito per l'esecuzione del
giudicato formatosi in merito all'annullamento della
concessione edilizia recante l'autorizzazione al cambio
di destinazione d'uso da abitazione a laboratorio medico
e della concessione in sanatoria rilasciata per la
trasformazione di un garage interrato in locale
commerciale ed artigianale, ove, a seguito della
notificazione della sentenza al Comune, sia stata
constatata l'inerzia della P.A. in ordine all'esecuzione
della decisione. La sentenza fa sorgere a carico
dell'amministrazione comunale l'obbligo di adeguare la
situazione di fatto degli immobili a quella di diritto;
ne consegue, in accoglimento della pronuncia, l'ordine
di dar esecuzione al giudicato con l'avvertenza che in
caso di inutile decorso del termine assegnato si
procederà alla nomina di un commissario ad acta che
adotti, in sostituzione dell'amministrazione
inadempiente i provvedimenti necessari per
l'ottemperanza al giudicato.
Consiglio di Stato, Sezione 5,
Sentenza 23 luglio 2010, n. 4841 |