D.Lgs. n. 6/2003
A cura del 15° Master Diritto e
Impresa ROMA - Business School 24ORE - (LEX24)
Rosa DEL SINDACO, Claudia
SCANNAPIECO, Marilina DI LAURO, Silvia TRAVISANO, Lucia
IANNACCONE, Benedetta SCOTTI
Coordinamento a cura dell'Avv.
Emanuele Rossi - Studio Legale Carnelutti
Nell’ambito della Riforma del
Diritto Societario, approvata con D. Lgs. n. 6 del 2003,
di particolare innovazione appare la previsione di un
autonomo ed organico complesso di norme, che distingue
in maniera netta le S.r.l. dalle S.p.A.
La Riforma ha posto in linea la
S.r.l con la normativa comunitaria ed ha conferito a
tale tipo societario una più spiccata autonomia
funzionale rispetto agli altri tipi societari
preesistenti. Nel concepire il modello legale di S.r.l,
infatti, è stata superata la forma di società di
capitali ridotta, per introdurre una nuova disciplina
modellata sul principio della rilevanza centrale del
socio e, al contempo, per confermare e rafforzare la
limitazione della responsabilità dei soci rispetto agli
obblighi assunti dalla società.
Disciplina dei conferimenti. In
tale contesto, merita particolare attenzione
l’introduzione di una specifica disciplina in materia di
conferimenti, la quale concede ampio spazio
all’autonomia privata. Infatti, la previsione del nuovo
art. 2464 c.c., consente“l’acquisizione di ogni elemento
utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale,
a condizione che sia garantita l’effettiva formazione
del capitale sociale” (Relazione allegata al Decreto).
Dunque, nel rispetto del principio di tutela dei terzi
creditori, il capitale sociale della S.r.l. può essere
costituito da qualsiasi bene o diritto suscettibile di
valutazione economica ed utile per il raggiungimento
dell’oggetto sociale. Il 1° comma dell’art. 2464 c.c.
dispone che “il valore dei conferimenti non può essere
complessivamente inferiore all'ammontare globale del
capitale sociale”, introducendo un’espressa
corrispondenza tra quest’ultimo e il valore complessivo
dei conferimenti effettuati.
In via generale, conferimenti e
quote sono tra loro correlati, poiché ogni
partecipazione è determinata in misura proporzionale al
conferimento (art. 2468, 2° comma, c.c.).
La norma in esame, tuttavia,
prevede che l’atto costitutivo possa derogare al modello
proporzionale sia con riguardo al rapporto tra
conferimento e partecipazione, sia in relazione al
rapporto tra partecipazioni e diritti dei soci (art.
2468, 2° e 3° comma, c.c.).
Ciò assume grande rilievo sotto il
profilo operativo, consentendo sia l'apporto di entità
non conferibili secondo la precedente disciplina, ma
comunque utili per la società, sia la presenza di
liberalità non aventi carattere donativo.
Una delle principali
caratteristiche del nuovo modello di S.r.l., quindi,
consiste nella possibilità data ai soci di conferire
tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di
valutazione economica, ossia ogni entità utile a cui sia
attribuibile un valore patrimoniale attendibile. Non
solo, dunque, denaro o crediti, ma anche beni in natura,
beni immateriali (invenzioni industriali, marchi,
brevetti, know-how, diritto d’autore, contratti), nonché
prestazioni di opere e servizi. In tal modo sarà
possibile conferire valori che, “sicuramente utili per
lo svolgimento dell’attività sociale, non si prestano a
svolgere direttamente un ruolo per la tutela dei
creditori” (Rel. cit.).
E’ dubbio se siano possibili
conferimenti con effetti obbligatori (es. cose
generiche, future o altrui) o conferimenti aventi ad
oggetto un obbligo negativo; gran parte della dottrina
esclude la possibilità di conferire prestazioni di esito
incerto o "non valutabili" se esaminate con criteri
prudenziali, come nei casi delle prestazioni di non
facere o della promessa di finanziamento. Analogamente,
dovrà considerarsi illegittimo il conferimento del
divieto personale di concorrenza per un periodo
ultraquinquennale ex art. 2596 c.c., ovvero in contrasto
con le previsioni della Legge 10 ottobre 1990, n. 287,
così come - ex art. 1379 c.c. - il conferimento del
divieto di alienazione non pattuito entro convenienti
limiti di tempo.
consulta la brochure del master
I conferimenti in denaro. Per ciò
che attiene ai conferimenti in denaro, all’atto della
costituzione della società, i soci hanno l’obbligo di
versare almeno il 25% del capitale sociale, come accade
negli altri ordinamenti comunitari e nelle altre società
di capitali, salvo l’obbligo di versamento integrale del
capitale, in caso di S.r.l. unipersonale.
Il suddetto versamento che, in
assenza di una differente previsione dell’atto
costitutivo, deve effettuarsi in denaro, può essere
sostituito con una polizza di assicurazione o con una
fideiussione bancaria, al fine di evitare
l’immobilizzazione di denaro liquido. Sul punto, però,
vi è stato un intenso dibattito in dottrina. Secondo
parte di essa, infatti, oggetto del conferimento resta,
comunque, il denaro: la natura della suddetta polizza o
fideiussione non sarebbe, dunque, solutoria, dacché
rimarrebbe comunque facoltà del socio l’estinzione, in
ogni momento, della suddetta garanzia, versando il
corrispondente importo in denaro.
Secondo altra dottrina, invece,
tale polizza o fideiussione avrebbe una funzione
radicalmente diversa rispetto a quella prescritta a
garanzia del conferimento d'opera (art. 2464, 6° comma,
c.c.): le stesse, andando a sostituire il conferimento
di denaro, avrebbero caratteristiche speciali, da
determinarsi con apposita normazione secondaria,
rispetto agli strumenti ordinari.
In ogni caso, oggetto della
prestazione dell'intermediario è il soddisfacimento
dell'interesse della società all'ottenimento di una
certa somma di denaro in caso di mancata esecuzione
della prestazione oggetto dell'obbligazione principale.
Sarebbe, dunque, il mancato esatto adempimento, a
prescindere dalle sue ragioni, ove non imputabili al
creditore, ad essere il presupposto dell'attivazione
della garanzia.
In ogni caso, la garanzia deve
essere prestata nei confronti della società per l'intero
importo garantito, nonché a prima richiesta, in modo
tale che né il socio né il garante possano opporre
eccezioni alla sua escussione.
I conferimenti in natura e crediti.
Per quanto riguarda il conferimento di beni in natura e
crediti, l’art. 2464 c.c., al comma 5, richiama
esplicitamente gli artt. 2254 e 2255 c.c. sulle società
semplici.
Per le cose conferite in proprietà,
quindi, la garanzia dovuta dal socio ed il passaggio dei
rischi sono regolati dalle norme sulla vendita, mentre
il rischio per le cose conferite in godimento resta a
carico del socio che le ha conferite, dovendosi fare
riferimento alle norme sulla locazione.
Per quanto concerne, invece, il
conferimento di crediti, il socio conferente risponde
della insolvenza del debitore nei limiti di cui all’art.
1267 c.c. per il caso di assunzione convenzionale di
garanzia.
Le quote emesse a fronte di
conferimenti di beni in natura o crediti devono essere
integralmente liberate. La ragione di tale previsione
normativa risiede nella volontà di evitare che un
eventuale inadempimento del socio, dovuto ad esempio al
perimento del bene oppure alla sopravvenuta
inesigibilità del credito, possa diluire il capitale
sociale.
Il problema della relazione giurata
di stima. Per superare il problema relativo
all’assegnazione di un valore economico ai beni in
natura, l’art. 2465 c.c. stabilisce che il socio
conferente presenti una relazione giurata di stima di un
revisore legale o di una società di revisione legale,
iscritti nell’apposito registro, nella quale siano
descritti i beni o i crediti conferiti e indicati i
criteri di valutazione adottati e sia contenuta
l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello
ad essi attribuito per la determinazione del capitale
sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
Il testo novellato stabilisce che,
mentre nelle S.p.A. la relazione di stima che accompagna
il conferimento di beni in natura o crediti deve essere
redatta o asseverata da un esperto nominato dal
Tribunale, salvo le eccezioni previste all’art. 2343-ter
c.c., nelle S.r.l. detta relazione può essere stilata,
su incarico diretto del socio conferente.
Inoltre, nelle S.r.l. non è
previsto l’obbligo degli amministratori di procedere, se
sussistono fondati motivi, alla revisione della stima,
come, invece, accade per le S.p.A. (art. 2343, comma 3,
c.c.)
Nell’ambito del più ampio tema del
conferimento di beni in natura o crediti occorre
considerare la specifica fattispecie del conferimento
d’azienda, che può essere conferita in proprietà ovvero
in godimento. La peculiarità di detto conferimento è
costituita dalla difficoltà di determinazione del valore
di tale entità economica, essendo essa costituita da un
complesso di beni materiali ed immateriali organizzati
per l’esercizio dell’impresa.
Controversa è la possibilità da
parte del perito, ai fini del rilascio dell’attestazione
richiesta dagli artt. 2343 e 2465 c.c., di valorizzare
un plusvalore latente come l’avviamento.
Conferimenti di opera e servizi.
Con la Riforma del 2003, inoltre, il legislatore ha
ammesso il conferimento di apporti atipici e di facere
che consente di capitalizzare anche prestazioni d’opera
e servizi. Ciò ha segnato una profonda differenza tra
S.r.l. e S.p.A., permettendo al socio di partecipare in
maniera più permeante alla formazione e allo sviluppo
del capitale sociale.
Meno chiaro, rispetto alle
intenzioni del legislatore, appare il dato testuale
dell’art. 2464, 6° comma, c.c., in cui si stabilisce la
possibilità di effettuare il conferimento “mediante la
prestazione di una polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per
l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti
dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di
servizi a favore della società”. Il testo dell’articolo
comporta le medesime difficoltà interpretative
incontrate nella parte relativa alla sostituzione del
conferimento in danaro con polizza di assicurazione o
fideiussione bancaria.
Anche tale garanzia deve essere “a
prima richiesta” e coprire tutti i rischi derivanti
dall'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione
di fare assunta dal socio, nonché i casi di
impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa
non imputabile alla società.
La garanzia in questione può,
inoltre, essere ridotta proporzionalmente alla
prestazione o al servizio già ricevuti dalla società e
per questo può essere costituita da una “garanzia a
scalare”.
Stante il carattere continuativo
che assume, generalmente, la prestazione nei
conferimenti di opera e servizi, non c'è l'immediata
liberazione del conferimento: la titolarità dell'entità
conferita, cioè, non è acquisita dalla società
contestualmente alla sottoscrizione del capitale. In
questo momento, invero, l'opera o i servizi formanti
oggetto del conferimento sono soltanto promessi e devono
ancora essere prestati per intero, per cui il socio
assume unicamente l'obbligazione di renderli. Non c’è,
quindi, una vera entrata nel patrimonio sociale, vi è
solo il credito nei confronti del socio, commisurato
alla prestazione che si è obbligato ad eseguire. Per
questo parte della dottrina ha assimilato tali
conferimenti ai beni in natura o crediti anche sotto il
profilo contabile, valutandoli come crediti dell’attivo
dello stato patrimoniale per prestazioni ancora dovute.
Diversamente, alcuni li considerano “immobilizzazioni
immateriali”, il cui valore andrebbe ammortizzato nel
tempo stimato per la loro esecuzione.
Indubbiamente, a fronte
dell'attribuzione delle quote di partecipazione nella
società al socio conferente, non c'è la contestuale
acquisizione della titolarità di un elemento
patrimoniale da parte della società, la quale può solo
vantare il diritto di "credito" alle prestazioni d'opera
o di servizi che il socio conferente si è impegnato ad
effettuare.
Pertanto, in dottrina, si è
arrivati alla conclusione che il socio riceva
un'attribuzione patrimoniale (quota della S.r.l.) a
titolo di corrispettivo anticipato per le prestazioni
che si è impegnato ad effettuare.
Dibattuta risulta la questione se
le prestazioni di opera o servizi debbano essere
sorrette dalla perizia di stima di cui al citato art.
2465 c.c., essendo questa prescritta solo nelle ipotesi
di conferimento di beni in natura o crediti.
L’interpretazione maggioritaria assimila questi
conferimenti a crediti, imponendo comunque una
valutazione da parte di un soggetto terzo ed
individuando nel disposto dell’art. 2465 c.c. una lacuna
legis.
Il fatto che il valore attribuito
nel contratto sociale agli obblighi assunti sia
garantito da una fideiussione o una polizza, non
equivale a un’implicita valutazione del conferimento,
cosa che renderebbe superflua la perizia di stima. In
caso contrario, un’eventuale sopravvalutazione del
conferimento, con conseguente annacquamento del capitale
sociale, sarebbe neutralizzabile solo in caso di
inadempimento del socio o di sopravvenuta impossibilità
della prestazione.
Una ulteriore assimilazione con i
conferimenti di beni in natura e crediti, che indurrebbe
a ritenere che la disciplina della relazione di stima
sia estendibile anche ai conferimenti di opera e
servizi, attiene alla valutazione economica della
prestazione, che assume un particolare valore non tanto
per l’apporto in sé, di realizzo o di scambio, ma come
strumento offerto alla società per il perseguimento del
proprio oggetto sociale. La relazione peritale deve,
dunque, riferirsi all’intero valore della prestazione
che dovrebbe, pertanto, essere specificamente
individuata oltre che circoscritta ad un periodo di
tempo determinato o determinabile. Tale perizia, infine,
deve essere asseverata presso un notaio ovvero presso
l'apposito ufficio del Tribunale civile.
|