)di Alessandro Gallucci,
Quando due condomini iniziano una
controversia per motivi inerenti la gestione e l’uso
delle parti comuni oppure quando un condomino, per le
medesime ragioni, intende agire contro la compagine, è
fondamentale comprendere qual è il giudice cui potersi
rivolgere. In poche parole: è fondamentale determinare
correttamente la competenza. Con competenza s’intende,
per l’appunto, l’individuazione del giudice che, in
ragione del luogo e del valore della controversia, dev’essere
chiamato a esercitare la funzione giurisdizionale. La
questione, si badi, non riguarda solamente gli avvocati.
Nella cause il cui valore è inferiore a € 516,42,
infatti, ciascuna persona può difendersi da sola. In
tutte quelle di competenza del giudice di pace, inoltre,
la parte può essere autorizzata dal giudice a stare da
sola in giudizio. Esposte queste brevissime
considerazioni di carattere generale passiamo
all’argomento centrale di questo approfondimento, ossia:
come determinare la competenza per valore e quella per
territorio in materia di cause condominiali.
Quanto alla competenza per valore è
necessario ricordare che fino a € 5.000,00 il giudice di
pace è competente a giudicare per tutte le cause aventi
ad oggetti beni mobili. Sopra quel valore è competente
il Tribunale. Per determinare il valore è necessario
comprendere quello dell’oggetto della causa. Quanto
all’impugnazione delle deliberazioni condominiali
l’opinione giurisprudenziale che, ad avviso di chi
scrive, deve ritenersi preferibile specifica che “ ai
fini della determinazione della competenza per valore in
relazione ad una controversia avente ad oggetto il
riparto di una spesa approvata dall’assemblea di
condominio , se il condomino agisce per sentir
dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento
sull’assunto dell’invalidità della deliberazione
assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua
globalità, sicchè la competenza deve determinarsi con
riguardo al valore dell’intera spesa deliberata; ove,
invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso
titolo, l’insussistenza della propria obbligazione, il
valore della causa va determinato in base al solo
importo contestato, perché la decisione non implica una
pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella
sua globalità” (Cass. 22 gennaio 2010, n. 1201). E’ bene
ricordare, inoltre, che al di là del valore della
controversia, il giudice di pace è sempre competente “
per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso
dei servizi di condominio di case” (art. 7, secondo
comma n. 2, c.p.c.). Si tratta, in questo caso, d’una
competenza funzionale. Per questo genere di cause,
spesso di valore indeterminabile, il condomino potrà
chiedere al giudice di stare in giudizio senza il
ministero di un difensore. Per tutto il resto, infine, è
competente il Tribunale.
Quanto alla competenza per
territorio, quello che bisogna domandarsi è: posto che
ci si deve rivolgere la giudice di pace, presso quale
ufficio bisognerà avanzare la propria domanda? La
competenza per territorio, quindi, consente
d’individuare geograficamente l’ufficio giudiziario che,
rispetto alla domanda da presentarsi, può correttamente
esercitare la giurisdizione. Al riguardo, ai sensi
dell’art. 23 c.p.c. suffragato dall’unanime
giurisprudenza, per le cause tra condomini o tra
condomini e condominio, la competenza è del Giudice del
luogo in cui si trovano i beni comuni (tra le tante
Cass. 19 maggio 2011 n. 11008).
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Avv. Alessandro Gallucci |