DIRETTIVA 2011/83/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
sui diritti dei consumatori,
recante modifica della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio
e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e
la direttiva 97/7/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini
del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 114,
vista la proposta della
Commissione europea,
visto il parere del Comitato
economico e sociale europeo (),
visto il parere del Comitato
delle regioni (),
deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria (),
considerando quanto segue:
(1) La
direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre
1985, per la tutela dei consumatori in caso di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali (),
e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la
protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza (),
stabiliscono una serie di diritti contrattuali dei
consumatori.
(2) Tali
direttive sono state riesaminate alla luce
dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare
le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e
colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il
riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire
queste due direttive con una direttiva unica. La
presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire norme
standard per gli aspetti comuni dei contratti a
distanza e dei contratti negoziati fuori dei locali
commerciali distanziandosi dall'approccio di
armonizzazione minima di cui alle precedenti
direttive e consentendo, al contempo, agli Stati
membri di mantenere o adottare norme nazionali
relative a taluni aspetti.
(3) L'articolo
169, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) prevedono che l'Unione deve contribuire al
conseguimento di un livello elevato di protezione
dei consumatori mediante misure adottate a norma
dell'articolo 114 del medesimo.
(4) A norma dell'articolo 26,
paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe
comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel
quale è assicurata la libera circolazione delle
merci e dei servizi nonché la libertà di
stabilimento. L'armonizzazione di taluni aspetti dei
contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei
contratti da essi negoziati fuori dei locali
commerciali è necessaria per promuovere un effettivo
mercato interno dei consumatori, che raggiunga il
giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela
dei consumatori e la competitività delle imprese,
assicurando nel contempo il rispetto del principio
di sussidiarietà.
(5) Il
potenziale transfrontaliero delle vendite a
distanza, che dovrebbe essere uno dei principali
risultati tangibili del mercato interno, non è
completamente sfruttato. Rispetto alla crescita
significativa delle vendite a distanza negli ultimi
anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a
distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è
particolarmente significativa per le vendite via
Internet che hanno un elevato potenziale di
ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero
dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
(vendita diretta) è limitato da una serie di fattori
che includono le diverse norme nazionali di tutela
dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto
alla crescita della vendita diretta a livello
nazionale negli ultimi anni, in particolare nel
settore dei servizi, ad esempio servizi pubblici, è
rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza
questo canale per gli acquisti transfrontalieri.
Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in
molti Stati membri, le piccole e medie imprese
(inclusi i singoli professionisti) o gli agenti di
imprese di vendita diretta dovrebbero essere più
inclini a cercare opportunità commerciali in altri
Stati membri, in particolare nelle regioni di
confine. La completa armonizzazione delle
informazioni e il diritto di recesso nei contratti a
distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali
commerciali contribuirà quindi a un livello elevato
di protezione dei consumatori e a un migliore
funzionamento del mercato interno tra imprese e
consumatori.
(6) Talune disparità possono
creare barriere importanti nel mercato interno con
ripercussioni sui professionisti e sui consumatori.
Tali disparità aumentano i costi di adempimento per
i professionisti che desiderano esercitare a livello
transfrontaliero la propria attività di vendita di
merci o di fornitura di servizi. Un'eccessiva
frammentazione mina inoltre la fiducia del
consumatore nel mercato interno.
(7)
L'armonizzazione completa di alcuni aspetti
normativi chiave dovrebbe aumentare
considerevolmente la certezza giuridica sia per i
consumatori che per i professionisti. Entrambi
dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro
normativo basato su concetti giuridici chiaramente
definiti che regolamentano taluni aspetti dei
contratti tra imprese e consumatori nell'Unione.
Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere
possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla
frammentazione delle norme e completare il mercato
interno in questo settore. Tali barriere possono
essere superate soltanto mediante un insieme di
norme uniformi a livello dell'Unione. Inoltre, i
consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato
livello di tutela in tutta l'Unione.
(8) Gli aspetti
normativi da armonizzare dovrebbero riguardare
esclusivamente i contratti conclusi tra
professionisti e consumatori. Pertanto, la presente
direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione
nazionale in materia di contratti di lavoro,
contratti relativi ai diritti di successione,
contratti relativi al diritto di famiglia e
contratti relativi alla costituzione ed allo statuto
della società o accordi di partenariato.
(9) La presente direttiva
stabilisce norme sulle informazioni da fornire per i
contratti a distanza, per i contratti negoziati
fuori dei locali commerciali e per i contratti
diversi dalle due tipologie appena menzionate. La
presente direttiva disciplina altresì il diritto di
recesso per i contratti a distanza e i contratti
negoziati fuori dei locali commerciali e armonizza
talune disposizioni concernenti l'esecuzione e altri
aspetti dei contratti tra imprese e consumatori.
(10) La presente
direttiva non dovrebbe pregiudicare il regolamento
(CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma
I) ().
(11) La presente
direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le
disposizioni dell'Unione relative a settori
specifici, quali i medicinali per uso umano, i
dispositivi medici, la vita privata e le
comunicazioni elettroniche, i diritti dei pazienti
relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera,
l'etichettatura dei prodotti alimentari e il mercato
interno dell'energia elettrica e del gas naturale.
(12) Gli obblighi di
informazione di cui alla presente direttiva
dovrebbero completare gli obblighi di informazione
previsti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno (),
e dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno («direttiva sul
commercio elettronico») ().
Gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità
di imporre obblighi di informazione aggiuntivi
applicabili ai prestatori di servizi stabiliti nel
loro territorio.
(13) Gli Stati membri dovrebbero
restare competenti, conformemente al diritto
dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni
della presente direttiva ai settori che non
rientrano nel suo ambito di applicazione. Di
conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o
introdurre una legislazione nazionale corrispondente
alla presente direttiva, o a talune delle sue
disposizioni, in materia di contratti che non
rientrano nell'ambito di applicazione della presente
direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono
decidere di estendere l'applicazione delle norme
della presente direttiva alle persone giuridiche o
alle persone fisiche che non sono consumatori ai
sensi della presente direttiva, quali le
organizzazioni non governative, le start-up o le
piccole e medie imprese. Analogamente, gli Stati
membri possono applicare le disposizioni della
presente direttiva ai contratti che non sono
contratti a distanza ai sensi della presente
direttiva, ad esempio poiché non sono conclusi nel
quadro di un regime organizzato di vendita o di
prestazione di servizi a distanza. Inoltre, gli
Stati membri possono altresì mantenere o introdurre
disposizioni nazionali su questioni non
specificamente trattate dalla presente direttiva,
quali regole supplementari in materia di contratti
di vendita, anche per quanto concerne la consegna
dei beni o i requisiti relativi alla fornitura di
informazioni durante la vigenza del contratto.
(14) La presente direttiva non
dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale
afferente al diritto contrattuale per gli aspetti di
diritto contrattuale che non sono disciplinati dalla
presente direttiva. Pertanto, la presente direttiva
dovrebbe lasciare impregiudicata la legislazione
nazionale che disciplina, ad esempio, la conclusione
o la validità di un contratto (ad esempio nel caso
di vizio del consenso). Analogamente, la presente
direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto
nazionale con riferimento ai rimedi generali
previsti dal diritto contrattuale, le norme
sull'ordine pubblico economico, ad esempio le norme
sui prezzi eccessivi o esorbitanti, e le norme sulle
transazioni giuridiche non etiche.
(15) La presente
direttiva non dovrebbe armonizzare i requisiti
linguistici applicabili ai contratti stipulati con i
consumatori. Pertanto, gli Stati membri possono
mantenere o introdurre nel diritto nazionale
requisiti linguistici relativi all'informazione
contrattuale e alle clausole contrattuali.
(16) La presente
direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni
nazionali in materia di assistenza legale quali le
norme relative ad una persona che agisce in nome o
per conto del professionista (quale un agente o un
fiduciario). In questo settore rimangono competenti
gli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe
applicarsi a tutti i professionisti, sia pubblici
che privati.
(17) La definizione di
consumatore dovrebbe includere le persone fisiche
che agiscono al di fuori della loro attività
commerciale, industriale, artigianale o
professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con
duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per
fini che parzialmente rientrano nel quadro delle
attività commerciali della persona e parzialmente ne
restano al di fuori e lo scopo commerciale sia
talmente limitato da non risultare predominante nel
contesto generale del contratto, la persona in
questione dovrebbe altresì essere considerata un
consumatore.
(18) La presente
direttiva non pregiudica la libertà degli Stati
membri di definire, in conformità del diritto
dell'Unione, quali sono i servizi che considerano di
interesse economico generale, le modalità di
organizzazione e finanziamento di tali servizi,
conformemente alle norme in materia di aiuti di
Stato, e gli obblighi specifici cui dovrebbero
essere soggetti.
(19) Per contenuto digitale
s'intendono i dati prodotti e forniti in formato
digitale, quali programmi informatici, applicazioni,
giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal
fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite
download, streaming, supporto materiale o tramite
qualsiasi altro mezzo. I contratti per la fornitura
di contenuto digitale dovrebbero rientrare
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva. Se fornito su un supporto materiale,
quale un CD o un DVD, il contenuto digitale dovrebbe
essere considerato un bene ai sensi della presente
direttiva. Analogamente ai contratti per la
fornitura di acqua, gas, elettricità, quando non
sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantità determinata, o di teleriscaldamento, i
contratti per la fornitura di contenuto digitale non
fornito su un supporto materiale non dovrebbero
essere considerati ai sensi della presente direttiva
né un contratto di vendita né un contratto di
servizi. Per tali contratti il consumatore dovrebbe
godere del diritto di recesso, salvo che egli abbia
acconsentito che l'esecuzione del contratto avesse
inizio durante il periodo di recesso e abbia
riconosciuto che, così facendo, avrebbe perso il
diritto di recesso dal contratto. Oltre agli
obblighi generali di informazione, il professionista
dovrebbe informare il consumatore in merito alla
funzionalità e alla interoperabilità pertinente del
contenuto digitale. Il concetto di funzionalità
dovrebbe riferirsi ai modi in cui il contenuto
digitale può essere utilizzato, ad esempio per lo
studio del comportamento dei consumatori; esso
dovrebbe inoltre fare riferimento all'assenza o alla
presenza di restrizioni tecniche quali la protezione
tramite la gestione dei diritti digitali e la
codifica regionale. Il concetto di interoperabilità
pertinente intende descrivere le informazioni
relative all'ambiente tipo di hardware e software
compatibile con il contenuto digitale, ad esempio il
sistema operativo, la versione necessaria e talune
caratteristiche dell'hardware. La Commissione
dovrebbe valutare la necessità di un'ulteriore
armonizzazione delle disposizioni in materia di
contenuto digitale e presentare, se necessario, una
proposta legislativa per trattare questo argomento.
(20) La definizione di contratto
a distanza dovrebbe coprire tutti i casi in cui è
concluso un contratto tra consumatore e
professionista nel quadro di un regime organizzato
di vendita o di prestazione di servizi a distanza,
mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di
comunicazione a distanza (ordine mediante posta,
Internet, telefono o fax), fino al momento della
conclusione del contratto incluso. Tale definizione
dovrebbe anche includere le situazioni in cui il
consumatore si limita a visitare i locali
commerciali per raccogliere informazioni sui beni o
i servizi e successivamente negozia e conclude il
contratto a distanza. D'altro canto, un contratto
negoziato nei locali del professionista e concluso
definitivamente mediante comunicazione a distanza
non dovrebbe essere considerato un contratto a
distanza, così come non dovrebbe essere considerato
un contratto a distanza il contratto avviato
mediante comunicazione a distanza ma concluso
definitivamente nei locali del professionista.
Analogamente, il concetto di contratto a distanza
non dovrebbe comprendere prenotazioni effettuate da
un consumatore attraverso mezzi di comunicazione a
distanza per richiedere la prestazione di un
servizio da parte di un professionista, come nel
caso di un consumatore che telefoni per chiedere un
appuntamento da un parrucchiere. Il concetto di
regime organizzato di vendita o di prestazione di
servizi a distanza dovrebbe comprendere quei regimi
offerti da un terzo diverso dal professionista ma
utilizzati da quest'ultimo, come una piattaforma
online. Dovrebbero tuttavia rimanere esclusi i casi
in cui i siti web offrono informazioni solo sul
professionista, sui beni e/o servizi che presta e
sui suoi dati di contatto.
(21) Un contratto negoziato
fuori dei locali commerciali dovrebbe essere
definito come un contratto concluso alla presenza
fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, in un luogo diverso dai locali del
professionista, ad esempio al domicilio o sul posto
di lavoro del consumatore. Fuori dei locali
commerciali il consumatore può essere sottoposto a
una potenziale pressione psicologica o può trovarsi
di fronte a un elemento di sorpresa,
indipendentemente dal fatto che abbiano richiesto o
meno la visita del professionista. La definizione di
contratto negoziato fuori dei locali commerciali
dovrebbe comprendere anche le situazioni in cui il
consumatore è avvicinato personalmente e
singolarmente fuori dei locali commerciali ma il
contratto è concluso immediatamente dopo nei locali
del professionista o mediante comunicazione a
distanza. La definizione di contratto negoziato
fuori dei locali commerciali non comprende le
situazioni in cui i professionisti si recano
inizialmente al domicilio del consumatore con
l'unico scopo di fare delle misurazioni o di fornire
una stima senza alcun impegno da parte del
consumatore e in cui il contratto è successivamente
concluso in un secondo momento nei locali
commerciali del professionista o tramite mezzi di
comunicazione a distanza sulla base della stima del
professionista. In detti casi, il contratto non è
concluso immediatamente dopo che il consumatore è
stato avvicinato dal professionista se il
consumatore ha avuto tempo di riflettere sulla stima
fornita dal professionista prima della conclusione
del contratto. Gli acquisti effettuati durante
un'escursione organizzata dal professionista durante
la quale è effettuata la promozione e la vendita dei
prodotti acquistati dovrebbero essere considerati
contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
(22) I locali commerciali
dovrebbero includere qualsiasi forma di locale (ad
esempio negozi, chioschi o camion) che serva da
luogo permanente o abituale di commercio per il
professionista. I chioschi di vendita al mercato o
in una fiera dovrebbero essere considerati locali
commerciali se soddisfano tale condizione. I locali
adibiti alla vendita al dettaglio in cui il
professionista esercita la sua attività a carattere
stagionale, per esempio durante la stagione
turistica in una località sciistica o balneare,
dovrebbero essere considerati locali commerciali in
quanto il professionista svolge la sua attività in
tali locali in modo abituale. Spazi accessibili al
pubblico, quali strade, centri commerciali, spiagge,
impianti sportivi e trasporti pubblici, che il
professionista utilizza a carattere eccezionale per
le sue attività commerciali, nonché domicili privati
o il posto di lavoro, non dovrebbero essere
considerati locali commerciali. I locali commerciali
di una persona che agisce in nome o per conto del
professionista quale definito nella presente
direttiva, dovrebbero essere considerati locali
commerciali ai sensi della presente direttiva.
(23) I supporti
durevoli dovrebbero permettere al consumatore di
conservare le informazioni per il tempo ritenuto
necessario ai fini della protezione dei suoi
interessi derivanti dalla relazione con il
professionista. Dovrebbero rientrare tra detti
supporti in particolare documenti su carta, chiavi
USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi
del computer nonché messaggi di posta elettronica.
(24) Un'asta pubblica implica
che professionisti e consumatori partecipano
all'asta di persona o viene loro data la possibilità
di parteciparvi. I beni o servizi sono offerti dal
professionista al consumatore mediante una procedura
di offerte autorizzata per legge in taluni Stati
membri, a offrire beni o servizi in una vendita
pubblica. L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei
beni o servizi. L'uso, a fini d'asta, di piattaforme
online messe a disposizione di consumatori e
professionisti non dovrebbe essere considerato
un'asta pubblica ai sensi della presente direttiva.
(25) I contratti
relativi al teleriscaldamento dovrebbero essere
contemplati dalla presente direttiva, analogamente
ai contratti per la fornitura di acqua, gas od
elettricità. Per teleriscaldamento si intende la
fornitura di calore, anche sotto forma di vapore o
di acqua calda, da una fonte centrale di produzione
verso una pluralità di edifici tramite un sistema di
trasmissione e distribuzione, al fine di
riscaldarli.
(26) I contratti relativi al
trasferimento di beni immobili o di diritti su beni
immobili o alla creazione o all'acquisizione di tali
beni immobili o di tali diritti, i contratti per la
costruzione di nuovi edifici, per la trasformazione
sostanziale di edifici esistenti nonché i contratti
per la locazione di alloggi a scopo residenziale
sono già soggetti a una serie di requisiti specifici
nella legislazione nazionale. Tali contratti
includono ad esempio la vendita di immobili ancora
da progettare e la locazione finanziaria con opzione
di acquisto (hire-purchase). Le disposizioni della
presente direttiva non sono appropriate per detti
contratti che dovrebbero pertanto essere esclusi dal
suo ambito d'applicazione. Una trasformazione
sostanziale è una trasformazione paragonabile alla
costruzione di un nuovo edificio, per esempio quando
viene conservata solo la facciata di un vecchio
edificio. I contratti di servizi, in particolare
quelli relativi alla costruzione di annessi di
edifici (ad esempio un garage o una veranda) e
quelli relativi alla riparazione e ristrutturazione
di edifici diverse dalla trasformazione sostanziale,
dovrebbero rientrare nel'ambito di applicazione
della presente direttiva, così come i contratti
relativi ai servizi di un agente immobiliare e
quelli relativi alla locazione di alloggi a scopo
non residenziale.
(27) I servizi di
trasporto contemplano il trasporto di passeggeri e
il trasporto di merci. Il trasporto di passeggeri
dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione
della presente direttiva in quanto è già soggetto ad
altra legislazione dell'Unione oppure, nel caso dei
trasporti pubblici e dei taxi, a normative a livello
nazionale. Tuttavia, le disposizioni della presente
direttiva di protezione dei consumatori in caso di
tariffe eccessive per l'utilizzo di mezzi di
pagamento o in caso di costi occulti dovrebbero
essere applicate anche ai contratti di trasporto di
passeggeri. Per quanto riguarda il trasporto di
merci e il noleggio di autovetture che costituiscono
servizi, i consumatori dovrebbero beneficiare della
protezione prevista della presente direttiva, ad
eccezione del diritto di recesso.
(28) Al fine di evitare oneri
amministrativi sui professionisti, gli Stati membri
possono decidere di non applicare la presente
direttiva quando beni o servizi di minor valore sono
venduti fuori dei locali commerciali. La soglia
monetaria dovrebbe essere fissata ad un livello
sufficientemente basso da escludere solo gli
acquisti di lieve entità. Gli Stati membri
dovrebbero avere la facoltà di definire tale valore
nella propria legislazione nazionale purché non sia
superiore a 50 EUR. Qualora due o più contratti con
oggetto correlato siano conclusi allo stesso tempo
dal consumatore, il costo totale dovrebbe essere
tenuto in considerazione ai fini dell'applicazione
di tale soglia.
(29) I servizi
sociali hanno caratteristiche fondamentalmente
distinte che sono rispecchiate nelle normative
specifiche al settore, in parte a livello di Unione
ed in parte a livello nazionale. I servizi sociali
comprendono, da un lato, i servizi per le persone
particolarmente svantaggiate o a basso reddito
nonché i servizi per persone e famiglie che
necessitano di assistenza nello svolgimento di
compiti quotidiani e di routine e, dall'altro, i
servizi per tutte le persone che hanno esigenze
particolari di assistenza, sostegno, protezione o
incoraggiamento in una fase particolare della vita.
I servizi sociali comprendono, tra gli altri, i
servizi per i bambini e i giovani, i servizi di
assistenza per le famiglie, per i genitori soli e le
persone anziane e i servizi per i migranti. I
servizi sociali comprendono servizi di assistenza
sia a breve che a lungo termine, ad esempio servizi
prestati da fornitori di assistenza a domicilio o
prestati in istituti di residenza assistita e in
residenze per anziani («nursing homes»). I servizi
sociali non comprendono solo quelli forniti dallo
Stato a livello nazionale, regionale o locale da
prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni
caritative riconosciute come tali dallo Stato ma
anche quelli forniti da operatori privati. Le
disposizioni della presente direttiva non sono
appropriate per i servizi sociali, che dovrebbero
pertanto essere esclusi dal suo ambito di
applicazione.
(30) L'assistenza sanitaria
richiede norme speciali a causa della sua
complessità tecnica, della sua importanza quale
servizio di interesse generale nonché dei notevoli
finanziamenti pubblici. L'assistenza sanitaria è
definita nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011,
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ()
come «servizi prestati da professionisti sanitari a
pazienti, al fine di valutare, mantenere o
ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la
prescrizione, la somministrazione e la fornitura di
medicinali e dispositivi medici». Un professionista
della sanità è definito in detta direttiva come un
medico, un infermiere responsabile dell'assistenza
generale, un odontoiatra, un'ostetrica o un
farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali (),
o un altro professionista che eserciti attività nel
settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle
quali sia riservato a una professione regolamentata
secondo la definizione di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE,
o una persona che sia considerata un professionista
sanitario ai sensi della legislazione dello Stato
membro di cura. Le disposizioni della presente
direttiva non sono appropriate per l'assistenza
sanitaria, che dovrebbe pertanto essere esclusa
dall'ambito di applicazione della direttiva stessa.
(31) I giochi
d'azzardo dovrebbero essere esclusi dall'ambito di
applicazione della presente direttiva. Le attività
d'azzardo sono quelle che implicano una posta di
valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le
lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le
scommesse. Gli Stati membri dovrebbero poter
adottare altre misure, anche più rigorose, di
protezione dei consumatori in relazione a dette
attività.
(32) La legislazione dell'Unione
esistente, tra l'altro nell'ambito dei servizi
finanziari per i consumatori, dei viaggi tutto
compreso e delle multiproprietà, contiene numerose
regole per la tutela dei consumatori. Per questo
motivo la presente direttiva non dovrebbe applicarsi
ai contratti in detti settori. Per quanto riguarda i
servizi finanziari, gli Stati membri dovrebbero
essere incoraggiati ad ispirarsi alla legislazione
dell'Unione esistente in materia, in fase di
legiferazione in settori che non sono regolamentati
a livello di Unione, in modo tale da garantire la
parità di condizioni per tutti i consumatori e per
tutti i contratti relativi ai servizi finanziari.
(33) Il
professionista dovrebbe essere tenuto ad informare
il consumatore in anticipo di qualsiasi accordo che
preveda il pagamento di un acconto da parte del
consumatore al professionista, incluso un accordo in
cui un importo viene trattenuto mediante la carta di
credito o di debito del consumatore.
(34) Prima che il
consumatore assuma gli obblighi derivanti da un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali, da un contratto diverso dalle due
tipologie appena menzionate o da una corrispondente
offerta, il professionista dovrebbe fornire al
consumatore informazioni chiare e comprensibili.
Nella fornitura di tali informazioni, il
professionista dovrebbe tenere in considerazione le
esigenze specifiche dei consumatori che sono
particolarmente vulnerabili a motivo della loro
infermità mentale, fisica o psicologica, della loro
età o ingenuità, in un modo che il professionista
può ragionevolmente prevedere. Tuttavia, la presa in
considerazione di tali esigenze specifiche non
dovrebbe condurre a discrepanze nei livelli di
tutela dei consumatori.
(35) Le informazioni che il
professionista deve fornire al consumatore
dovrebbero essere obbligatorie e non dovrebbero
essere modificate. Tuttavia, le parti contraenti
dovrebbero poter concordare espressamente la
modifica del contenuto del contratto
conseguentemente concluso, ad esempio le
disposizioni per la consegna.
(36) Nel caso dei
contratti a distanza, gli obblighi di informazione
dovrebbero essere adattati per tenere conto dei
limiti tecnici di taluni media, come la limitazione
del numero di caratteri su taluni schermi di
telefoni mobili o il limite di tempo per gli spot
televisivi. In tali casi il professionista dovrebbe
conformarsi ad un insieme minimo di obblighi di
informazione e rinviare il consumatore a un'altra
fonte di informazione, ad esempio fornendo un numero
di telefono gratuito o un link ipertestuale ad una
pagina web del professionista dove le informazioni
pertinenti sono direttamente e facilmente
accessibili. Per quanto concerne l'obbligo di
informare il consumatore in merito al costo della
restituzione di beni che, per loro natura, non
possono essere normalmente restituiti a mezzo posta,
esso sarà considerato ottemperato, ad esempio, se il
professionista specifica un vettore (come il vettore
cui ha commissionato la consegna del bene) e un
importo relativo al costo per la restituzione dei
beni. Quando il professionista non può
ragionevolmente calcolare il costo della
restituzione dei beni in anticipo, ad esempio perché
non è lui ad occuparsi della restituzione dei beni,
dovrebbe fornire una dichiarazione in cui precisa
che tale costo può essere addebitato al consumatore
e che la sua entità può essere elevata, accompagnata
da una stima ragionevole del costo massimo che
potrebbe essere basata sul costo della consegna al
consumatore.
(37) Poiché nel caso delle
vendite a distanza il consumatore non è grado di
vedere i beni prima di concludere il contratto,
dovrebbe godere di un diritto di recesso. Per lo
stesso motivo, al consumatore dovrebbe essere
consentito di testare e ispezionare i beni che ha
acquistato nella misura necessaria per stabilire la
natura, le caratteristiche e il funzionamento dei
beni. Per quanto riguarda i contratti negoziati
fuori dei locali commerciali, il consumatore
dovrebbe disporre del diritto di recesso in virtù
del potenziale elemento di sorpresa e/o di pressione
psicologica. Il recesso dal contratto dovrebbe porre
termine all'obbligo delle parti contraenti di
eseguire il contratto.
(38) I siti
Internet di commercio elettronico dovrebbero
indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi
all'inizio del processo di ordinazione, se si
applicano restrizioni relative alla consegna e quali
mezzi di pagamento sono accettati.
(39) È importante
garantire che, nei contratti a distanza conclusi
tramite siti web, il consumatore sia in grado di
leggere e comprendere nella loro interezza i
principali elementi del contratto prima di inoltrare
l'ordine. A tal fine è opportuno che la presente
direttiva disponga che detti elementi siano
visualizzati nell'immediata prossimità della
conferma necessaria per l'inoltro dell'ordine. È
altresì importante garantire che, in tali
situazioni, il consumatore possa determinare il
momento in cui si assume l'obbligo di pagare il
professionista. È opportuno pertanto attirare in
modo specifico l'attenzione del consumatore,
mediante una formulazione inequivocabile, sul fatto
che l'inoltro di un ordine comporta l'obbligo di
pagare il professionista.
(40) I diversi termini di
recesso tra Stati membri e per i contratti a
distanza e i contratti fuori dei locali commerciali
sono causa di incertezza giuridica e di costi di
adempimento. Lo stesso termine di recesso dovrebbe
applicarsi a tutti i contratti a distanza e i
contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Nel caso dei contratti di servizio, il periodo di
recesso dovrebbe scadere quattordici giorni dopo la
conclusione del contratto. Nel caso dei contratti di
vendita, il periodo di recesso dovrebbe scadere
quattordici giorni dopo quello in cui il consumatore
o un terzo diverso dal vettore e indicato dal
consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni.
Inoltre, il consumatore dovrebbe essere in grado di
esercitare il diritto di recesso prima di acquisire
il possesso fisico dei beni. Quando il consumatore
ordina beni multipli con un solo ordine ma essi sono
consegnati separatamente, il periodo di recesso
dovrebbe scadere quattordici giorni dopo quello in
cui il consumatore acquisisce il possesso fisico
dell'ultimo bene. Quando i beni sono consegnati in
lotti o pezzi multipli, il periodo di recesso
dovrebbe scadere quattordici giorni dopo il momento
in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico
dell'ultimo lotto o pezzo.
(41) Per
garantire la certezza giuridica è opportuno che il
regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio,
del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme
applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai
termini (),
si applichi al computo dei termini previsti dalla
presente direttiva. Tutti i termini contenuti nella
presente direttiva dovrebbero quindi essere intesi
come espressi in giorni di calendario. Se un termine
espresso in giorni deve essere calcolato dal momento
in cui si verifica un evento o si compie un atto, il
giorno nel quale si verifica tale evento o si compie
tale atto non dovrebbe essere considerato incluso
nel termine.
(42) Le disposizioni relative al
diritto di recesso dovrebbero lasciare
impregiudicate le disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri in materia di
estinzione o inapplicabilità del contratto o la
possibilità per il consumatore di ottemperare ai
suoi obblighi contrattuali prima del termine
stabilito nel contratto.
(43) Se il
professionista non ha adeguatamente informato il
consumatore prima della conclusione di un contratto
a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali,
il termine di recesso dovrebbe essere prorogato.
Tuttavia, per garantire la certezza giuridica per
quanto riguarda la durata del periodo di recesso, è
opportuno introdurre un limite di dodici mesi.
(44) Le
differenze nel modo in cui il diritto di recesso è
esercitato negli Stati membri sono fonte di costi
per i professionisti che vendono a livello
transfrontaliero. L'introduzione di un modulo tipo
armonizzato di recesso che il consumatore possa
utilizzare dovrebbe semplificare il processo di
recesso e comportare una certezza giuridica. Per
questi motivi gli Stati membri dovrebbero astenersi
dall'aggiungere prescrizioni relative alla
presentazione al modulo tipo dell'Unione
riguardanti, ad esempio, la dimensione dei
caratteri. Tuttavia, il consumatore dovrebbe restare
libero di recedere con parole proprie, purché la
dichiarazione con cui esplicita la sua decisione di
recedere dal contratto al professionista sia
inequivocabile. Una lettera, una telefonata o il
rinvio dei beni con una chiara dichiarazione
potrebbero soddisfare tale condizione, ma l'onere
della prova dell'avvenuto recesso entro i termini
stabiliti nella direttiva dovrebbe incombere al
consumatore. Per tale motivo, è nell'interesse del
consumatore avvalersi di un supporto durevole quando
comunica al professionista il proprio recesso.
(45) Poiché l'esperienza
dimostra che molti consumatori e professionisti
preferiscono comunicare tramite il sito web del
professionista, ci dovrebbe essere la possibilità
per il professionista di offrire al consumatore
l'opzione di compilare un modulo tipo di recesso sul
sito web. In questo caso il professionista dovrebbe
fornire senza indugio una conferma di ricevimento ad
esempio per posta elettronica.
(46) Nel caso in
cui il consumatore receda dal contratto, il
professionista dovrebbe rimborsare tutti i pagamenti
ricevuti dal consumatore, inclusi quelli che coprono
le spese a carico del professionista per consegnare
il bene al consumatore. Il rimborso non dovrebbe
avvenire mediante buoni, salvo che il consumatore
abbia utilizzato buoni nella transazione iniziale o
ne abbia espressamente accettato l'uso. Se il
consumatore sceglie espressamente un determinato
tipo di consegna (ad esempio consegna rapida in 24
ore), sebbene il professionista abbia offerto un
tipo di consegna comune e generalmente accettato con
costi di consegna minori, la differenza tra i costi
dei due tipi di consegna è a carico del consumatore.
(47) Alcuni consumatori
esercitano il proprio diritto di recesso dopo aver
utilizzato i beni oltre quanto necessario per
stabilirne la natura, le caratteristiche e il
funzionamento. In tal caso il consumatore non
dovrebbe perdere il diritto di recesso, ma dovrebbe
essere responsabile della diminuzione del valore dei
beni. Per stabilire la natura, le caratteristiche e
il funzionamento dei beni il consumatore dovrebbe
solo manipolarli e ispezionarli nello stesso modo in
cui gli sarebbe consentito farlo in un negozio. Ad
esempio, il consumatore dovrebbe solo provare un
indumento, senza poterlo indossare. Di conseguenza,
durante il periodo di recesso il consumatore
dovrebbe manipolare e ispezionare i beni con la
dovuta diligenza. Gli obblighi del consumatore in
caso di recesso non dovrebbero scoraggiare il
consumatore dall'esercitare il proprio diritto di
recesso.
(48) Il
consumatore dovrebbe essere obbligato a restituire i
beni entro quattordici giorni a decorrere dalla data
di comunicazione al professionista della sua
decisione di recedere dal contratto. In situazioni
in cui il professionista o il consumatore non
adempiano agli obblighi relativi all'esercizio del
diritto di recesso, si dovrebbero applicare le
sanzioni previste dalla legislazione nazionale
conformemente alla presente direttiva nonché le
disposizioni del diritto contrattuale.
(49) È opportuno prevedere
alcune eccezioni al diritto di recesso, sia per i
contratti a distanza sia per quelli negoziati fuori
dei locali commerciali. Un diritto di recesso
potrebbe essere inappropriato ad esempio vista la
natura di taluni beni o servizi. È il caso ad
esempio di un vino fornito molto tempo dopo la
conclusione di un contratto di natura speculativa in
cui il valore dipende dalle fluttuazioni nel mercato
(«vin en primeur»). Il diritto di recesso non
dovrebbe applicarsi né ai beni prodotti secondo le
indicazioni del consumatore né a quelli chiaramente
personalizzati, quali tende su misura, né alla
fornitura di combustibile, ad esempio, che è un bene
per natura inseparabile da altri beni dopo la
consegna. La concessione di un diritto di recesso al
consumatore potrebbe essere inappropriata anche nel
caso di taluni servizi per i quali la conclusione
del contratto implica l'accantonamento di
disponibilità che il professionista potrebbe avere
difficoltà a recuperare, se fosse esercitato il
diritto di recesso. Sarebbe il caso, ad esempio,
delle prenotazioni alberghiere o relative a case di
vacanza, o a eventi culturali o sportivi.
(50) Da un lato, il consumatore
dovrebbe usufruire del suo diritto di recesso anche
nel caso in cui abbia chiesto la prestazione dei
servizi prima della fine del periodo di recesso.
Dall'altro, se il consumatore esercita il diritto di
recesso, il professionista dovrebbe essere sicuro di
venire adeguatamente pagato per il servizio fornito.
Il calcolo dell'importo proporzionale dovrebbe
basarsi sul prezzo concordato nel contratto salvo
che il consumatore dimostri che il prezzo totale è
di per sé sproporzionato, nel qual caso l'importo da
pagare è calcolato sulla base del valore di mercato
del servizio fornito. Il valore di mercato dovrebbe
essere definito facendo un confronto con il prezzo
di un servizio equivalente prestato da altri
professionisti alla data di conclusione del
contratto. Pertanto, il consumatore dovrebbe
chiedere la prestazione dei servizi prima della fine
del periodo di recesso facendone esplicita richiesta
e, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, su un supporto durevole. Analogamente,
il professionista dovrebbe informare il consumatore,
su un supporto durevole, di qualsiasi obbligo di
pagamento dei costi corrispondenti ai servizi già
prestati. Per i contratti che hanno per oggetto sia
beni che servizi, le norme sulla restituzione dei
beni di cui alla presente direttiva si dovrebbero
applicare agli aspetti relativi ai beni mentre il
regime di compensazione per i servizi si applica
agli aspetti relativi ai servizi.
(51) Le principali difficoltà
incontrate dai consumatori, e una delle più
importanti fonti di controversie con i
professionisti, riguardano la consegna dei beni,
inclusi quelli che sono persi o danneggiati durante
il trasporto, e la consegna parziale o tardiva. È
opportuno quindi chiarire e armonizzare le norme
nazionali relative al momento in cui dovrebbe
avvenire la consegna. Occorre che il luogo e le
modalità di consegna nonché le norme relative alla
determinazione delle condizioni e del momento del
trasferimento della proprietà dei beni, rimangano
soggetti alla legislazione nazionale e pertanto non
siano pregiudicate dalla presente direttiva. Le
norme in materia di consegna di cui alla presente
direttiva dovrebbero comprendere la possibilità per
il consumatore di consentire a un terzo di acquisire
per suo conto il possesso fisico o il controllo dei
beni. È opportuno considerare il consumatore come
avente il controllo dei beni quando egli, o un terzo
da lui indicato, ha accesso ai beni per utilizzarli
come proprietario, ovvero ha la possibilità di
rivenderli (ad esempio, quando ha ricevuto le chiavi
o ha preso possesso dei documenti di proprietà).
(52) Nel contesto dei contratti
di vendita, la consegna dei beni può avvenire in
modi diversi, o immediatamente o in un secondo
tempo. Se le parti non hanno concordato una data di
consegna specifica, il professionista deve
effettuare la consegna dei beni il prima possibile
e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di
conclusione del contratto. Le norme relative alla
consegna tardiva dovrebbero anche tener conto dei
beni da confezionare o acquistare appositamente per
il consumatore, che non possono essere riutilizzati
dal professionista senza una perdita significativa.
Pertanto, la presente direttiva dovrebbe prevedere
una norma che in talune circostanze conceda al
professionista un periodo di tempo ragionevole
supplementare. Quando quest'ultimo non consegna i
beni entro il termine convenuto con il consumatore,
prima che lo stesso possa risolvere il contratto, il
consumatore dovrebbe invitare il professionista a
effettuare la consegna entro un periodo di tempo
ragionevole supplementare e dovrebbe avere il
diritto di risolvere il contratto se il
professionista non consegna il bene neppure entro
tale termine supplementare. Tuttavia, tale norma non
dovrebbe applicarsi quando il professionista si è
rifiutato di consegnare i beni con una dichiarazione
esplicita. Lo stesso dicasi per le circostanze in
cui il periodo di consegna è essenziale come, ad
esempio, nel caso di un abito nuziale che deve
essere consegnato prima delle nozze. Tale norma non
dovrebbe applicarsi neanche nel caso in cui il
consumatore abbia comunicato al professionista che
la consegna ad una data specifica è essenziale. A
tal fine, il consumatore può usare i dati di
contatto del professionista forniti in conformità
della presente direttiva. In tali casi specifici, se
il professionista non consegna i beni entro i
termini, il consumatore dovrebbe avere il diritto
alla risoluzione del contratto ipso iure dopo la
scadenza del periodo di consegna inizialmente
convenuto. La presente direttiva dovrebbe lasciare
impregiudicate le disposizioni nazionali sulle
modalità secondo cui il consumatore deve notificare
al professionista la propria volontà di risolvere il
contratto.
(53) Oltre al diritto del
consumatore di risolvere il contratto qualora il
professionista non abbia adempiuto ai suoi obblighi
di consegnare il bene conformemente alla presente
direttiva, il consumatore, in conformità della
legislazione nazionale applicabile, può fare ricorso
ad altri rimedi, come concedere al professionista un
periodo di tempo supplementare per la consegna,
esigere l'esecuzione del contratto, sospendere il
pagamento e chiedere il risarcimento dei danni.
(54) Ai sensi
dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno (),
gli Stati membri dovrebbero essere in grado di
vietare o limitare il diritto dei professionisti di
imporre costi ai consumatori tenendo conto della
necessità di incoraggiare la concorrenza e di
promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci.
Ai professionisti dovrebbe in ogni caso essere
vietato di imporre ai consumatori commissioni che
superano il costo sostenuto dal professionista per
l'uso di un dato mezzo di pagamento.
(55) Quando i beni sono spediti al
consumatore dal professionista,
in caso di perdita o danneggiamento, possono
insorgere controversie circa il momento del
trasferimento del rischio. Pertanto, la presente
direttiva dovrebbe prevedere che il consumatore sia
tutelato contro ogni rischio di perdita o
danneggiamento dei beni che avvenga prima che egli
abbia preso fisicamente possesso dei beni. Il
consumatore dovrebbe essere tutelato durante un
trasporto organizzato o effettuato dal
professionista, anche quando il consumatore abbia scelto un metodo di consegna
particolare da una gamma di opzioni presentate dal
professionista.
Tuttavia, tale disposizione non dovrebbe applicasi
ai contratti in cui spetti al consumatore stesso
prendere in consegna i beni ovvero sia lui ad
incaricare della consegna un vettore. Per
quanto riguarda il momento del trasferimento del
rischio, è opportuno considerare che un consumatore
ha preso fisicamente possesso dei beni quando li ha
ricevuti.
(56) Le persone o
le organizzazioni che in base alla legislazione
nazionale siano considerate titolari di un diritto o
interesse legittimo nella tutela dei diritti
contrattuali dei consumatori dovrebbero disporre del
diritto di promuovere un'azione giudiziaria dinanzi
a un tribunale o ad un'autorità amministrativa
competente a decidere dei reclami oppure a
promuovere un'adeguata azione giudiziaria.
(57) È necessario che gli Stati
membri determinino le sanzioni da irrogare per le
violazioni della presente direttiva e ne
garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni
dovrebbero essere effettive, proporzionate e
dissuasive.
(58) Il
consumatore non può rinunciare ai diritti
conferitigli a norma della presente direttiva. Se la
legge applicabile a un contratto è quella di un
paese terzo, dovrebbe essere applicato il
regolamento (CE) n. 593/2008 al fine di determinare
se il consumatore mantiene la protezione concessa
dalla presente direttiva.
(59) La
Commissione, previa consultazione degli Stati membri
e delle parti interessate, dovrebbe esaminare il
modo più appropriato per garantire che tutti i
consumatori e i professionisti siano informati dei
loro diritti presso il punto vendita.
(60) Poiché la
vendita per inerzia («inertia selling»), che
consiste nella fornitura al consumatore di beni o
servizi non richiesti, è vietata dalla direttiva
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno («direttiva sulle pratiche
commerciali sleali») (),
ma non è previsto alcun rimedio contrattuale, è
necessario introdurre nella presente direttiva il
rimedio contrattuale che esonera il consumatore
dall'obbligazione di pagare per una tale fornitura
non richiesta.
(61) La direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ()
contiene già disposizioni per disciplinare le
comunicazioni non richieste e prevede un elevato
livello di tutela del consumatore. Non sono quindi
necessarie le disposizioni corrispondenti sulla
stessa questione contenute nella direttiva 97/7/CE.
(62) Qualora
siano individuate barriere al mercato interno, è
opportuno che la Commissione riesamini la presente
direttiva. Nel suo riesame la Commissione dovrebbe
prestare particolare attenzione alle possibilità
concesse agli Stati membri di mantenere o introdurre
disposizioni nazionali specifiche anche in taluni
ambiti della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del
5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori (),
e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo ().
Tale riesame potrebbe portare a una proposta della
Commissione intesa a modificare la presente
direttiva; detta proposta può includere modifiche ad
altri atti legislativi in materia di tutela dei
consumatori che rispecchino l'impegno della
Commissione nell'ambito della strategia della
politica dei consumatori di rivedere l'acquis
unionale esistente in modo da conseguire un elevato
livello comune di tutela dei consumatori.
(63) È opportuno
modificare le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE
affinché gli Stati membri siano tenuti a informare
la Commissione in merito all'adozione di
disposizioni nazionali specifiche in taluni ambiti.
(64) È opportuno
abrogare le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.
(65) Poiché l'obiettivo della
presente direttiva, vale a dire contribuire al
corretto funzionamento del mercato interno tramite
il conseguimento di un elevato livello di protezione
dei consumatori, non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere
conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima
può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. La presente direttiva si limita
a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo
in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
(66) La presente
direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva
i principi riconosciuti in particolare dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(67)
Conformemente al punto 34 dell'accordo
interistituzionale «Legiferare meglio» (),
gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a
rendere pubblici, nell'interesse proprio e
dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto
possibile, la concordanza tra le direttive e i
provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva, tramite
il conseguimento di un livello elevato di tutela dei
consumatori, intende contribuire al corretto
funzionamento del mercato interno mediante
l'armonizzazione di taluni aspetti delle
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di
contratti conclusi tra consumatori e professionisti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente
direttiva si intende per:
1) «consumatore»:
qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto
della presente direttiva, agisca per fini che non
rientrano nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale;
2) «professionista»:
qualsiasi persona fisica o giuridica che,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un
soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della
sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale nei contratti oggetto della presente
direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che
agisca in suo nome o per suo conto;
3) «bene»: qualsiasi bene mobile
materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita
forzata o comunque venduti secondo altre modalità
dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni
oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e
l'elettricità, quando sono messi in vendita in un
volume delimitato o in quantità determinata;
4) «beni prodotti
secondo le indicazioni del consumatore»: qualsiasi
bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta
o decisione individuale del consumatore;
5) «contratto di
vendita»: qualsiasi contratto in base al quale il
professionista trasferisce o si impegna a trasferire
la proprietà di beni al consumatore e il consumatore
ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i
contratti che hanno come oggetto sia beni che
servizi;
6) «contratto di
servizi»: qualsiasi contratto diverso da un
contratto di vendita in base al quale il
professionista fornisce o si impegna a fornire un
servizio al consumatore e il consumatore paga o si
impegna a pagarne il prezzo;
7) «contratto a
distanza»: qualsiasi contratto concluso tra il
professionista e il consumatore nel quadro di un
regime organizzato di vendita o di prestazione di
servizi a distanza senza la presenza fisica e
simultanea del professionista e del consumatore,
mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
8) «contratto negoziato fuori dei
locali commerciali»: qualsiasi contratto tra il
professionista e il consumatore:
a) concluso alla presenza
fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, in un luogo diverso dai locali del
professionista;
b) per cui è stata fatta
un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse
circostanze di cui alla lettera a);
c) concluso nei locali del
professionista o mediante qualsiasi mezzo di
comunicazione a distanza immediatamente dopo che il
consumatore è stato avvicinato personalmente e
singolarmente in un luogo diverso dai locali del
professionista, alla presenza fisica e simultanea
del professionista e del consumatore; oppure
d)
concluso durante un viaggio promozionale organizzato
dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di
promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
9) «locali commerciali»:
a) qualsiasi locale immobile
adibito alla vendita al dettaglio in cui il
professionista esercita la sua attività su base
permanente; oppure
b) qualsiasi locale mobile
adibito alla vendita al dettaglio in cui il
professionista esercita la propria attività a
carattere abituale;
10) «supporto durevole»: ogni strumento
che permetta al consumatore o al professionista di
conservare le informazioni che gli sono
personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato
alle finalità cui esse sono destinate e che permetta
la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
11) «contenuto digitale»:
i dati prodotti e forniti in formato digitale;
12) «servizio
finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia, assicurativa, servizi pensionistici
individuali, di investimento o di pagamento;
13) «asta pubblica»:
metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti
dal professionista ai consumatori che partecipano o
cui è data la possibilità di partecipare all'asta di
persona, mediante una trasparente procedura
competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e
in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei
beni o servizi;
14) «garanzia»: qualsiasi
impegno di un professionista o di un produttore (il
«garante»), assunto nei confronti del consumatore,
in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla
garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo
pagato, sostituire, riparare, o intervenire
altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda
alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito
non relativo alla conformità, enunciati nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicità disponibile al momento o prima della
conclusione del contratto;
15) «contratto accessorio»: un contratto
mediante il quale il consumatore acquista beni o
servizi connessi a un contratto a distanza o
negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali
beni o servizi sono forniti dal professionista o da
un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il
professionista.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente
direttiva si applica, alle condizioni e nella misura
stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi
contratto concluso tra un professionista e un
consumatore. Si applica altresì ai contratti per la
fornitura di acqua, gas, elettricità o
teleriscaldamento, anche da parte di prestatori
pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base
sono forniti su base contrattuale.
2. In caso di
conflitto tra le disposizioni della presente
direttiva e una disposizione di un altro atto
dell'Unione che disciplini settori specifici, la
disposizione di tale altro atto dell'Unione prevale
e si applica a tali settori specifici.
3. La presente
direttiva non si applica ai contratti:
a) per i servizi sociali,
compresi gli alloggi popolari, l'assistenza
all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle
persone temporaneamente o permanentemente in stato
di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo
termine;
b) di assistenza sanitaria come definita
all'articolo 3, lettera a), della direttiva
2011/24/UE, sia essa fornita o meno attraverso le
strutture di assistenza sanitaria;
c) di attività di azzardo che
implicano una posta di valore pecuniario in giochi
di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo
nei casinò e le scommesse;
d) di servizi finanziari;
e) per la creazione,
l'acquisizione o il trasferimento di beni immobili o
di diritti su beni immobili;
f) per la costruzione di
nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di
edifici esistenti e per la locazione di alloggi a
scopo residenziale;
g) che rientrano nell'ambito
di applicazione della direttiva 90/314/CEE del
Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» ();
h) che rientrano nell'ambito
di applicazione della direttiva 2008/122/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio
2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di
multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti
per le vacanze di lungo termine e dei contratti di
rivendita e di scambio ();
i) che, secondo i diritti degli Stati
membri, sono istituiti con l’intervento di un
pubblico ufficiale, tenuto per legge
all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve
garantire, fornendo un'informazione giuridica
completa, che il consumatore conclude il contratto
soltanto sulla base di una decisione giuridica
ponderata e con conoscenza della sua rilevanza
giuridica;
j) di fornitura di alimenti,
bevande o altri beni destinati al consumo corrente
nella famiglia e fisicamente forniti da un
professionista in giri frequenti e regolari al
domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del
consumatore;
k) di servizi di trasporto
passeggeri, fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 2, e
gli articoli 19 e 22;
l) conclusi tramite
distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
m) conclusi con operatori
delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici
a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per
l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono,
Internet o fax, stabilito dal consumatore.
4. Gli Stati membri possono
decidere di non applicare la presente direttiva o di
non mantenere né introdurre disposizioni nazionali
corrispondenti ai contratti negoziati fuori dei
locali commerciali in base ai quali il corrispettivo
che il consumatore deve pagare non è superiore a 50
EUR. Gli Stati membri possono stabilire un valore
inferiore nella rispettiva legislazione nazionale.
5. La presente
direttiva non pregiudica il diritto contrattuale
nazionale generale, quali le norme sulla validità,
formazione o efficacia di un contratto, nella misura
in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale
generale non sono disciplinati dalla presente
direttiva.
6. La presente
direttiva non impedisce ai professionisti di offrire
ai consumatori condizioni contrattuali che vanno
oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.
Articolo 4
Livello di armonizzazione
Salvo che la presente direttiva
disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono
o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni
divergenti da quelle stabilite dalla presente
direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe
per garantire al consumatore un livello di tutela
diverso.
CAPO II
INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI PER CONTRATTI DIVERSI
DAI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI
FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI
Articolo 5
Obblighi d'informazione per contratti diversi dai
contratti
a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
1. Prima che il
consumatore sia vincolato da un contratto diverso da
un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali o da una corrispondente offerta, il
professionista fornisce al consumatore le seguenti
informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora
esse non siano già apparenti dal contesto:
a) le caratteristiche
principali dei beni o servizi, nella misura adeguata
al supporto e ai beni o servizi;
b) l'identità del
professionista, ad esempio la sua denominazione
sociale, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e
il numero di telefono;
c) il prezzo totale dei beni o servizi
comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o
dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità
di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le
spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali
oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo,
l'indicazione che tali spese potranno essere
addebitate al consumatore;
d) se applicabili, le
modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la
data entro la quale il professionista si impegna a
consegnare i beni o a prestare il servizio e il
trattamento dei reclami da parte del professionista;
e) oltre a un richiamo
dell'esistenza della garanzia legale di conformità
per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio
postvendita e delle garanzie commerciali, se
applicabili;
f) la durata del contratto,
se applicabile, o, se il contratto è a tempo
indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico,
le condizioni di risoluzione del contratto;
g) se applicabile, la
funzionalità del contenuto digitale, comprese le
misure applicabili di protezione tecnica;
h) qualsiasi interoperabilità pertinente del
contenuto digitale con l'hardware e il software, di
cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci
si può ragionevolmente attendere che sia venuto a
conoscenza, se applicabili.
2. Il paragrafo 1
si applica anche ai contratti per la fornitura di
acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in
vendita in un volume limitato o in quantità
determinata, di teleriscaldamento o di contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Gli Stati
membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare il
paragrafo 1 ai contratti che implicano transazioni
quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al
momento della loro conclusione.
4. Gli Stati
membri possono emanare o mantenere obblighi
aggiuntivi di informazione precontrattuale per i
contratti ai quali si applica il presente articolo.
CAPO III
INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE E DIRITTO
DI RECESSO PER I CONTRATTI A DISTANZA
E PER I CONTRATTI NEGOZIATI FUORI
DEI LOCALI COMMERCIALI
Articolo 6
Obblighi di informazione per i contratti a distanza
e per i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
1. Prima che il
consumatore sia vincolato da un contratto a distanza
o negoziato fuori dei locali commerciali o da una
corrispondente offerta, il professionista fornisce
al consumatore le informazioni seguenti, in maniera
chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche
principali dei beni o servizi, nella misura adeguata
al supporto e ai beni o servizi;
b) l'identità del
professionista, ad esempio la sua denominazione
sociale;
c) l'indirizzo geografico
dove il professionista è stabilito e il suo numero
di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove
disponibili, per consentire al consumatore di
contattare rapidamente il professionista e
comunicare efficacemente con lui e, se applicabili,
l'indirizzo geografico e l'identità del
professionista per conto del quale agisce;
d) se diverso dall'indirizzo fornito in
conformità della lettera c), l'indirizzo geografico
della sede del professionista a cui il consumatore
può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile,
quello del professionista per conto del quale
agisce;
e) il prezzo totale dei beni
o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la
natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità
di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo,
le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso,
tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o
postali e ogni altro costo oppure, qualora tali
spese non possano ragionevolmente essere calcolate
in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno
essere addebitate al consumatore. Nel caso di un
contratto a tempo indeterminato o di un contratto
comprendente un abbonamento, il prezzo totale
include i costi totali per periodo di fatturazione.
Quando tali contratti prevedono l'addebitamento di
una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche
ai costi mensili totali. Se i costi totali non
possono essere ragionevolmente calcolati in
anticipo, devono essere fornite le modalità di
calcolo del prezzo;
f) il costo dell'utilizzo
del mezzo di comunicazione a distanza per la
conclusione del contratto quando tale costo è
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
g) le modalità di pagamento,
consegna ed esecuzione, la data entro la quale il
professionista si impegna a consegnare i beni o a
prestare i servizi e, se del caso, il trattamento
dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di
recesso, le condizioni, i termini e le procedure per
esercitare tale diritto conformemente all'articolo
11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di
cui all'allegato I, parte B;
i) se applicabile,
l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il
costo della restituzione dei beni in caso di recesso
e in caso di contratti a distanza qualora i beni per
loro natura non possano essere normalmente
restituiti a mezzo posta;
j) che, se il consumatore
esercita il diritto di recesso dopo aver presentato
una richiesta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,
o dell'articolo 8, paragrafo 8, egli è responsabile
del pagamento al professionista di costi
ragionevoli, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;
k) se non è previsto un
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 16,
l'informazione che il consumatore non beneficerà di
un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze
in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
l) un promemoria
dell'esistenza della garanzia legale di conformità
per i beni;
m) se applicabili, l'esistenza
e le condizioni dell'assistenza postvendita al
consumatore, dei servizi postvendita e delle
garanzie commerciali;
n) l'esistenza di codici di condotta
pertinenti, come definiti all'articolo 2, lettera
f), della direttiva 2005/29/CE e come possa esserne
ottenuta copia, se del caso;
o) la durata del contratto,
se applicabile, o, se il contratto è a tempo
indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico,
le condizioni per recedere dal contratto;
p) se applicabile, la durata
minima degli obblighi del consumatore a norma del
contratto;
q) se applicabili,
l'esistenza e le condizioni di depositi o altre
garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a
pagare o fornire su richiesta del professionista;
r) se applicabile, la
funzionalità del contenuto digitale, comprese le
misure applicabili di protezione tecnica;
s) qualsiasi
interoperabilità pertinente del contenuto digitale
con l'hardware e il software, di cui il
professionista sia a conoscenza o di cui ci si può
ragionevolmente attendere che sia venuto a
conoscenza, se applicabile;
t) se applicabile, la
possibilità di servirsi di un meccanismo
extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il
professionista è soggetto e le condizioni per avervi
accesso.
2. Il paragrafo 1 si applica
anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o
elettricità, quando non sono messi in vendita in un
volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non
fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di
un'asta pubblica, le informazioni di cui al
paragrafo 1, lettere b), c) e d), possono essere
sostituite dai corrispondenti dati della casa
d'aste.
4.
Le informazioni
di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), possono
essere fornite mediante le istruzioni tipo sul
recesso di cui all'allegato I, parte
A. Il
professionista ha
adempiuto agli obblighi di informazione di cui al
paragrafo 1, lettere h), i) e j) se ha presentato
dette istruzioni al consumatore, debitamente
compilate.
5. Le
informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte
integrante del contratto a distanza o del contratto
negoziato fuori dei locali commerciali e non possono
essere modificate se non con l'accordo espresso
delle parti.
6. Se il
professionista non adempie agli obblighi di
informazione sulle spese aggiuntive o gli altri
costi di cui al paragrafo 1, lettera e), o sui costi
della restituzione dei beni di cui al paragrafo 1,
lettera i), il consumatore non deve sostenere tali
spese o costi aggiuntivi.
7. Gli Stati membri possono
mantenere o introdurre nel diritto nazionale
requisiti linguistici relativi all'informazione
contrattuale onde garantire che tali informazioni
siano facilmente comprese dal consumatore.
8. Gli obblighi
di informazione stabiliti nella presente direttiva
si aggiungono agli obblighi di informazione
contenuti nella direttiva 2006/123/CE e nella
direttiva 2000/31/CE, e non ostano a che gli Stati
membri impongano obblighi di informazione aggiuntivi
conformemente a tali direttive.
Fatto salvo il primo comma, in caso
di conflitto tra una disposizione della direttiva
2006/123/CE o della direttiva 2000/31/CE sul
contenuto e le modalità di fornitura delle
informazioni e una disposizione della presente
direttiva, prevale la disposizione della presente
direttiva.
9. L'onere della
prova relativo all'adempimento degli obblighi di
informazione di cui al presente capo incombe sul
professionista.
Articolo 7
Requisiti formali per i contratti negoziati
fuori dei locali commerciali
1. Per quanto
riguarda i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali il professionista fornisce al
consumatore le informazioni di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, su supporto cartaceo o, se il
consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole.
Dette informazioni devono essere leggibili e
presentate in un linguaggio semplice e
comprensibile.
2. Il
professionista fornisce al consumatore una copia del
contratto firmato o la conferma del contratto su
supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo,
su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso,
la conferma del previo consenso espresso e
dell'accettazione del consumatore in conformità
dell'articolo 16, lettera m).
3. Se un
consumatore vuole che la prestazione dei servizi
ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità,
quando non sono messi in vendita in un volume
limitato o in quantità determinata, o di
teleriscaldamento inizi durante il periodo di
recesso previsto all'articolo 9, paragrafo 2, il
professionista esige che il consumatore ne faccia
esplicita richiesta su un supporto durevole.
4. Per i contratti negoziati
fuori dei locali commerciali in cui il consumatore
ha chiesto espressamente i servizi del
professionista ai fini dell'effettuazione di lavori
di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali
il professionista e il consumatore adempiono
immediatamente ai propri obblighi contrattuali e
l’importo a carico del consumatore non supera i 200
EUR:
a) il professionista fornisce
al consumatore le informazioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, lettere b) e c), e le informazioni
concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del
prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale,
su supporto cartaceo o, se il consumatore è
d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il
professionista fornisce le informazioni di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), h) e k), ma
può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o
su un altro mezzo durevole se il consumatore ha
espressamente acconsentito;
b) la conferma del contratto
fornita conformemente al paragrafo 2 del presente
articolo contiene le informazioni di cui
all'articolo 6, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono decidere
di non applicare il presente paragrafo.
5. Gli Stati
membri non impongono ulteriori requisiti formali di
informazione precontrattuale per l'adempimento degli
obblighi di informazione sanciti nella presente
direttiva.
Articolo 8
Requisiti formali per i contratti a distanza
1. Per quanto
riguarda i contratti a distanza il professionista
fornisce o mette a disposizione del consumatore le
informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in
modo appropriato al mezzo di comunicazione a
distanza impiegato in un linguaggio semplice e
comprensibile. Nella misura in cui dette
informazioni sono presentate su un supporto
durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un
contratto a distanza che deve essere concluso con
mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di
pagare, il professionista gli comunica in modo
chiaro ed evidente le informazioni di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e
p), direttamente prima che il consumatore inoltri
l'ordine.
Il professionista garantisce che,
al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore
riconosca espressamente che l'ordine implica
l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine
implica di azionare un pulsante o una funzione
analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano
in modo facilmente leggibile soltanto le parole
«ordine con obbligo di pagare» o una formulazione
corrispondente inequivocabile indicante che
l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il
professionista. Se il professionista non osserva il
presente comma, il consumatore non è vincolato dal
contratto o dall'ordine.
3. I siti di
commercio elettronico indicano in modo chiaro e
leggibile, al più tardi all'inizio del processo di
ordinazione, se si applicano restrizioni relative
alla consegna e quali mezzi di pagamento sono
accettati.
4. Se il contratto è concluso
mediante un mezzo di comunicazione a distanza che
consente uno spazio o un tempo limitato per
visualizzare le informazioni, il professionista
fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della
conclusione del contratto, almeno le informazioni
precontrattuali riguardanti le caratteristiche
principali dei beni o servizi, l'identità del
professionista, il prezzo totale, il diritto di
recesso, la durata del contratto e, nel caso di
contratti a tempo indeterminato, le condizioni di
risoluzione del contratto, conformemente
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h)
e o). Le altre informazioni di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, sono fornite dal professionista in un
modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del
presente articolo.
5. Fatto salvo il
paragrafo 4, se il professionista telefona al
consumatore al fine di concludere un contratto a
distanza, all'inizio della conversazione con il
consumatore egli deve rivelare la sua identità e,
ove applicabile, l'identità della persona per conto
della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo
commerciale della chiamata.
6. Quando un
contratto a distanza deve essere concluso per
telefono, gli Stati membri possono prevedere che il
professionista debba confermare l'offerta al
consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver
firmato l'offerta o dopo averla accettata per
iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere
che dette conferme debbano essere effettuate su un
mezzo durevole.
7. Il professionista fornisce al
consumatore la conferma del contratto concluso su un
mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la
conclusione del contratto a distanza e al più tardi
al momento della consegna dei beni oppure prima che
l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale
conferma comprende:
a) tutte le informazioni di
cui all'articolo 6, paragrafo 1, a meno che il
professionista non abbia già fornito l'informazione
al consumatore su un mezzo durevole prima della
conclusione del contratto a distanza; e
b) se del caso, la conferma
del previo consenso espresso e dell'accettazione del
consumatore conformemente all'articolo 16, lettera
m).
8. Se un
consumatore vuole che la prestazione di servizi
ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità,
quando non sono messi in vendita in un volume
limitato o in quantità determinata, o di
teleriscaldamento inizi durante il periodo di
recesso previsto all'articolo 9, paragrafo 2, il
professionista esige che il consumatore ne faccia
richiesta esplicita.
9. Il presente
articolo lascia impregiudicate le disposizioni
relative alla conclusione di contratti elettronici e
all'inoltro di ordini per via elettronica
conformemente agli articoli 9 e 11 della direttiva
2000/31/CE.
10. Gli Stati
membri non impongono ulteriori requisiti formali di
informazione precontrattuale per l'adempimento degli
obblighi di informazione sanciti nella presente
direttiva.
Articolo 9
Diritto di recesso
1. Fatte salve le
eccezioni di cui all'articolo 16, il consumatore
dispone di un periodo di quattordici giorni per
recedere da un contratto a distanza o negoziato
fuori dei locali commerciali senza dover fornire
alcuna motivazione e senza dover sostenere costi
diversi da quelli previsti all'articolo 13,
paragrafo 2, e all'articolo 14.
2. Fatto salvo
l'articolo 10, il periodo di recesso di cui al
paragrafo 1 del presente articolo scade dopo
quattordici giorni a partire:
a) nel caso dei contratti di
servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di
vendita, dal giorno in cui il consumatore o un
terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni
o:
i) nel caso di beni
multipli ordinati dal consumatore mediante un solo
ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui
il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e
designato dal consumatore, acquisisce il possesso
fisico dell'ultimo bene;
ii) nel caso di consegna di
un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal
giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal
vettore e designato dal consumatore, acquisisce il
possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;
iii) nel caso di contratti per la consegna
periodica di beni durante un determinato periodo di
tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo,
diverso dal vettore e designato dal consumatore,
acquisisce il possesso fisico del primo bene;
c) nel caso di contratti per
la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non
sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantità determinata, di teleriscaldamento o di
contenuto digitale non fornito su un supporto
materiale, dal giorno della conclusione del
contratto.
3. Gli Stati
membri non vietano alle parti del contratto di
adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il
periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali, gli Stati
membri possono mantenere la legislazione nazionale
in vigore che vieta al professionista di percepire
il pagamento da parte del consumatore durante un
determinato periodo dopo la conclusione del
contratto.
Articolo 10
Non adempimento dell'obbligo
d'informazione sul diritto di recesso
1. Se in
violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera h),
il professionista non fornisce al consumatore le
informazioni sul diritto di recesso, il periodo di
recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo
di recesso iniziale, come determinato a norma
dell'articolo 9, paragrafo 2.
2. Se il professionista fornisce
al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1
del presente articolo entro dodici mesi dalla data
di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il periodo di
recesso scade quattordici giorni dopo il giorno in
cui il consumatore riceve le informazioni.
Articolo 11
Esercizio del diritto di recesso
1. Prima della
scadenza del periodo di recesso, il consumatore
informa il professionista della sua decisione di
esercitare il diritto di recesso dal contratto. A
tal fine il consumatore può:
a) utilizzare il modulo tipo
di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure
b) presentare una qualsiasi
altra dichiarazione esplicita della sua decisione di
recedere dal contratto.
Gli Stati membri non prevedono
requisiti formali applicabili al modulo tipo di
recesso diversi da quelli indicati all'allegato I,
parte B.
2. Il consumatore
ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il
periodo di recesso di cui all'articolo 9, paragrafo
2, e all'articolo 10, se la comunicazione relativa
all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal
consumatore prima della scadenza del periodo di
recesso.
3. Il professionista, oltre alle
possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al
consumatore l'opzione di compilare e inviare
elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato
all'allegato I, parte B, o una qualsiasi altra
dichiarazione esplicita sul sito web del
professionista. In tali casi il professionista
comunica senza indugio al consumatore una conferma
di ricevimento del recesso su un supporto durevole.
4. L'onere della
prova relativa all'esercizio del diritto di recesso
conformemente al presente articolo incombe sul
consumatore.
Articolo 12
Effetti del recesso
L'esercizio del diritto di
recesso pone termine agli obblighi delle parti:
a) di eseguire il
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali; oppure
b) di concludere un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata
fatta dal consumatore.
Articolo 13
Obblighi del professionista nel caso di recesso
1. Il
professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti
dal consumatore, eventualmente comprensivi delle
spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque
entro quattordici giorni dal giorno in cui è
informato della decisione del consumatore di
recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 11.
Il professionista esegue il
rimborso di cui al primo comma utilizzando lo stesso
mezzo di pagamento usato dal consumatore per la
transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia
espressamente convenuto altrimenti e a condizione
che questi non debba sostenere alcun costo quale
conseguenza del rimborso.
2. Fatto salvo il
paragrafo 1, il professionista non è tenuto a
rimborsare i costi supplementari, qualora il
consumatore abbia scelto espressamente un tipo di
consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna
standard offerto dal professionista.
3. Salvo che il
professionista abbia offerto di ritirare egli stesso
i beni, con riguardo ai contratti di vendita il
professionista può trattenere il rimborso finché non
abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore
non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a
seconda di quale situazione si verifichi per prima.
Articolo 14
Obblighi del consumatore nel caso di recesso
1. A meno che il
professionista abbia offerto di ritirare egli stesso
i beni, il consumatore restituisce i beni o li
consegna al professionista o a un terzo autorizzato
dal professionista a ricevere i beni, senza indebito
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni
dalla data in cui ha comunicato al professionista la
sua decisione di recedere dal contratto ai sensi
dell'articolo 11. Il termine è rispettato se il
consumatore rispedisce i beni prima della scadenza
del periodo di quattordici giorni.
Il consumatore sostiene solo il
costo diretto della restituzione dei beni, purché il
professionista non abbia concordato di sostenerlo o
abbia omesso di informare il consumatore che tale
costo è a carico del consumatore.
Nel caso di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali in cui i beni sono
stati consegnati al domicilio del consumatore al
momento della conclusione del contratto, il
professionista ritira i beni a sue spese qualora i
beni, per loro natura, non possano essere
normalmente restituiti a mezzo posta.
2. Il consumatore è responsabile
unicamente della diminuzione del valore dei beni
risultante da una manipolazione dei beni diversa da
quella necessaria per stabilire la natura, le
caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il
consumatore non è in alcun caso responsabile per la
diminuzione del valore dei beni se il professionista
ha omesso di informare il consumatore del suo
diritto di recesso a norma dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera h).
3. Qualora un
consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver
presentato una richiesta in conformità dell'articolo
7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 8, il
consumatore versa al professionista un importo
proporzionale a quanto è stato fornito fino al
momento in cui il consumatore ha informato il
professionista dell'esercizio del diritto di
recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste
dal contratto. L'importo proporzionale che il
consumatore deve pagare al professionista è
calcolato sulla base del prezzo totale concordato
nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo,
l'importo proporzionale è calcolato sulla base del
valore di mercato di quanto è stato fornito.
4. Il consumatore
non sostiene alcun costo per:
a) la prestazione di servizi
o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando
non sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantità determinata, o di teleriscaldamento, in
tutto o in parte, durante il periodo di recesso
quando:
i) il professionista ha
omesso di fornire informazioni in conformità
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j),
oppure
ii) il consumatore non ha espressamente
chiesto che la prestazione iniziasse durante il
periodo di recesso in conformità dell'articolo 7,
paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 8; oppure
b) la fornitura, in tutto o
in parte, del contenuto digitale che non è fornito
su un supporto materiale quando:
i) il consumatore non ha
dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio
della prestazione prima della fine del periodo di
quattordici giorni di cui all'articolo 9;
ii) il consumatore non ha
riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando
ha espresso il suo consenso; oppure
iii) il professionista ha
omesso di fornire la conferma conformemente
all'articolo 7, paragrafo 2 o all'articolo 8,
paragrafo 7.
5. Fatto salvo
quanto previsto nell'articolo 13, paragrafo 2, e nel
presente articolo, l'esercizio del diritto di
recesso non comporta alcuna responsabilità per il
consumatore.
Articolo 15
Effetti dell'esercizio del diritto di recesso
sui contratti accessori
1. Fatto salvo
l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori (),
se il consumatore esercita il suo diritto di recesso
da un contratto a distanza o concluso fuori dei
locali commerciali a norma degli articoli da 9 a 14
della presente direttiva, eventuali contratti
accessori sono automaticamente annullati, senza
costi per il consumatore, ad eccezione di quelli
previsti dall'articolo 13, paragrafo 2, e
dall'articolo 14 della presente direttiva.
2. Gli Stati
membri stabiliscono norme dettagliate per la
risoluzione di tali contratti.
Articolo 16
Eccezioni al diritto di recesso
Gli Stati membri non prevedono
il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15
per i contratti a distanza e i contratti negoziati
fuori dei locali commerciali relativamente a:
a) i contratti di
servizi dopo la piena prestazione del servizio se
l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del
consumatore e con l'accettazione del fatto che
perderà il diritto di recesso a seguito della piena
esecuzione del contratto da parte del
professionista;
b) la fornitura di beni o servizi il
cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato
finanziario che il professionista non è in grado di
controllare e che possono verificarsi durante il
periodo di recesso;
c) la fornitura di beni
confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
d) la fornitura di beni
che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
e) la fornitura di beni
sigillati che non si prestano ad essere restituiti
per motivi igienici o connessi alla protezione della
salute e sono stati aperti dopo la consegna;
f) la fornitura di beni
che, dopo la consegna, risultano, per loro natura,
inscindibilmente mescolati con altri beni;
g) la fornitura di
bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato
concordato al momento della conclusione del
contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire
solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo
dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono
essere controllate dal professionista;
h) i contratti in cui il
consumatore ha specificamente richiesto una visita
da parte del professionista ai fini
dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione
o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il
professionista fornisce servizi oltre a quelli
specificamente richiesti dal consumatore o beni
diversi dai pezzi di ricambio necessari per
effettuare la manutenzione o le riparazioni, occorre
applicare il diritto di recesso a tali servizi o
beni supplementari;
i) la fornitura di registrazioni audio
o video sigillate o di software informatici
sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
j) la fornitura di
giornali, periodici e riviste ad eccezione dei
contratti di abbonamento per la fornitura di tali
pubblicazioni;
k) i contratti conclusi
in occasione di un'asta pubblica;
l) la fornitura di
alloggi per fini non residenziali, il trasporto di
beni, i servizi di noleggio di autovetture, i
servizi di catering o i servizi riguardanti le
attività del tempo libero qualora il contratto
preveda una data o un periodo di esecuzione
specifici;
m) la fornitura di
contenuto digitale mediante un supporto non
materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo
espresso del consumatore e con la sua accettazione
del fatto che avrebbe perso il diritto di recesso.
CAPO IV
ALTRI DIRITTI DEL CONSUMATORE
Articolo 17
Ambito di applicazione
1. Gli articoli
18 e 20 si applicano ai contratti di vendita. Detti
articoli non si applicano ai contratti per la
fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non
sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantità determinata, di teleriscaldamento o di
contenuto digitale non fornito su un supporto
materiale.
2. Gli articoli
19, 21 e 22 si applicano ai contratti di vendita e
ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura
di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o
contenuto digitale.
Articolo 18
Consegna
1. Salvo che le
parti abbiano concordato altrimenti in merito al
termine di consegna, il professionista consegna i
beni mediante il trasferimento del possesso o del
controllo fisico dei beni al consumatore senza
indebito ritardo e comunque non oltre trenta giorni
dalla conclusione del contratto.
2. Se il professionista non
adempie all'obbligo di consegna dei beni al termine
concordato con il consumatore o entro il termine di
cui al paragrafo 1, il consumatore lo invita ad
effettuare la consegna entro un termine
supplementare appropriato alle circostanze. Se il
professionista non consegna i beni entro detto
termine supplementare, il consumatore ha diritto di
risolvere il contratto.
Il primo comma non si applica ai
contratti di vendita qualora il professionista abbia
rifiutato di consegnare i beni o qualora la consegna
entro il periodo di consegna convenuto sia
essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che
accompagnano la conclusione del contratto, o qualora
il consumatore informi il professionista, prima
della conclusione del contratto, che la consegna
entro o ad una data determinata è essenziale. In
tali casi, se il professionista omette di consegnare
i beni al momento concordato con il consumatore o
entro il termine di cui al paragrafo 1, il
consumatore ha diritto alla risoluzione del
contratto ipso iure.
3. A seguito
della risoluzione del contratto, il professionista
rimborsa senza indebito ritardo tutti gli importi
versati in esecuzione del contratto.
4. Oltre alla
risoluzione del contratto in conformità del
paragrafo 2, il consumatore può avvalersi di altri
rimedi previsti dalla legislazione nazionale.
Articolo 19
Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento
Gli Stati membri vietano ai
professionisti di imporre ai consumatori, in
relazione all'uso di determinati strumenti di
pagamento, tariffe che superino quelle sostenute dal
professionista per l'uso di detti strumenti.
Articolo 20
Il passaggio del rischio
Nei contratti in cui il
professionista spedisce i beni al consumatore, il
rischio di perdita o danneggiamento dei beni è
trasferito al consumatore quando quest'ultimo, o un
terzo da lui designato e diverso dal vettore,
acquisisce il possesso fisico dei beni. Tuttavia, il
rischio è trasferito al consumatore al momento della
consegna al vettore, se il consumatore ha incaricato
il vettore del trasporto dei beni e il vettore
scelto non è stato proposto dal professionista,
fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti
del vettore.
Articolo 21
Comunicazione telefonica
Gli Stati membri garantiscono
che, qualora il professionista utilizzi una linea
telefonica allo scopo di essere contattato dal
consumatore per telefono in merito al contratto
concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più
della tariffa di base quando contatta il
professionista.
Il primo comma lascia impregiudicato il
diritto degli operatori di servizi di
telecomunicazione di applicare una tariffa per dette
telefonate.
Articolo 22
Pagamenti supplementari
Prima che il consumatore sia
vincolato dal contratto o dall'offerta, il
professionista chiede il consenso espresso del
consumatore per qualsiasi pagamento supplementare
oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo
contrattuale principale del professionista. Se il
professionista non ottiene il consenso espresso del
consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni
prestabilite che il consumatore deve rifiutare per
evitare il pagamento supplementare, il consumatore
ha diritto al rimborso di tale pagamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 23
Applicazione
1. Gli Stati
membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed
efficaci per assicurare il rispetto delle
disposizioni della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1
comprendono disposizioni che, secondo il diritto
nazionale, permettano a uno o più dei seguenti
organismi di adire i tribunali o gli organi
amministrativi competenti per fare applicare le
disposizioni nazionali di recepimento della presente
direttiva:
a) enti pubblici o loro
rappresentanti;
b) organizzazioni di
consumatori aventi un legittimo interesse a
proteggere i consumatori;
c) associazioni di categoria
aventi un interesse legittimo.
Articolo 24
Sanzioni
1. Gli Stati
membri determinano le disposizioni relative alle
sanzioni da irrogare in caso di violazione delle
norme nazionali adottate conformemente alla presente
direttiva e adottano tutte le misure necessarie per
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati
membri notificano le relative disposizioni alla
Commissione entro ...
e ne notificano immediatamente le eventuali
successive modificazioni.
Articolo 25
Carattere imperativo della direttiva
Se il diritto applicabile al
contratto è quello di uno Stato membro, i
consumatori non possono rinunciare ai diritti
conferiti loro dalle misure nazionali di recepimento
della presente direttiva.
Eventuali clausole contrattuali
che escludano o limitino, direttamente o
indirettamente, i diritti derivanti dalla presente
direttiva, non vincolano il consumatore.
Articolo 26
Informazione
Gli Stati membri adottano
misure appropriate per informare il consumatore e il
professionista delle disposizioni nazionali di
recepimento della presente direttiva e, se del caso,
incoraggiano i professionisti e i responsabili del
codice quali definiti all'articolo 2, lettera g),
della direttiva 2005/29/CE ad informare i
consumatori in merito ai propri codici di condotta.
Articolo 27
Fornitura non richiesta
Il consumatore è esonerato
dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di
beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o
contenuto digitale o di prestazione non richiesta di
servizi, vietate dall'articolo 5, paragrafo 5, e al
punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE.
In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del
consumatore in seguito a tale fornitura non
richiesta non costituisce consenso.
Articolo 28
Recepimento
1. Gli Stati
membri adottano e pubblicano, entro ...,
le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva. Essi comunicano immediatamente
alla Commissione il testo di tali misure in forma di
documenti. La Commissione utilizza detti documenti
ai fini della relazione di cui all'articolo 30.
Essi applicano tali misure a
decorrere da ….
Quando gli Stati membri adottano
tali misure, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli
Stati membri.
2. Le disposizioni della
presente direttiva si applicano ai contratti
conclusi dopo ....
Articolo
29
Obblighi di informare
1. Quando uno
Stato membro si avvale di una delle scelte normative
di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6,
paragrafi 7 e 8, all'articolo 7, paragrafo 4,
all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 9,
paragrafo 3, ne informa la Commissione entro ...,
così come di qualsiasi successiva modifica.
2. La Commissione
garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1
siano facilmente accessibili ai consumatori e ai
professionisti, tra l'altro su un apposito sito web.
3. La Commissione
trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli
altri Stati membri e al Parlamento europeo. La
Commissione consulta le parti interessate in merito
a dette informazioni.
Articolo 30
Presentazione di relazioni da parte
della Commissione e riesame
Entro ...,
la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'applicazione della
presente direttiva. Detta relazione include in
particolare una valutazione delle disposizioni della
presente direttiva concernenti il contenuto
digitale, compreso il diritto di recesso. Se del
caso, la relazione è corredata di proposte
legislative per adeguare la presente direttiva agli
sviluppi nel settore dei diritti del consumatore.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Abrogazioni
La direttiva 85/577/CEE e la
direttiva 97/7/CE, come modificata dalla direttiva
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 settembre 2002 la commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori (),
e dalle direttive 2005/29/CE e 2007/64/CE, sono
abrogate a decorrere dal ....
I riferimenti alle direttive
abrogate si intendono fatti alla presente direttiva
e vanno letti secondo la tavola di concordanza di
cui all'allegato II.
Articolo 32
Modifica della direttiva 93/13/CEE
Nella direttiva 93/13/CEE, è
inserito il seguente articolo:
«Articolo 8 bis
1. Quando uno
Stato membro adotta disposizioni conformemente
all'articolo 8, ne informa la Commissione, così come
di qualsiasi successiva modifica, in particolare
qualora tali disposizioni:
—
estendano la valutazione di abusività a
clausole contrattuali negoziate individualmente o
all'adeguatezza del prezzo o della remunerazione;
oppure
—
contengano liste di clausole contrattuali che
devono essere considerate abusive.
2. La Commissione
garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1
siano facilmente accessibili ai consumatori e ai
professionisti, tra l'altro su un apposito sito web.
3. La Commissione
trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli
altri Stati membri e al Parlamento europeo. La
Commissione consulta le parti interessate in merito
a dette informazioni.»
Articolo 33
Modifica della direttiva 1999/44/CE
Nella direttiva 1999/44/CE, è
inserito il seguente articolo:
«Articolo 8 bis
Obblighi di informazione
1. Quando uno
Stato membro, conformemente all'articolo 8,
paragrafo 2, adotta le disposizioni di protezione
dei consumatori più rigorose di quelle di cui
all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e all'articolo
7, paragrafo 1, ne informa la Commissione, così come
di qualsiasi successiva modifica.
2. La Commissione
garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1
siano facilmente accessibili ai consumatori e ai
venditori, tra l'altro su un apposito sito web.
3. La Commissione
trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli
altri Stati membri e al Parlamento europeo. La
Commissione consulta le parti interessate in merito
a dette informazioni.»
Articolo 34
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Articolo 35
Destinatari
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo,
Per il Parlamento
europeo
Per il Consiglio
Il
presidente
Il presidente