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Condominio: solidarietà o parzietà dell’obbligazione?-Diritto.it

 

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Ayroldi Giuseppe

Trib. Modena Sez. I, 14-05-2010: “Rispetto alle obbligazioni assunte dal condominio nei

confronti dei terzi, tutti i condomini devono ritenersi impegnati unitariamente e solidalmente, a

prescindere dalla misura della quota, tutte le volte in cui l'onere riguardi il pagamento di

prestazioni di manutenzione e conservazione di parti comuni dell'edificio, deliberate attraverso il

metodo assembleare, stante l'incompatibilità rispetto ad una situazione di parziarietà passiva, che

acquista invece valore nei soli rapporti interni fra condomini (la norma dell'art. 1123 c.c. attiene ai

profili interni tra i condomini e l'art. 1294 c.c. consente di affermare la solidarietà in mancanza di

espressa previsione di legge, nonostante la divisibilità della prestazione pecuniaria).”

Con la sentenza che si annota, la giurisprudenza di merito torna a disattendere il principio

affermato dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 9148/2008 in merito al tema delle

obbligazioni solidali, e specificatamente sulla solidarietà passiva, con riferimento ai

rapporti obbligatori nei condomini.

Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, sino alla pronuncia delle

SS.UU. la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal

condominio verso i terzi aveva natura solidale, avuto riguardo al principio generale

stabilito dall'art. 1294 cod. civ. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la

medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 cod. civ., che si limita a

ripartire gli oneri all'interno del condominio (Cass., Sez. II, 5 aprile 1982, n. 2085; Cass.,

Sez. II, 17 aprile 1993, n. 4558; Cass., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14593; Cass., Sez. II 31 agosto

2005, n. 17563).

Le SS.UU., facendo proprio il minoritario indirizzo giurisprudenziale, hanno affermato

che nel caso di obbligazione avente ad oggetto somma di denaro, e perciò divisibile, la

responsabilità dei condomini è retta dal criterio di parziarietà per cui le obbligazioni

assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in

proporzione delle rispettive quote: "nelle obbligazioni dei condomini la parziarietà si riconduce

all'art. 1123 cod. civ., interpretato valorizzando la relazione tra la titolarità della obbligazione e

quella della cosa. Si tratta di obbligazioni propter rem, che nascono come conseguenza

dell'appartenenza in comune, in ragione della quota, delle cose, degli impianti e dei servizi e, solo in

ragione della quota, a norma dell'art. 1123 cit., i condomini sono tenuti a contribuire alle spese per

le parti comuni".

Ad avviso del giudice di merito, il principio non può essere condiviso atteso che la norma

dell'art. 1123 c.c. attiene ai profili interni, oltre al rilievo che l'art. 1294 c.c consente di

affermare la solidarietà in mancanza di espressa previsione di legge nonostante la

divisibilità della prestazione pecuniaria. Peraltro, anche se così non fosse, è proprio il

metodo assembleare, a giustificare una soluzione diversa da quella accolta dalle SS.UU.

Nell’ambito del condominio, il fatto che l'amministratore agisca nei confronti dei terzi ed

assuma obbligazioni normalmente dopo una deliberazione assembleare (o che comunque

le eventuali obbligazioni correnti trovino consacrazione nella successiva deliberazione di

approvazione del bilancio) acquisisce una rilevante importanza.

Il fatto é che nelle relazioni che il condominio instaura con i terzi attraverso

l'amministratore, questi agisce sulla scorta di un mandato collettivo attribuito con metodo

assembleare e che, comunque, le relative deliberazioni assembleari autorizzative (o

contenenti la ratifica dell'operato dell'amministratore in sede di approvazione del bilancio)

danno luogo, dal punto di vista negoziale, ad una manifestazione unitaria e non divisibile

di volontà, tanto è vero che le deliberazioni vincolano gli assenti ed i dissenzienti (art. 1137

c. 1° c.c.) e gli eventuali vizi di volontà di uno o più condomini partecipanti al consesso

assembleare non inficiano automaticamente la deliberazione medesima, ma soltanto (c.d.

prova di resistenza) se degradino il numero dei voti validamente espressi sotto il quorum

legislativamente richiesto.

Rispetto alle obbligazioni assunte dal condominio nei confronti dei terzi,

conseguentemente, tutti i condomini devono ritenersi impegnati unitariamente e

solidalmente, a prescindere dalla misura della quota, tutte le volte in cui - ed è il caso in

decisione - l'onere riguardi il pagamento del corrispettivo di prestazioni di manutenzione,

conservazione, rifacimento, ecc. di parti comuni dell'edificio (che l'art. 1119 c.c. ha cura di

precisare essere indivisibili) deliberate od assentite o anche soltanto ratificate attraverso il

metodo assembleare, stante la sua incompatibilità rispetto ad una situazione di parziarietà

passiva, che riacquista il suo valore nei soli rapporti interni fra condomini.

Conforme a tale assunto anche le seguenti sentenze: Trib. Catania, 3 luglio 2009 ha

sostenuto l'inaccoglibilità del principio di parziarietà con riguardo alla condanna alle

spese legali liquidate a carico del condominio; Trib. Roma, 22 settembre 2008 ha

comunque circoscritto tale principio alle obbligazioni contrattuali, ribadendosi la natura

solidale delle obbligazioni da fatto illecito, compreso quelle fondate sull'art. 2051 c.c.; Trib.

Trani, Sez. Ruvo di Puglia, 18 settembre 2008 ha attaccato frontalmente il principio

espresso da Cass. S.U. 8 aprile 2008.

 

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