di Alessandro Gallucci,
Ai sensi del secondo comma
dell’art. 7 del codice di procedura civile, il Giudice
di pace
“ È competente qualunque ne sia il
valore:
1) [...];
2) per le cause relative alla
misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio
di case;
3) per le cause relative a rapporti
tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile
abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni
che superino la normale tollerabilità;
3-bis) [...]”.
Se per le immissioni ci sono pochi
problemi interpretavi e soprattutto tali cause non
riguardano solamente e specificamente il condominio
negli edifici (ma più genericamente tutte le
controversie tra vicini per quel tipo di problemi),
diverso è il discorso per le questioni attinenti la
misura e le modalità d’uso dei servizi. Che cosa deve
intendersi con questa formula? Al riguardo, la
giurisprudenza è costante, univoca e copiosa
nell’affermare che “ in tema di controversie tra
condomini, devono intendersi per cause relative alle
modalità d'uso di servizi condominiali quelle
riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle
facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi,
quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in
cui tali facoltà debbono essere esercitate; mentre per
cause relative alla misura dei servizi condominiali
debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o
limitazione quantitativa del diritto dei singoli
condomini. Sussiste, pertanto, la competenza ordinaria
per valore, qualora al condomino non derivi una
limitazione qualitativa del suo diritto, ma la negazione
in radice di esso, come, ad esempio, per la domanda
diretta alla declaratoria di inibizione al parcheggio
dell'autovettura nel cortile comune ( Cass. ord.
15-4-2002 n. 5448, 22 maggio 2000 n. 6642, 13 ottobre
1997 n. 9946, 28 settembre 1994 n. 7888)” (così Cass. 18
febbraio 2008 n. 3937). Dello stesso avviso il giudice
di pace di bari che non una propria recente sentenza (n.
5632 del 13 ottobre 2011) ha ripreso e ribadito questo
principio.
La Cassazione, s’è visto nel passo
della sentenza succitata, esemplifica sulla negazione
del diritto di parcheggio per spiegare quando una causa
non rientra nella competenza del giudice di pace.
Vediamo, con l’ausilio di alcuni esempi, quando, invece,
dev’essere il magistrato onorario a dover giudicare.
Determinazione dell’orario di
accensione dell’impianto di riscaldamento centralizzato.
Se l’assemblea decide un orario che
a dire di un condomino è contestabile, l’impugnazione
della delibera deve avvenire davanti al Giudice di Pace.
Davanti allo stesso giudice dovrà essere impugnato il
provvedimento dell’amministratore (art. 1133 c.c.) che,
in assenza di delibera, decide sulla stessa materia.
Utilizzazione turnaria del
parcheggio
La decisione assembleare che
stabilisca l’uso turnario del posto auto è legittima in
quanto consente a tutti i condomini di fruire di un bene
comune che, altrimenti, risulterebbe di difficile
utilizzazione. Ogni condominio dissenziente, però, può
contestare la specifica scelta del criterio turnario se
è in grado di dimostrare che esso può pregiudicare le
facoltà connesse suo diritto d’uso.
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