di Alessandro Gallucci,
Tizio ha deciso di distaccarsi
dall’uso dell’impianto di riscaldamento condominiale.
Per installare una propria caldaia ha le necessità di
portare fin sopra il tetto (in osservanza di quanto
stabilito dall’art. 5, nono comma, d.p.r. n. 412/93) la
canna fumaria. L’assemblea del condominio Alfa ha
deliberato la dismissione dell’impianto di riscaldamento
centralizzato. I condomini, quindi, installata la
propria caldaia devono portare lo scarico dei fumi fin
sopra il tetto. Due fattispecie molto ricorrenti. In
entrambi i casi si pone il seguente quesito: è lecito
l’appoggio della canna fumaria (individuale) sul muro
comune? Se si entro quali limiti? Per rispondere a
questa domanda bisogna fare riferimento al concetto di
uso della cosa comune contenuto nell’art. 1102 c.c. ed
all’interpretazione giurisprudenziale che ne è
conseguita in materia di canne fumarie.
Ai sensi del primo comma dell’art.
1102 c.c.:
“ Ciascun partecipante può servirsi
della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie
per il migliore godimento della cosa”.
La Cassazione ha specificato che in
nessun caso l’utilizzazione personale può recare
pregiudizio alla sicurezza ed alla stabilità
dell’edificio ne, tanto meno, alterare il decoro dello
stabile. In sostanza, s’è detto in più occasioni, l’uso
della cosa comune, deve avvenire negli stessi limiti
previsti per le innovazioni deliberate dall’assemblea ai
sensi dell’art. 1120 c.c. Questo a livello generale; e
per quanto riguarda le canne fumarie? Il primo anno del
nuovo millennio la Corte di Cassazione ha specificato
che " l'appoggio al muro comune una canna fumaria (come
del resto l'apertura di piccoli fori nella parete)
raffigura una modifica della cosa comune conforme alla
destinazione del muro perimetrale, che ciascun condomino
può legittimamente apportare a sue cure e spese, se non
impedisce l'altrui pari uso, non reca pregiudizio alla
stabilità ad alla sicurezza dell'edificio e non ne
altera il, decoro architettonico: alterazione che si
verifica non quando si mutano la originali linee
architettoniche, ma quando la nuova opera si riflette
negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello
stabile" (Cass. 16 maggio 2000 n. 6341).
In sostanza: è lecito appoggiare la
canna fumaria sui muri comuni; inoltre, visto che
dall’operazione deriva automaticamente un’alterazione
dell’estetica dell’edificio, essa dev’essere tollerata e
non può essere impedita fin quando non rechi danno (nel
senso di deprezzamento del valore dello stabile e delle
unità immobiliari in esso contenute). Qualora sorgessero
contestazioni in relazione alla lesività dell’intervento
in questione, spetterebbe a chi la lamenta darne prova.
Un esempio chiarirà il concetto:
Tizio appoggia la canna fumaria del suo impianto di
riscaldamento sulla parete comune. Caio (o il
condominio) lo accusano di avere alterato
(peggiorandolo) il decoro dell’edificio. E’ onere di chi
avanza la lamentela dar prova della lesione del decoro e
quindi del danno inteso come deprezzamento del valore
dell’edificio.
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