Cassazione. Sez. VI Civile -
ordinanza del 26 ottobre 2011, n. 22361
In tema di condominio di edifici,
le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni
di piano di proprietà individuale estendono i loro
effetti, secondo il principio accessorium seguitur
principale, alle parti comuni necessarie per la
struttura o destinate per la funzione al servizio degli
immobili di proprietà solitaria, ma non anche alle cose
legate all'edificio da mera relazione spaziale,
costituenti beni ontologicamente diversi suscettibili di
godimento fine a se stesso che si attua in modo
indipendente da quello delle unità abitative
Ne consegue che il
condomino-venditore di un appartamento, può escludere
dal trasferimento la quota millesimale di comproprietà
dell'area condominiale scoperta, rimanendone contitolare
in forza della proprietà di altra porzione di piano
(quale può essere il magazzino e/o garage.).
Per la Cassazione correttamente la
Corte d'appello ha, infatti, escluso nella specie
l'applicazione del principio accessorium sequitur
principale, stante la legittimità della pattuizione
negoziale, contenuta nell'atto intercorso tra G.****.
(venditore) e V.**** (acquirente), con cui il G.**** ,
rimasto esclusivo proprietario di un magazzino nel
fabbricato condominiale, si era riservato il diritto di
comproprietà sull'area in questione anche per i
millesimi spettanti all'appartamento venduto al V. , e
ciò in quanto la suddetta area, lungi dall'essere
necessaria per l'esistenza o per l'uso del condominio,
'da luogo ad un bene che, specie dopo la dismissione del
servizio di riscaldamento centralizzato, è suscettibile
di godimento separato rispetto al fabbricato
condominiale, trattandosi, peraltro, di area recintata
dalla quale non si accede direttamente dal fabbricato
condominiale, ma attraverso un diverso cancello;
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