Tante buone idee dietro ad un
provvedimento passato inosservato, la cui portata sara'
da valutare.
Un Garante per vedere se e come
le leggi impattano sulle mpmi
Rappresentanza e capacita'
processuale per le associazioni di categoria
autocertificazioni
leggi annuali
accesso agli appalti pubblici
Cose che si sarebbe gia' dovute
fare, insomma.
Mah, vedremo. Scusate lo scarso
approfondimento...
Al link la documentazione.
Ecco la sintesi dal sito della
Camera:
"La proposta di legge C. 2754 è
volta a stabilire i diritti fondamentali delle imprese
definendone lo status giuridico, con particolare
riferimento alle micro, piccole e medie imprese,
relativamente alle quali si intendono recepire le
indicazioni contenute nello Small Business Act adottato
a livello comunitario.
In particolare le finalità del
provvedimento esplicitate dall'articolo 1 sono, tra
l'altro: riconoscere il contributo fondamentale delle
imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo
economico; sostenere l'avvio di nuove imprese, in
particolare da parte dei giovani e delle donne;
valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e
di innovazione delle imprese, con particolare
riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
favorire la competitività del sistema produttivo
nazionale nel contesto internazionale; adeguare
l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole
e medie imprese.
L'articolo 2 esplicita i principi
fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra
cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza;
sussidiarietà orizzontale quale principio a cui sono
improntate le politiche pubbliche, anche per quanto
riguarda l'avvio dell'attività d'impresa, la
semplificazione burocratica, la tassazione, la
successione d'impresa; l'adozione di norme certe
sull'attività d'impresa; oneri procedurali relativi
all'attività imprenditoriale posti a carico della
pubblica amministrazione; innovazione per una maggiore
trasparenza della pubblica amministrazione.
L'articolo 3 pone il principio
della libertà di associazione delle imprese.
L'articolo 4 prevede che Stato,
regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a
valutare gli effetti sulle imprese "delle iniziative
legislative, regolamentari ed amministrative", anche
mediante obbligo di consultazione delle parti
interessate prima della presentazione delle relative
proposte.
L'articolo 5 prevede norme dirette
alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di
impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il
rispetto di alcuni principi generali dell'azione
amministrativa nei confronti delle imprese. Il comma 2
prevede la pubblicazione e l'aggiornamento di norme e
requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia
di attività imprenditoriale, tramite le camere di
commercio, e, a favore delle micro, piccole e medie
imprese, l'adozione di procedure semplificate e meno
onerose per l'avvio e l'esercizio dell'attività. Il
comma 3stabilisce che l'autorizzazione amministrativa
per lo svolgimento di attività di impresa è richiesta
solo per quelle attività che comportano gravi pregiudizi
alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni
ambientali. A tutela delle imprese, il comma 4
generalizza sia l'obbligo di provvedere delle
amministrazioni entro il termine di novanta giorni per
le domande presentate, sia l'applicazione dell'istituto
del silenzio-assenso. Il comma 5 impedisce alla pubblica
amministrazione di richiedere alle imprese
documentazioni o certificazioni già in possesso della
medesima pubblica amministrazione. Il comma 6 prevede
che lo Stato è tenuto a garantire alle micro, piccole e
medie imprese il ricorso a misure specifiche riguardanti
periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, mentre ai
sensi del comma 7 la pubblica amministrazione è
obbligata alla liquidazione dei corrispettivi dovuti ai
fornitori di beni e servizi al massimo entro novanta
giorni.
L'articolo 6 dispone che le
certificazioni rilasciate alle imprese da enti
autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità
competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.
L'articolo 7 reca misure di favore
per gli imprenditori in stato di insolvenza, volte a
fissare il limite di un anno per le procedure legali di
scioglimento dell'impresa e a garantire agli stessi
soggetti i medesimi trattamenti previsti per chi avvia
una nuova impresa. La medesima disposizione, inoltre,
nell'ambito delle procedure di fallimento, pone a carico
dello Stato gli oneri dovuti ai fornitori privilegiati
che siano micro, piccole e medie imprese.
L'articolo 8 è volto a rendere più
trasparente l'informazione relativa agli appalti
pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite
dall'Unione europea attraverso l'istituzione di portali
telematici (comma 1) nonché a favorire l'accesso delle
micro, piccole e medie imprese nell'aggiudicazione degli
appalti (commi 2 e 3).
L'articolo 9 reca una serie di
definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle
reti d'impresa, rinviando ai criteri utilizzati in
ambito comunitario per la definizione di micro, piccola
e media impresa e provvedendo altresì a definire i
distretti industriali, i meta-distretti, i distretti
tecnologici, le reti d'impresa, le imprese femminili e
le imprese giovanili.
L'articolo 10 prevede che lo Stato
è tenuto ad incentivare le imprese, in particolare
familiari, in modo da favorirne lo sviluppo, ad
introdurre il concetto di imprenditorialità come
competenza chiave nei programmi dell'istruzione
scolastica ed universitaria e a predisporre un
tutoraggio soprattutto a favore delle imprese femminili
e giovanili.
L'articolo 11 stabilisce che lo
Stato, le regioni e gli enti locali adottano trattamenti
di maggiore favore, sul piano autorizzativo e fiscale, a
benefico delle micro, piccole e medie imprese, delle
imprese giovanili, delle imprese femminili e di altre
determinate tipologie di imprese. Inoltre viene
riservato un trattamento di maggior favore alle imprese
che si organizzano secondo il principio di rete.
L'articolo 12 prevede che lo Stato
favorisce l'innovazione, l'internazionalizzazione e la
capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese,
al fine di renderle più competitive e produttive.
L'articolo 13 individua alcune
misure fiscali finalizzate a sostenere la
capitalizzazione e la crescita delle imprese, con
particolare riferimento alle micro, piccole e medie
imprese. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, i
provvedimenti di attuazione dovranno essere emanati
entro due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento in esame. Le misure indicate riguardano
agevolazioni in favore delle imprese (reinvestimento
degli utili e semplificazioni in materia di imposizione
e versamento delle imposte) nonché benefici in favore
dei soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, che
investono nel capitale di rischio delle micro, piccole e
medie imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede
l'introduzione di misure di favore in materia di
trasferimento delle imprese. Il comma 4 stabilisce che
la pressione fiscale complessiva a carico delle imprese
non può essere superiore al 45 per cento e che le
imposte dirette dovute non possono essere determinate in
funzione dei costi sostenuti dalle stesse. In fine, il
comma 5, stabilisce che lo Stato non può procedere alla
riscossione delle imposte nei confronti delle imprese
che vantino un credito nei confronti dello Stato.
L'articolo 14 prevede
l'introduzione di misure agevolative pluriennali in
favore delle imprese avviate da soggetti di età
inferiore a 35 anni (imprese giovanili), delle imprese
tecnologiche, delle imprese femminili e delle imprese
localizzate in aree svantaggiate (comma 1). In
particolare, il comma 2 prevede l'esenzione da ogni
forma di tassazione generale e locale nonché
l'esclusione dell'applicabilità delle procedure di
fallimento e di amministrazione controllata. Inoltre,
per le imprese di servizi nonché per le imprese di
produzione la cui attività non comporta gravi pregiudizi
alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni
ambientali, è prevista anche l'esenzione da qualunque
obbligo ad eccezione di quelli relativi alla sicurezza
sui luoghi di lavoro e quello della comunicazione allo
sportello unico per le imprese. Le regioni, gli enti
locali e le camere di commercio possono mettere a
disposizione delle nuove imprese tecnologiche aree e
locali a titolo gratuito per i primi cinque anni di
attività (comma 3). Inoltre, le camere di commercio
garantiscono formazione e assistenza anche operativa
alle tipologie di imprese considerate dall'articolo in
esame (comma 4).
Gli articoli 15 e 16 istituiscono
l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie
imprese, con il compito di elaborare proposte volte a
favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione
e di effettuare l'analisi di impatto preventivo e la
verifica di impatto successivo sulle imprese in
questione degli atti normativi.
Gli articolo 17, 18 e 19
istituiscono la Commissione parlamentare per le micro,
piccole e medie imprese, che ha il compito di valutare
l'attuazione degli accordi internazionali e della
legislazione in materia di micro, piccole e medie
imprese e di formulare osservazioni e proposte
sull'eventuale necessità di adeguamento della
legislazione vigente.
L'articolo 20 prevede che le
regioni possono prevedere norme più favorevoli per le
micro, piccole e medie imprese purché non contrastino
con il provvedimento in esame.
L'articolo 21 dispone in merito
all'entrata in vigore (il giorno successivo alla
pubblicazione) e ai provvedimenti attuativi (da adottare
entro sei mesi dall'entrata in vigore).
L'articolo 22 dispone che sia
pubblicato l'elenco delle leggi e dei regolamenti
espressamente abrogati dal provvedimento in esame.
Infine, l'articolo 23 reca la
clausola di copertura finanziaria. |